Il Tar ha annullato alcune nomine della Commissione regionale per le pari opportunità autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala.
Di seguito l’intervento di Paolo Pesacane, presidente regionale di Arci Basilicata e il testo integrale della sentenza.
Il TAR, nella Camera del Consiglio del 20 maggio, ci ha dato ragione, accogliendo il nostro ricorso contro le modalità di nomina delle componenti della Commissione Regionale Pari Opportunità, adottate dalla Regione Basilicata, da cui eravamo stati illegittimamente esclusi (lo era stata la nostra indicazione: Morena Rapolla). Il ruolo della CRPO è quello di tutelare e promuovere la parità di genere e la sua composizione è legata al rispetto di principi di proporzionalità e di rappresentanza democratica, che, per l’appunto, non erano stati rispettati, sebbene l’Avviso Pubblico e la legge regionale li prevedessero. Come stabilito dal TAR, le indicazioni promosse dagli altri enti del terzo settore, pur in presenza di una pluriennale esperienza nella promozione e nella difesa delle politiche di genere, quanto mai importanti, erano state valutate dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, a cui compete la decisione sulle nomine, senza tener conto del requisito della rappresentatività di tutte le organizzazioni. Per questo motivo, e considerato che, nel nostro contesto regionale, necessitiamo effettivamente di ulteriori politiche a favore della parità di genere, che siano incisive, a tutti i livelli, dal lavoro alla vita domestica, fino alla rappresentanza politica, abbiamo voluto evitare che si potesse decidere “a tavolino” escludendo Arci Basilicata, da sempre impegnata in questa difficile battaglia, notoriamente e tradizionalmente piena di pregiudizi. E abbiamo voluto impedire anche che si potesse, direttamente o indirettamente, depotenziare la CRPO stessa. In questo senso, siamo soddisfatti perché il nostro ricorso può restituire un valore aggiunto al ruolo civile e politico di questa istituzione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 498 del 2019, proposto da Arci Basilicata Comitato Regionale e Morena Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Donatello Genovese, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Mazzini 23/A; contro Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Roberto Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Giuseppina Anna Selvaggi, Associazione Senior Italia Federanziani, Eugenia Rosaria Lucia Lasorella, Associazione International Inner Wheel – Club di Potenza,
Romina Giordano, Associazione Amici del Cuore di Potenza, Antonella Viceconti, Associazione Cif Centro Italiano Femminile – Presidenza Provinciale di Potenza non costituiti in giudizio; per l’annullamento
– del decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata n. 25 del 20-
10-2019, nella parte in cui nomina le controinteressate Selvaggi, Lasorella, Giordano e Viceconti quali componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla L.R. 27/1991;
– ove lesivi, dei pareri della Prima Commissione consiliare permanente del 17-102019, prot. 7642/C, e dei Presidenti del gruppi consiliari, ivi menzionati;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivodell’interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Paolo Mariano; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 12/11/2019, l’Arci Basilicata Comitato Regionale e l’avv. Morena Rapolla hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, n. 25 del 20/10/2019, nella parte in cui ha proceduto alla nomina delle dott.sse Selvaggi, Lasorella, Giordano e Viceconti, odierne controinteressate unitamente alle Associazione che le hanno designate, quali componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla L.R. 26/11/1991, n. 27, nonché i presupposti pareri della Prima Commissione consiliare permanente del 17/10/2019, prot. 7642/C, e dei Presidenti del gruppi consiliari.
E’ domandato, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimità delle avversate nomine.
1.1. Emerge in fatto quanto segue:
– con decreto n. 4 del 29/8/2019, il Presidente del Consiglio regionale dellaBasilicata ha approvato l’Avviso pubblico per la nomina dei componenti della
Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna
(CRPO), prevedendo, per quanto di interesse, che delle 21 donne costituenti la Commissione, 4 dovessero essere in rappresentanza delle Associazioni con finalità statutaria quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna; – la ricorrente Morena Rapolla è stata candidata dall’associazione Arci Basilicata Comitato Regionale e sulla sua candidatura la Prima Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole;
– all’esito dell’iter di nomina, acquisiti i pareri di competenza, il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata ha individuato quali componenti della CRPO, in rappresentanza delle Associazioni, le dott.sse Giuseppina Anna Selvaggi, in rappresentanza dell’Associazione Senior Italia Federanziani, Eugenia Rosaria Lucia Lasorella, in rappresentanza dell’Associazione International Inner Wheel, Romina Giordano, in rappresentanza dell’Associazione Amici del Cuore di Potenza e Antonella Viceconti, in rappresentanza dell’Associazione CIF Centro Italiano Femminile – Presidenza Provinciale di Potenza.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
– “Violazione e falsa applicazione del decreto n. 4 del 29-8-2019, pubblicato nel BUR n. 29 del 2-9-2019, del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, recante indizione della procedura per avviso pubblico per la nomina dei componenti della CRPO e della L.R. 26-11-1991 n. 27. Violazione del principio generale dell’autolimite e della vincolatività della lex specialis delle procedure concorsuali. Violazione degli artt. 18, 51 e 97 della Costituzione e degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990. Eccesso di potere per disapplicazione di atto amministrativo valido ed efficace, inesistenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carente istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia ed illogicità manifeste”. Le richiamate nomine sarebbero illegittime, in quanto le controinteressate e le relative Associazioni designanti non sarebbero in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1 (“Le componenti del citato organismo sono scelte tra donne aventi specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità e di pari opportunità e nelle materie previste dall’articolo 2 della L.R n. 27/1991”) e 3, co. 1, dell’Avviso pubblico (“Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R n. 27/1991, come sostituito dalla L. R. n. 11/2011, possono presentare le designazioni delle componenti della Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e
donna le Associazioni costituite da almeno tre anni, di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, che abbiano tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna”).
