Comune di Matera, Cnr, Politecnico di Bari e Università della Basilicata siglano accordo per Casa delle Tecnologie Emergenti, Comune di Matera e CNR siglano intesa per avvio attività Centro interdipartimentale nell’Hub di San Rocco: report e foto
Presentati questa mattina nella sala Mandela del Comune di Matera i contenuti dell’accordo di collaborazione tra Comune di Matera, Cnr, Politecnico di Bari e Università della Basilicata per la realizzazione del progetto scientifico della Casa delle Tecnologie Emergenti.
All’incontro hanno partecipato il sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, l’assessore comunale alla cultura Giampaolo D’Andrea, il dirigente dell’ufficio lavori pubblici Franco Gravina, la rettrice Unibas, Aurelia Sole, il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, la Segreteria tecnico scientifica del Presidente del CNR, Marta Rapallini e la coordinatrice del Centro interdipartimentale (CID) del CNR di Matera, Gelsomina Pappalardo, il direttore dell’Apt Antonio Nicoletti, che, come dirigente di staff per la programmazione strategica del Comune, ha curato l’iniziale stesura del progetto.
Con l’accordo di collaborazione per la Casa delle Tecnologie emergenti, Comune, Cnr, Unibas e Poliba, si impegnano a cooperare per la creazione di un centro di eccellenza per lo sviluppo di applicazioni legate alle tecnologie emergenti individuate dal Decreto MiSE 26 marzo 2019.
Il patto si pone gli obiettivi di realizzare un luogo fisico connesso agli altri nodi tecnologici, in cui far convergere aziende, startup nazionali e internazionali; di ideare e realizzare una infrastruttura tecnologica urbana, che garantirà un sistema di supporto alle innovazioni nelle città italiane e favorirà la creazione di nuove competenze a livello nazionale; di sperimentare, testare e sviluppare servizi e progetti innovativi orientati al trasferimento tecnologico, usando come laboratorio l’intera città; di coinvolgere i cittadini, anche in collaborazione con le scuole, per creare competenze e promuovere la formazione nelle professioni del futuro facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.
Al termine della conferenza stampa è stato sottoscritto l’Accordo sulla Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.
Il Sindaco di Matera e la coordinatrice del Cid-Cnr, Gelsomina Pappalardo, hanno inoltre firmato l’accordo operativo per l’avvio delle attività del Centro interdipartimentale all’interno dell’Hub di San Rocco, dal 1 settembre 2020. Il Cid di Matera prevede il coinvolgimento di 4 Dipartimenti del Cnr: Dipartimento di Ingegneria Ict e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (Diitet), Dipartimento di Scienze Umane Patrimonio Culturale (Dsu), Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (Dstfm), Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (Dstta).
Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari: “La Casa delle Tecnologie sarà un laboratorio in cui formare i giovani ricercatori che dovranno guidare il territorio verso una trasformazione digitale che deve creare opportunità, reddito. E queste persone le possiamo formare mettendo insieme le capacità delle Università coinvolte, del Cnr e un percorso congiunto attraverso un dottorato di ricerca potrebbe essere un bel segnale sia tra di noi che verso il territorio per favorire la crescita di Matera e il suo territorio. La trasformazione digitale sarà pervasiva, in tutti i campi dell’economia. Lo abbiamo visto con l’emergenza Covid, il fatto che ci dobbiamo confrontare con le tecnologie digitali vale per il turismo, per il cinema, per le arti visive, per l’industria. Credo che questa sia un’opportunità che può toccare un’ampia fascia delle imprese di questo territorio”.
Aurelia Sole, rettrice Unibas: “Fin dall’inizio abbiamo partecipato alla progettazione, sono stati coinvolti sia i colleghi che hanno lavorato nel progetto 5G, quindi i colleghi di Beni Culturali, Archeologia, Architettura e Scienze Agrarie, coordinati dal collega Ugo Erra esperto di nuove tecnologie e di realtà aumentata, grafica 3D e di applicazioni in questi campi. Un connubio interdisciplinare per fare in modo che queste tecnologie possano essere esportate verso le piccole e medie imprese che necessitano di queste competenze ma sopratutto l’Unibas ha il compito di progettare la formazione per far si che molti giovani possano essere formati e trovare occupazione in questi settori”.
