Sabato 6 giugno, dopo 3 mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus, riaprono le attività ambulanti nel mercato settimanale di via Granulari, nella zona Paip 2. In proposito ll’Amministrazione Comunale di Matera ha pubblicato un’ordinanza sindacale per la regolamentazione del mercato settimanale del sabato di Via Granulari/PAIP 2 ai fini della mitigazione del rischio di diffusione dell’epidemia di COVID 19, che sarà in vigore fino al prossimo 31 luglio.
Di seguito il testo integrale.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 19 del 2020, ad eccezione dell’art.3, comma 6 bis e dell’art.4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020; 1,4,8,9,11,22 marzo 2020; 1 e 10 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2020 e, in particolare, l’art. 1 lettera i) che sospende “le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ….”;
Visto il DPCM 27 aprile 2020, art.1 lettera z);
Visto il DPCM 17/05/2020, art. 1 lettera dd) ed in particolare l’allegato 11 “misure per gli esercizi commerciali” e l’allegato 16 “misure igienico-sanitarie”;
Visto “Le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 16 maggio 2020 e in particolare Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), come integrate il 25/05/2020;
Visto l’art. 3, Comma 1 dell’Ordinanza n.22 del 17 maggio 2020 della regione Basilicata (disposizioni per le attività economiche e produttive);
Visto l’allegato 17 del DPCM 17/05/2020, in cui relativamente al commercio al dettaglio su aree pubbliche, si demanda ai comuni la regolamentazione della gestione dei mercati, fiere e mercatini degli hobbisti;
Vista la L.R. N.19/1999 e s.m.i.
Vista la deliberazione n.65 del 12/12/2001 del Consiglio Comunale relativa a “Adozione del Piano Comunale del commercio a norma del D.Lgs. n.114/98 e L.R. n.19/99”;
Viste le note del 22/05/2020, prot. n. 0034899/2020 della FIVA-Confcommercio-Provincia di Matera prot. n.0036789/2020 e del 27/05/2020, prot. n. 0035795/2020 di CasAmbulanti-Comitato Autonomo Ambulanti Italiani con cui è stata richiesta la riapertura dei mercati nel rispetto delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e produttive del 16 maggio 2020 e in particolare nel paragrafo “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”;
Visto il protocollo, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante ed essenziale, contenenti le indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie per il Mercato del sabato ubicato lungo via Granulari dell’abitato di Matera l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 12 e allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
ordina a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e salvo eventuali ulteriori proroghe, è consentito svolgere, ai sensi e per gli effetti di cui al DPCM 17 maggio 2020 , articolo
1 lettera dd) e dell’Ordinanza della Regione Basilicata n. 22 del 17 maggio 2020 ed in particolare dell’art. 3(disposizioni per le attività economiche e produttive), Comma 1 ………..sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante……, l’attività di commercio su aree pubbliche e precisamente il mercato del sabato di Via Granulari/PAIP II, alle seguenti condizioni e prescrizioni sanitarie:
f) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro degli operatori, anche nelle operazionidi carico e scarico;
g) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso o igienizzante mani da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce (senza indossarla). I clienti dovranno smaltire i guanti mono uso ogni qual volta lasciano il banco vendita negli appositi contenitori messi a disposizione dal commerciante il quale è responsabile dell’osservanza;
h) In caso di vendita di beni usati o indossati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
i) Detenzione di contenitore per lo smaltimento dei “guanti monouso”;
j) Rispetto dei punti 6., 7., 8., 9., 10., 11. e 12. del “Protocollo anticontagio area mercatale via Granulari – Paip 2” allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. Misure di competenza del Comune
– Regolazione e gestione in conformità alle disposizioni specifiche contenute nel “Protocollo anticontagio area mercatale via Granulari – Paip 2” allegato alla presente ordinanza;
– Facoltà di sospendere, anche seduta stante da parte degli Organi di Polizia deputati alla vigilanza, lavendita da parte dei singoli operatori nel caso di inottemperanza alle misure a carico dei titolari di posteggio.
I clienti per accedere all’area mercatale dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine, pena l’allontanamento degli stessi.
3. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza del presente decreto.
sanzioni chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla presente ordinanza è punito con la sanzione di cui all’art. 29, Comma 2 del D.Lgs. n.114/1998 e della sanzione accessoria della sospensione immediata dell’attività di vendita.
si avverte che qualora venisse riscontrata da parte degli organi di vigilanza il mancato rispetto delle prescrizioni e/o degli obblighi da parte dei commercianti si procederà a disporre la sospensione immediata dell’autorizzazione-concessione a carico dei trasgressori e nel caso di fatti più gravi, a insindacabile giudizio dell’Ente, a sospendere il mercato fino a nuova disposizione.