Detti requisiti sarebbero del tutto conformi a quelli previsti dalla L.R. 26/11/1991, n. 27, pure invocata quale parametro di legittimità violato.
2. Si è costituita in giudizio, benché con atto di mero stile, soltanto la Regione Basilicata.
3. Con ordinanza del 4/12/2019 la domanda cautelare è stata respinta, anche inconsiderazione del già avvenuto insediamento della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità.
4. All’udienza pubblica del 20/5/2020 la causa è stata trattenuta in decisione
5. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.
5.1. Assumono centralità, per i fini di causa, il fondamento e i limiti del potere del Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata di scelta dei componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Tali profili vanno indagati alla luce delle pertinenti disposizioni normative regionali, cui corrispondono – talvolta in modo pedissequo – i contenuti dell’Avviso pubblico di cui al decreto n. 4 del 29/8/2019.
In particolare, la L.R. 5/4/2000, n. 32 (recante “Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale”) prevede che:
– “Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza” (cfr. art. 2, co. 1);
– “L’elenco dovrà indicare: (…) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico” (cfr. art. 2, co. 2).
Con specifico riferimento ai requisiti per la costituzione della CRPO, la L.R. 26/11/1991, n. 27 (recante “Norme relative alla costituzione della commissione regionale per le parità e la pari opportunità tra uomo e donna”) stabilisce che: – “Nell’intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali di parità e di pari opportunità, di cui anche all’ordinamento comunitario, è istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata, la “Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna”, luogo di confronto permanente delle culture ed esperienze femminili più significative operanti in Basilicata” (cfr. art. 1);
– “Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, la Commissione contribuisce all’attuazione di politiche volte a realizzare la parità e le pari opportunità nell’ambito della famiglia, della formazione, dell’istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica, attraverso le seguenti attività e funzioni (…)” (cfr. art. 2); – “La Commissione è composta da 21 donne, aventi specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità e di pari opportunità e nelle materie previste dall’articolo 2. La Commissione è composta: a) da 4 donne in rappresentanza delle associazioni di donne costituite da almeno 3 anni, di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, che abbiano tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna” (cfr. art. 3, co. 2);
– “Le donne di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono individuate tra le designazioni presentate dagli organismi più rappresentativi in ordine al numero degli iscritti. (…)” (cfr. art. 3, co. 3).
L’art. 1 dell’Avviso pubblico di cui al decreto n. 4 del 29/8/2019 prevede che “Le componenti del citato organismo sono scelte tra donne aventi specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità e di pari opportunità e nelle materie previste dall’articolo 2 della L.R n. 27/1991”. Il successivo art. 3, co.
1, dell’Avviso pubblico che “Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R
n. 27/1991, come sostituito dalla L. R. n. 11/2011, possono presentare le designazioni delle componenti della Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna le Associazioni costituite da almeno tre anni, di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, che abbiano tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna”.
5.2. Così ricostruito il pertinente contesto normativo, deve ritenersi che il potere di nomina dei componenti della CRPO, pur caratterizzato da lata discrezionalità e non connotato in senso strettamente comparativo, presuppone comunque il preliminare riscontro dei requisiti di natura soggettiva (relativi ai candidati) e oggettiva (relativi alle associazioni designanti) prescritti dall’avviso pubblico di cui al decreto del Presidente del Consiglio regionale di Basilicata del 29/8/2019, in specie quelli di cui agli artt. 1 e 3, in stretta conformità a quanto previsto dalla menzionate disposizioni della L.R. n. 27/1991.
In particolare, con riferimento ai candidati, è previsto che le donne designate debbano avere una “specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità e di pari opportunità e nelle materie previste dall’articolo 2”, queste ultime pertinenti “all’attuazione di politiche volte a realizzare la parità e le pari opportunità nell’ambito della famiglia, della formazione, dell’istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica” (requisito di professionalità).
In relazione alle Associazioni femminili designanti è, invece, prescritto che le stesse siano “costituite da almeno 3 anni”, presentino “riconosciuta rappresentatività a livello regionale” (requisito di rappresentatività) ed abbiano “tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna” (requisito operativo). Per quanto concerne il requisito della rappresentatività, si stabilisce, inoltre, che i membri del CRPO debbano essere “individuate tra le designazioni presentate dagli organismi più rappresentativi in ordine al numero degli iscritti”.