Gelsomina Pappalardo, coordinatrice del Centro interdipartimentale (CID) del CNR di Matera spiega quale sarà il ruolo del CNR all’interno della Casa delle Tecnologie Emergenti: “Il CNR si occupa essenzialmente nella Casa delle Tecnologie Emergenti di sviluppare il modello digitale di Matera. C’è una piattaforma informatica che è stata già sviluppata come un modello al CNR in un progetto strategico e adesso verrà adattata a Matera, per fare il gemello digitale di Matera. Cosa significa? Vari livelli di informazione nell’insieme costituiscono l’organismo urbano di Matera: riguardano il trasporto, l’inquinamento dell’aria, il flusso dei turisti e tante altre informazioni. Se riusciamo a metterle insieme come accade nel nostro modello digitale, ad acquisirle, a processarle e analizzarle, si riescono ad ottenere informazioni e soluzioni tecniche efficaci per migliorare la governance di una città. Pensiamo a sistemi energetici più efficienti e quindi a soluzioni future anticipate oggi per consentire a Matera di essere un avamposto a livello nazionale e tra le prime città d’Europa”.
Per l’hub San Rocco quale sarà la funzione del CNR? “Il CNR ha creato nell’hub San Rocco un Centro interdipartimentale (CID) anche per tenere un aspetto legato alla ricerca che sia multidisciplinare, a sostegno di un’ambizione del gemello digitale e di tante altre attività legate ai laboratori audiovisivi, alla block chain, alla sicurezza, alla crittografia pandistica. Per utilizzare cose di questo tipo è necessario avere competenze diverse ed è necessario far crescere una nuova generazione di ricercatori. Perchè in questo settore si fa anche ricerca. E ricerca e innovazione non devono essere separate. Il CNR ha voluto creare questo strumento che prima non avevamo proprio qui a Matera costituito da quattro Dipartimenti del CNR: fisica, ingegneria, patrimonio culturale e ambiente, che lavoreranno insieme. Quindi a San Rocco ci aspettiamo di portare le competenze della rete nazionale del CNR di questi dipartimenti, metterli a servizio della Casa delle Tecnologie Emergenti e speriamo di portare alta progettualità e posti di lavoro”.
Antonio Nicoletti, oggi direttore Apt Basilicata e tra i principali artefici della realizzazione dell’Hub di San Rocco: “Posso dire con orgoglio che abbiamo anticipato di un anno e mezzo le applicazioni del 5g che oggi vengono utilizzate a seguito dell’emergenza Coronavirus. Penso ai laboratori per la produzione cinematografica digitale in 3D o al progetto avviato con Matera-Bari 5G per la mappatura dei flussi turistici nelle piazze e nelle strade del centro storico di Matera, che in questo periodo di pandemia risulta particolarmente interessante per monitorare tutte le persone che raggiungono la nostra città. “Il progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti pone le condizioni perché la città di Matera resti all’avanguardia nei settori dell’innovazione tecnologica in particolare con le applicazioni dedicate al turismo e all’industria dell’audiovisivo”.”.
“Oggi è una buona giornata per la città – ha sottolineato il Sindaco de Ruggieri – perché trasformiamo una visione in azione e concretizziamo un lavoro intenso finalizzato alla trasformazione dei vicinati contadini in vicinati digitali. Con l’inaugurazione dell’hub digitale di San Rocco, la cui operatività è stata rallentata purtroppo dall’arrivo del covid ma che da settembre sarà attivo, e con i patti di azione che oggi firmiamo, candidiamo seriamente Matera a diventare un polo tecnologico di riferimento per il Sud, in grado di attrarre investimenti e creare occupazione e sviluppo nel settore dell’innovazione”.
“La Casa delle Tecnologie Emergenti (CTEMT) – ha evidenziato il Presidente del Cnr, Massimo Inguscio, il cui messaggio è stato letto dalla componente della sua segreteria tecnico scientifica, Marta Rapallini – rappresenta un ambizioso tentativo di trasformare Matera in un centro di riferimento internazionale per l’applicazione in ambito urbano delle cosiddette Tecnologie Emergenti: Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain, Internet delle Cose (IoT) e 5G, che saranno declinate per perseguire gli ambiti di innovazione quali filiera delle industrie culturali e creative, gestione del patrimonio culturale e ambientale, servizi e turismo sostenibili, nuove frontiere della digitalizzazione. Il CNR quale partner scientifico della CTEM, con la sua rete nazionale di Istituti e di competenze, ha stabilito un impegno significativo, attestato anche dalla realizzazione di un Centro Interdipartimentale a Matera, dove sarà possibile inquadrare ed integrare le proprie competenze ed esperienze interdisciplinari”.
