Consigliere regionale Coviello (Lega) replica agli ex Presidenti del Consiglio Regionale di Basilicata Mollica e Radice. Di seguito la nota integrale.
Il Capogruppo della Lega, Tommaso Coviello, replica duramente agli ex Presidenti del Consiglio Regionale di Basilicata Mollica e Radice ed alle notizie riportate da organi di stampa.
Avrebbero fatto bene loro a tacere, dice Coviello, invece di avventurarsi in disquisizioni tecnico-giuridiche delle quali non hanno la benché minima contezza.
Ciò che affermano i “novelli costituzionalisti” sulla famosa “rivista giuridica” che ospita i loro contributi è del tutto fuorviante.
Mollica ricorderà che la sua elezione, datata 10/05/2016, è avvenuta in vigenza del vecchio Statuto regionale, approvato con legge n. 350 del 22/05/1971, il quale prevedeva all’art. 12 comma 5°, la durata annuale dell’Ufficio di Presidenza e dello stesso Presidente.
Successivamente, in data 18/11/2016, entrava in vigore il nuovo Statuto della Regione Basilicata, il quale all’art. 27 comma 5 stabilisce che i componenti dell’Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.
Di qui la necessità del già Presidente Mollica di iscrivere il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza alla prima seduta utile del Consiglio Regionale.
Tempusregitactum, dicevano i latini, ovvero la norma giuridica (Statuto vigente) non si applica a fatti e rapporti (elezione Mollica) sorti prima della sua entrata in vigore; principio di irretroattività della norma evidentemente non noto a tutti.
Il che vuol dire che per il già Presidente Mollica, vigendo il vecchio Statuto e scadendo il suo mandato nel maggio 2017, era, in quella data, obbligatoria l’iscrizione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza all’ordine del giorno del primo consiglio utile.
Nell’aprile del 2018 subentrava, poi, Vito Santarsiero, primo Presidente votato sotto la vigenza del nuovo Statuto, per il quale, tuttavia, non si è posto il problema del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza essendo sopravvenuta la fine della legislatura.
Relativamente alla questione che ci riguarda, ossia la durata dell’attuale Ufficio di Presidenza, retto dal Presidente Cicala (eletto in data 06/05/2019), trova, dunque, applicazione l’art. 27 comma 5° dello Statuto attualmente in vigore e non l’art. 8 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale.
Difatti, dal criterio della gerarchia delle fonti discende che, in caso di contrasto, la norma di rango primario (Statuto Regionale) prevale sulla fonte secondaria (Regolamento Interno del Consiglio).
Pertanto, nel caso in questione, la norma dello Statuto in vigore (art. 27 – durata trenta mesi), prevale su quella del Regolamento interno non ancora adeguato (art. 8 Reg. int. – durata annuale).
La conferma di quanto detto, la ritroviamo nella stessa Delibera n. 2 del 06/05/2019, avente ad oggetto l’elezione del Presidente del Consiglio Regionale, nella quale si fa esclusivo riferimento all’art. 27 del vigente Statuto Regionale ed agli artt. 6 “Prima seduta del Consiglio” e 7 “Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza” del Regolamento Interno del Consiglio, senza il benché minimo richiamo all’art. 8 “Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza”.
Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dai “novelli costituzionalisti” in relazione alla durata dell’Ufficio di Presidenza, alcuna rilevanza può attribuirsi al mancato adeguamento del Regolamento interno del Consiglio al nuovo Statuto così come previsto dall’art. 92.
Con la speranza di aver fugato ogni dubbio, consiglierei al già Presidente Radice di piangere piuttosto che ridere e, magari, dedicarsi ad attività più consone alla sua formazione professionale non sbilanciandosi su questioni giuridiche a lui sconosciute.
Al già Presidente Mollica suggerirei, invece, di impiegare i prossimi vent’anni in maniera più proficua rispetto a quelli “persi” in precedenza, impegnandosi a studiare i rudimenti del diritto prima di avventurarsi in disquisizioni di carattere giuridico.
Ad ogni modo e mi rincuora affermarlo, leggendo le dichiarazioni dei due già Presidenti ben si comprendono le motivazioni per le quali i lucani nel marzo 2019 hanno deciso di voltare pagina.
Sfido, in ogni caso, i due Novelli Costituzionalisti – conclude il Capogruppo Coviello – ad impugnare nelle sedi opportune ogni atto del Consiglio Regionale che dovessero ritenere illegittimo sulla base delle loro “convinzioni giuridiche”.