Sindaco di Filiano decreta la trascrivibilità di atti di nascita con due genitori dello stesso sesso attribuendo il doppio cognome al minore.
Di seguito la nota integrale.
Mercoledì 20 maggio il Sindaco Francesco Santoro ha firmato il decreto con il quale ha disposto, nel Comune di Filiano, la trascrizione nei registri di Stato civile di atti di nascita con due madri o due padri, in tutti i casi di minore nato in Italia, a seguito di tecnica di p.m.a. eterologa all’estero.
L’Ufficiale di Stato Civile, quindi, potrà registrare il minore, alla nascita, indicando entrambe le madri o padri, sia mediante indicazione nel corpo dell’atto, sia mediante annotazione dell’atto stesso con riferimento alla dichiarazione di riconoscimento da parte della seconda madre o secondo padre. Allo stesso modo, in caso di atto di nascita già formato, l’Ufficiale dello Stato Civile – ricevuta la dichiarazione di riconoscimento da parte della seconda madre o secondo padre – potrà annotare la seconda maternità o paternità a margine dell’atto di nascita.
Tale provvedimento nasce a seguito dell’accoglimento della richiesta di una coppia, già unitasi civilmente a Filiano l’anno scorso e che ha avuto il bimbo grazie al ricorso alla fecondazione eterologa in Spagna, di procedere all’iscrizione con l’attribuzione del doppio cognome – della madre gestante e di quella intenzionale. In questo modo si potrà garantire anche il diritto fondamentale del piccolo di vedersi riconosciuto come appartenente alla stessa famiglia anche davanti alla legge.
“Il riconoscimento del legame di genitorialità – dichiara il Sindaco Francesco Santoro – indipendentemente dalle modalità con le quali il bimbo è stato concepito ed è nato, è un diritto del bambino e si è proceduto proprio ad esclusiva tutela del minore”. “Difatti, in Italia vi è un vero e proprio vuoto legislativo, costringendo, come di solito avviene, i tribunali a colmare, su istanza degli interessati, detto vuoto che noi però non possiamo e non dobbiamo ignorare, avendo di mira esclusivamente la tutela del superiore interesse del minore”.
La spiegazione tecnica è fornita nel Decreto, la cui stesura è stata curata dal Segretario Generale Dott. Giovanni Conte: attualmente in Italia i requisiti soggettivi della fecondazione eterologa sono disciplinati dall’art 5 della legge n.40/2004 secondo cui “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
La normativa non prevede, pertanto, ad oggi, la possibilità di utilizzare la pratica di procreazione medicalmente assistita (PMA) per le coppie omosessuali. Il Sindaco di Filiano ha voluto spingersi oltre, supportato da un accoglimento favorevole giurisprudenziale dei bimbi, nati all’estero, di coppie omosessuali.
La differenza giuridica, tuttavia, è notevole:
– nel caso in cui la nascita avvenga all’estero, il giudice si deve pronunciare su nascite avvenute nei paesi in cui è già formata un’identità del bimbo e si è già consolidato all’estero un rapporto di filiazione, individuando quale principio superiore da salvaguardare l’interesse del minore, permettendo alle coppie omosessuali di mantenere il rapporto genitoriale con i bimbi nati da maternità surrogata;
– nel caso in cui la nascita avvenga in Italia, come nel caso di Filiano, si deve procedere con la formazione dell’atto di nascita al fine di far “nascere” giuridicamente il figlio, in applicazione dell’ordinamento interno.
E’ opportuno rammentare, a tal proposito, che il giudice svolge un ruolo di interpretazione della legge laddove è generale, astratta ed in contrasto con principi superiori desunti da convenzioni internazionali.
L’Ufficiale di Stato Civile non possiede attività discrezionale, ma deve applicare la legge e, laddove siano vietati precisi adempimenti, egli non può decidere diversamente.
Il Sindaco di Filiano, dunque, ha adottato una misura politica per promuovere una modifica di legge, al fine di rendere lecita una pratica esistente già in diversi paesi Europei.
Anche se è stata emanata la legge 20 maggio 2016 n. 76, che ammette le unioni civili tra persone dello stesso sesso, pur equiparando i diritti derivanti dall’unione civile a quelli del matrimonio, il comma 20 della suddetta legge stabilisce che: “….la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge…”. In tema di filiazione, pertanto, nulla ancora è stato disciplinato.
Da un punto di vista formale, inoltre, gli atti di stato civile sono atti amministrativi a contenuto vincolato previsto dall’ordinamento e possono contenere solo le informazioni previste per ciascun atto, da cui si evince la tipicità degli atti di stato civile che non possono essere formati in modo difforme da quelli che la legge espressamente prevede. L’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000, inoltre, vieta all’Ufficiale di Stato Civile di enunciare dichiarazioni ed indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse e pertanto non è ammissibile che l’atto venga formato con contenuto variabile e discrezionale; sempre in base al principio della tipicità, gli atti devono essere redatti secondo le formule e le modalità che il Ministero dell’Interno ha stabilito con Decreto del 5 aprile 2002, al quale l’Ufficio di Stato Civile deve attenersi.
“Certo è che non si può fare a meno di ricordare – afferma il Segretario Generale Giovanni Conte – come si è espressa in più occasioni la Corte di Cassazione, affermando che non è possibile un rifiuto generico, invocando la contrarietà all’ordine pubblico: “Il concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all’interesse del minore. Nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino che è cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio”.
“Con questo atto – conclude il Sindaco – in maniera convinta mi sono fatto interprete del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, che la nostra Costituzione sancisce a gran voce, rafforzato dai diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo”. “Le nostre famiglie esistono e, al di là del colore politico di ognuno, con questo riconoscimento si consente a una famiglia di fatto di sentirsi considerata tale anche dal diritto”.