“Dall’incontro tra due iniziative di valorizzazione delle potenzialità di Matera digitale – ha sottolineato l’assessore all’innovazione, Giampaolo D’Andrea – viene fuori uno sviluppo strategico importante per il del Mezzogiorno che fa perno sul protagonismo da un lato del Cnr e dall’altro degli atenei, il Politecnico e l’Unibas, per determinare uno stimolo alla trasformazione e all’innovazione del territorio”.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA COMUNE DI MATERA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE POLITECNICO DI BARI E UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DI MATERA (CTEMT)
L’anno 2020 il giorno ______ del mese di maggio tra:
– COMUNE DI MATERA, C.F. 80002870774 – P.IVA 03313580771, con sede legale in Matera, alla Via Aldo Moro s.n.c., in persona del legale rappresentante pro temporeSindaco Avv. Raffaello de Ruggieri, nato a Matera, (MT) il 14.10.1935 C.F. DRGRFL35R24F052X (di seguito “Comune”);
– CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE codice fiscale80054330586 – Partita IVA 02118311006, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7 – CAP 00185, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,Prof. Massimo Inguscio,(di seguito “CNR”);
– POLITECNICO DI BARI codice fiscale/Partita IVA 04301530723 con sede legale in Bari, via Amendola 126/b, nella persona del legale rappresentante pro tempore,prof. Francesco Cupertino, nato a Fasano (BR), il 21.12.1972 (di seguito “Poliba”);
– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA codice fiscale: 96003410766 Partita IVA 00948960760 con sede legale in Potenza nella persona del Rettore pro tempore e legale rappresentante Prof.ssa Aurelia SOLE, nata a Cosenza, l’11.02.1957 (di seguito “Unibas”);
di seguito denominati congiuntamente “Parti” ovvero anche “Partenariato scientifico”;
CONSIDERATO
– la delibera CIPE n. 65 del 06.08.2015 in materia di “Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 – Piano di investimenti per la diffusione della banda larga”, come modificata ed integrata dalle successive delibere CIPE n. 6 del 01.01.2016,n. 71 del 07.08.2017, n. 105 del 22.12.2017 e n. 61 del 25.10.2018;
– il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26.03.2019, come modificato ed integrato dal successivo Decreto del medesimo Dicastero del05.06.2019, di approvazionedel Piano operativo per l’attuazione dell’intervento “Case delle Tecnologie emergenti”;
– il progetto redatto dal Comune di Matera e trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico in data 04.11.2019, inerente la realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti (di seguito “CTEMT”), che si allega al presente accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile;
– la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.11.2019 n. 69225relativa all’approvazione del predetto progetto per la realizzazione a Matera della CTEMT;
– la Direttiva del citato Dicastero del 22.11.2019 che destina 15 milioni di euro per la realizzazione del progetto della CTEMT;
– la Convenzione sottoscritta in data 11.12.2019 tra Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – ed il Comune di Matera, che si allega al presente accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (di seguito “Convenzione”), che regola i rapporti tra il citato Ministero edil Comune, in relazione al progetto per la realizzazione della CTEMT (di seguito “Progetto”), allegato alla Convenzione;
– la nota prot. n. 010939/2020 del 05.02.2020 del Comune di Matera di nomina del R.U.P. e Referente di Progetto, nella persona dell’Arch. Franco Gravina, dirigente comunale del Settore OO.PP.;
– il documento “MOP – Manuale operativo delle procedure di gestione e controllo – Rev. n. 1.2 del 4 luglio 2019”, che si allega al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (di seguito “MOP”), che definisce le procedure di selezione, attuazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del Pianodi investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga, nonché le modalità di conservazione, informatizzatae cartacea, della documentazione rilevante;
– il documento “Si.Ge.Co. – Sistema di Gestione e Controllo- Rev. n. 1.2 del 4 luglio 2019”, che si allega anche’esso al presente Accordo, quale parte integrale, sostanziale ed inscindibile (di seguito “Si.Ge.Co”), che definisce il sistema di gestione e controllo che trova applicazione anche nell’ambito del progetto;
PREMESSO CHE
– il Progetto approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MISE”) individua il Comune quale soggetto Beneficiario e prevede che lo stesso, ai sensi del paragrafo “Il partenariato scientifico”, si avvarrà della collaborazione tecnico scientifica del CNR, Poliba e Unibas per la realizzazione delle attività di progetto;
– il Comune di Materaintende a realizzare la “Casa delle Tecnologie Emergenti” di Matera e, a tal fine, ha valutato di rivolgersi al CNR, al Politecnico di Bari e all’Università della Basilicata, per ricevere una collaborazione qualificata nelle attività di ricerca e trasferimento tecnologico; attraverso il presente Accordo dunque, il Comune di Matera intende promuovere una collaborazione fattiva tra le Parti con le finalitàdi realizzare la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera quale prototipo in Italia, nel rispetto delle procedure e dei requisiti richiesti ad una Pubblica Amministrazione e con l’obiettivo di contribuire alla promozione dell’innovazione e delle tecnologie emergenti a vantaggio della collettività;