I richiamati e concorrenti requisiti – che rispondono ad un’esigenza di conformazione a criteri obiettivi del potere di nomina – costituiscono, dunque, un vincolo (al contempo autonomo ed eteronomo) dal quale la discrezionalità di scelta non può evidentemente prescindere.
5.3. Ciò posto, il Collegio è dell’avviso che le nomine impugnate siano viziate dall’inosservanza – sotto alcuni dei profili denunciati – dei richiamati parametri di legge e di lex specialis.
5.3.1. Quanto alla Selvaggi, per Senior Italia Federanziani, si osserva quanto segue. Dal punto di vista soggettivo, è indubbio che la designata possegga, contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, il prescritto requisito di professionalità. Invero, dall’esame del suo curriculum emergono numerose e qualificate esperienze associative e professionali nel campo della tutela della donna (cfr. curatrice di progetti culturali Donne 2019 e Valore Donna; presidente regionale centro di ascolto e del disagio donne etc), nonché nei settori della formazione e della famiglia.
Con riferimento all’associazione designante Senior Italia Federanziani, va rilevato quanto segue:
– deve ritenersi sussistente il requisito operativo, considerato che tra i fini statutaridell’Associazione compaiono la promozione dell’uguaglianza e dell’identità di genere;
– difetta, invece, il positivo accertamento del requisito di rappresentatività, inquanto, come effettivamente desumibile per tabulas, la dichiarazione resa dall’Associazione designante si limita ad indicare il numero nazionale degli iscritti (3,8 milioni), senza alcun riferimento al dato regionale, essenziale ai fini del riscontro della sua necessaria localizzazione territoriale. Né sono emersi in giudizio, tenuto conto della strategia processuale dei resiostenti, elementi idonei a comprovare l’eventuale oggettiva sussistenza di tale requisito.
La nomina è, dunque, viziata.
5.3.2. Quanto alla Lasorella, per l’Associazione International Inner Wheel, si osserva quanto segue.
Dal curriculum della candidata emerge l’impegno nell’ambito dell’Associazione donne medico di Basilicata, nonché nell’Associazione femminile designante. Quest’ultima è composta da sole donne e promuove, in tale prospettiva, valori (la vera amicizia; Incoraggiare gli ideali di servizio individuale; la comprensione internazionale) del tutto compatibili con la finalità di crescita culturale, politica e sociale della donna.
Difetta, invece, il positivo accertamento del requisito di rappresentatività, in quanto, come censurato, detta Associazione ha una modesta consistenza numerica (49 associati), vieppiù in confronto con quella vantata dall’Associazione ricorrente, con conseguente violazione dell’art. 3, co. 3, della L.R. n. 27/1991, secondo cui le donne in rappresentanza delle associazioni “sono individuate tra le designazioni presentate dagli organismi più rappresentativi in ordine al numero degli iscritti” La nomina è, dunque, viziata.
5.3.3. Quanto alla Giordano, per l’Associazione Amici del Cuore di Potenza, si osserva quanto segue.
Le censure relative alla professionalità della candidata sono del tutto generiche e, dunque, inammissibili.
Vanno positivamente apprezzate, invece, le contestazioni avverso il requisito operativo dell’Associazione, considerato che dall’esame del relativo statuto risulta che la stessa ha finalità socio-sanitarie di carattere generale, prive di qualsiasi specifica afferenza con i prescritti obiettivi di “crescita culturale, politica e sociale della donna”.
Del pari fondata è la deduzione ricorsuale relativa alla rappresentatività dell’Associazione.
Quest’ultima, infatti, presenta una consistenza numerica (300 associati) inferiore a quella dell’Associazione ricorrente (2.700 associati), con violazione – anche in tal caso – dell’art. 3, co. 3, della L.R. n. 27/1991.
La nomina è, dunque, viziata.
5.3.4. Quanto alla Viceconti, per l’Associazione CIF Centro Italiano Femminile, si osserva quanto segue.
Anche in tal caso vanno respinte la critiche avverso il requisito di professionalità, in quanto generiche ed inoltre erroneamente prospettate in termini comparativi con la candidata ricorrente.
Per contro, va accolta – per le medesime ragioni dianzi esposte – la contestazione avverso la minore rappresentatività dell’Associazione (356 associati) rispetto all’Arci.
La nomina è, dunque, viziata.
6. La domanda caducatoria è, pertanto, fondata sotto più profili.
7. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni inquanto – a tacer d’altro – formulata in termini del tutto generici e sprovvista di qualsivoglia corredo probatorio.
D’altra parte, l’accoglimento della domanda di annullamento restituisce alla parte ricorrente, in sede rinnovatoria, la chance di conseguire il bene della vita ambito (rectius, la nomina nell’organismo).
8. Conclusivamente, il ricorso si presenta parzialmente fondato nei sensi esposti e,pertanto, va accolta la domanda impugnatoria, con conseguente annullamento del decreto e dei pareri impugnati, ancorché nei limiti dell’interesse fatto valere dalla parte ricorrente. Va respinta, invece, la domanda risarcitoria.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
– annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere dalla partericorrente;
– respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, quantificandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, in collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Primo Referendario
Paolo Mariano, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Paolo Mariano
IL PRESIDENTE Fabio Donadono