La Corte Costituzionale, presidente Marta Cartabia, redattore Giulio Prosperetti, cancelliere Roberto Milana, pochi giorni fa ha dichiarato illegittimi l’articolo n.2 commi 2 e 6 e l’articolo n.6 commi 1 e 2 della Legge n.7/2001 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione” della Regione Basilicata.
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dalla Corte dei Conti sezione Basilicata nell’ambito della parificazione del rendiconto generale della Regione lucana, esercizio finanziario anno 2017.
Tra l’altro viene riscontrato “il progressivo aumento dell’apporto di spesa relativo al personale regionale determinato dall’incremento della voce “contrattista a tempo indeterminato” il cui costo è cresciuto negli anni 2014-2017, nonostante l’invariazione (e nell’esercizio 2017,la diminuzione) del numero di unità utilizzate”.
I Giudici contabili ritengono illegittimo l’esborso inerente i giornalisti “in quanto autorizzato per effetto di una norma regionale invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e in contrasto con le previsioni nazionali in materia di trattamento economico degli addetti stampa regionali”.
L’incremento della spesa sarebbe avvenuto senza fondamento normativo e senza valida copertura finanziaria,mancandone i presupposti legittimanti,con conseguente incidenza sull’equilibrio finanziario della medesima Regione.
E quindi poiché al di fuori degli strumenti contemplati dalla normativa nazionale non vi sarebbero altre modalità di disciplina del rapporto di lavoro del giornalista assunto dalla Pubblica Amministrazione, la Corte dei Conti “ chiede di dichiarare l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 6 e relativi commi della Legge n.7/2001 della Regione Basilicata”.
Secondo i Giudici costituzionali “è evidente che la regolazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico è riconducibile alla competenza statale,come questa Corte ha avuto modo di affermare con sentenze n.10 e n.81 del 2019 con cui si dichiarava illegittimità costituzionale di due norme regionali analoghe all’oggetto del presente giudizio(riguardante Regione Lazio e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)”.
“La suddetta invasione di competenza—spiega la Consulta—è funzionalmente correlata alla violazione degli articoli n.81 e n.97 della Costituzione avendo determinato un aumento delle poste di Bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un’autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa”.
Inoltre la Corte Costituzionale rileva che l’evoluzione normativa segnala l’attenzione del legislatore alle problematiche connesse alla posizione dei giornalisti in quanto pubblici dipendenti : questioni rientranti nella sicura pertinenza dello Stato che vanno affrontate nelle indicate sedi negoziali attivando le procedure previste dal legislatore nazionale e, per esso, dalla contrattazione collettiva di settore.
La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.
Nino Sangerardi