– il CNR, Poliba e Unibas hanno manifestato la propria disponibilità e convergenza sull’interesse pubblico promosso e tutelato con il presente Accordo;
– la collaborazione tra le Parti coinvolte nel presente accordo,consente di generare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le Parti oltre che azioni di trasferimento tecnologico, nel campo tecnologie emergenti individuate dal citato Decreto MISE 26 marzo 2019, sviluppando applicativi, servizi avanzati, alta formazione negli ambiti individuati;
– ai sensi dell’art. 2 della convenzione le Case delle Tecnologie Emergenti rappresentano veri e propri centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo del blockchain, dell’IoT e dell’Intelligenza artificiale, secondo quanto previsto ed in attuazione dell’asse I – Casa delle Tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga , ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018, approvato dal decreto ministeriale del 26 marzo 2019;
-gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell’art. 15, della Legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti “ad oggetto pubblico” consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all’accordo in posizione di equiordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
– in particolare, per quanto attiene all’aggetto del presente Accordo, per “interesse comune” si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su attività di interesse comune legate al Progetto nell’ambito della diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna parte coinvolta;
– il parere dell’ANAC del 7 ottobre 2015 ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 ha chiarito che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito dell’applicazione del codice dei contratti pubblici allorquando: i) l’accordo realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; ii) l’accordo prevede una reale divisioni di compiti e responsabilità: iii) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo si configurano come mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo; iv) l’accordo non interferisce con le norme comunitarie in tema di libera concorrenza;
– le parti concordano, nella realizzazione dell’intervento, di rispettare quanto previsto dal documento “MOP – Manuale operativo delle procedure di gestione e controllo” (di seguito “MOP”) e dal documento “Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo” (di seguito “Si.Ge.Co”) forniti dal MiSE. Il “MOP” definisce le procedure di selezione, attuazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga, nonché le modalità di conservazione, informatizzata e cartacea, della documentazione; il “Si.Ge.Co.” definisce il sistema di gestione e controllo che trova applicazione anche nell’ambito del progetto; entrambi i documenti vengono considerati parti integrali, sostanziali ed inscindibili del presente accordo;
tutto quanto premesso e considerato,
le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue
Art. 1 – Valore delle premesse
Le premesse, le considerazioni e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (nel seguito “Accordo”) e si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente articolo. Per quanto non espressamente disposto da eventuali ulteriori accordi o convenzioni connesse al medesimo oggetto, si riterrà applicabile la normativa vigente applicabile alla medesima fattispecie e quella contenuta nel libro IV del codice civile relativo alle obbligazioni.
Art. 2 – Finalità
Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni e nel rispetto dei propri regolamenti interni, si impegnano a cooperareai fini dell’individuazione e creazione di un centro di eccellenza per lo sviluppo di applicazioni legate alle tecnologie emergenti individuate dal Decreto MISE 26 Marzo 2019 (obiettivo generale di progetto), funzionale alla realizzazione di un sistema urbano per l’open innovation. Resta inteso che le Parti non potranno cedere a soggetti terzi,a nessun titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
Art. 3 – Oggetto
Ai fini della realizzazione del Progetto e del perseguimentodel comune interesse, le Parti si impegnano, congiuntamente, a porre in essere programmi e iniziative finalizzate alla realizzazione seguenti obiettivi:
1. realizzazione di un luogo fisico, connesso agli altri nodi tecnologici della città, dove far convergere gli innovatori, quali aziende e PMI, startup nazionali e internazionali;
2. ideazione e realizzazione di una infrastruttura tecnologica urbana, che fornirà un sistema di supporto alle innovazioni nelle città italiane e favorirà la creazione di nuove competenze a livello nazionale;
3. sperimentazioni atte a testare e sviluppare servizi e progetti innovativi volti al trasferimento tecnologico, usando come laboratorio l’intera città;
4. attività di coinvolgimento dei cittadini, anche in collaborazione con le scuole, per la creazione di competenze, sia per promuovere la formazione nelle professioni del futuro facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’eventuale supporto alle sperimentazioni lato sviluppo e lato testing.
Art. 4 – Ruolo, compiti e responsabilità del Comune.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione (Obblighi del Comune di Matera), che si richiama integralmente, il Comune, quale soggetto beneficiario, assume tutte le responsabilità e le obbligazioni rivenienti dalle attività connesse alla realizzazione del Progetto. CNR,Polibase Unibas, ciascuno per la propria parte di competenza, si impegnano reciprocamente e nei confronti del Comune, per lo svolgimento delle attivitàconnesse alla realizzazione del progetto.
Pertanto, il Comune:
– resta l’unico ed esclusivo titolare nei confronti del MISE e nei confronti di qualsiasi soggetto terzodei rapporti che scaturiscono dal Progetto;
– come previsto dall’articolo 8 della Convenzione, ha già provveduto a nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e, relativamente ai procedimenti amministrativi presupposti, connessi e consequenziali all’attuazione dell’intero Progetto, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016;
– come previsto dall’articolo 3 comma 7 della Convenzione, ha già nominato il Referente Tecnico di Progetto, quale interlocutore per l’Amministrazione in merito alle attività tecnico operativeinerenti il Progetto;
– si impegna a garantire, in accordo con il partenariato scientifico, il coordinamento del Progetto in modo che le Parti, ciascuna per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto medesimo assicurando l’interazione e il confronto sistematico tra tutti i soggetti che costituiscono il partenariato scientifico, nel corso della realizzazione e sviluppo del Progetto;
– si impegna ad assicurare, di volta in volta,le altre professionalità e collaborazioni necessarie alla realizzazione del Progetto, ad esclusione di quelle specificamente destinate alle attività svolte nell’ambito della collaborazione tecnico scientifica assegnata a CNR, Poliba e Unibas, come meglio dettagliate nell’Allegato 1 che restano di esclusiva competenza di queste ultime;
– si impegna a gestire direttamente tutte le attività di natura tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile, necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto, ivi comprese le attività connesse alle procedure per l’acquisto di beni e servizi previsti per la realizzazione del Progetto;
– si impegna a predisporre il monitoraggio delle attività e delle spese nell’ambito della collaborazione tecnico scientifica assegnata a CNR, Poliba e Unibas;
– si impegna ad assicurare il coordinamento finanziario e la rendicontazione dell’intero Progetto, predisponendo tempestivamente gli atti finalizzati alle erogazioni finanziarie – dall’anticipazione al saldo – disponendo i mandati di pagamento, provvedendo, a tal fine, alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione della documentazione contabile;
– si impegna a gestire con diligenza e tempestività e nel rispetto della normativa vigentetutte le operazioni di tesoreria del Progetto, garantendo l’utilizzo di un sistema di contabilità separata e di una specifica codifica contabile,per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto, nel rispetto delle procedure del MOP;
– si impegna a favorire le attività di audit e di controllo da parte del MISE,ovvero delle diverse autorità, organi o enti di vigilanza e controllo, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei soggetti che costituiscono il partenariato scientifico, nel rispetto delle procedure del SI.GE.CO.;
– si impegna a custodirecon la massima cura e diligenza e a rendere disponibile, su richiesta degli organi competenti (Organi ed Uffici interni dell’Amministrazione comunale,Revisori dei conti del Comune di Matera, MISE, Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione, Autorità di vigilanza (es: INPS, INAIL, ITL,) Autorità Giudiziaria o soggetti da questa delegati), copia dell’intera documentazione relativa al Progetto, compresa quella prevista dall’articolo 11 della Convenzione, per almeno i 5 anni successivi alla risoluzione della Convenzione (articolo 12, comma 2, della Convenzione –Verifiche);
– si impegna a garantire al MISE la realizzazione dell’intero Progetto entro 5 anni dalla stipula della convenzione tra MISE e Comune (10.12.2024);
– è l’unico soggetto garante, nei confronti del MISE, per ogni altro obbligo assunto in sede di Convenzione, non espressamente enunciato e tuttavia che qui si intende espressamente richiamato;
– si impegna, per propria parte, all’osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di trattamento dei dati personali, per le attività direttamente assicurate nell’ambito del Progetto.
Art. 5 – Compiti e responsabilità dei soggetti che costituiscono il partenariato scientifico
Ai fini dell’Accordo, CNR, Poliba e Unibas, in qualità di soggetti che costituiscono il partenariato scientifico delProgetto, si impegnano, ciascuno per la parte di propria competenza e con riferimento ai relativi obiettivi assegnati, a collaborare al fine di:
a) supportare i processi di innovazione previsti dal Progetto, fornendo il know-how necessario a supporto delle varie azioni individuate, come meglio di seguito specificato;
b) contribuire alla realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e della sua intelligenza di gestione;
c) supportare il processo di trasferimento tecnologico che porterà allo sviluppo di progettidi innovazione all’interno della CTEMT;
d) supportare il processo di diffusione dei risultati della innovazione prodotti all’internodel panorama nazionale ed internazionale;
e) supportare le aziende e le startup nella creazione e potenziamento dei propri processidi innovazione garantendo un costante contatto con realtà scientifiche di eccellenzaoperanti nella Rete e mettendo a disposizione le proprie strutture di ricerca alraggiungimento dello scopo;
f) sviluppare e realizzare a Matera iniziative e programmi formativi dedicati ai diversidestinatari del Progetto, tra cui studenti, startup, imprese;
Inoltre CNR, Poliba e Unibas si impegnano a garantire, ciascuno per sé ed esclusivamente con riferimento alle attività affidate- come meglio di seguito specificato – il supporto e la collaborazione necessari affinché lo stesso sia messo nella condizione di poter assolvere ai propri obblighi, previsti dalla convenzione tra MISE e Comune, di cui agli articoli: 3 (Obblighi del Comune), 7 (Proprietà dell’infrastruttura), 9 (Erogazioni finanziarie), 10 (Ammissibilità della spesa), 11 (Rendicontazione), 12 (Verifiche) e 15 (Sospensione erogazione finanziamento e recesso) che CNR, Poliba e Unibas dichiarano espressamente di conoscere.
CNR, Poliba e Unibas, in particolare si impegnano a:
-realizzare interamente le attività assegnate, nel rispetto delle procedure e tempistiche previste dal Progetto,dalla Convenzione,dall’Accordo e dalle norme di legge e regolamentari eventualmente applicabili;
– assolvere ogni altro obbligo previsto dall’Accordo.
Infine CNR, Poliba e Unibas si impegnano, per propria parte e laddove applicabili, all’osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di trattamento dei dati personali, per le attività direttamente assicurate nell’ambito del Progetto, oltre che alle norme di cui al Codice degli appalti se applicabile alle attività assegnate.
Le attività a carico delle Parti, le relative risorse finanziarie assegnate e dei tempi di attuazione sono contenute nella scheda finanziaria allegata all’Accordo (sub Allegato 1), parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente Accordo
Le Parti confermano che le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività a ciascuno attribuite dal progetto, costituiscono mero ristoro delle spese sostenute e non si configurano, pertanto, quale corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, per le attività svolte.
Art. 6 – Oneri
Il contributo riconosciuto dal Comune di Materaper le attività del partenariato scientifico di progetto ammonta ad un importo complessivo pari adEuro 6.448.424,07,così suddiviso tra i partner scientifici:
– Consiglio Nazionale delle Ricerche Euro 3.202.596,98;
– Politecnico di Bari Euro 1.475.959,00;
– Università degli Studi di Basilicata Euro 1.769.868,09.
L’importo come sopra ripartito si configura come budget a disposizione per il ristoro parziale delle spese effettivamente sostenute dal CNR, dal Politecnico di Bari e dall’Università della Basilicata per il personaleimpiegato esclusivamente nelle attività oggetto del presente Accordo e per le relative spese di gestione così come da Allegato 1.
Art. 7 -Modalità di erogazione del contributo del Comune di Matera
Nel rispetto delle modalità di erogazione finanziarie previste dall’articolo 9 della Convenzione, il ristoro delle spese ai partner scientifici sarà corrisposto come segue:
– una prima rata a titolo di anticipazione, dietro richiesta scritta di ciascun partner, pari al 10% della spettante quota di contributo, a valere sull’anticipazione riconosciuta al Comune dal MISE, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 9;
– erogazioni intermedie trimestrali, a stati di avanzamento, fino al raggiungimento del 70% dell’importo complessivo del progetto, a fronte della presentazione della relativa documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese, previa validazione da parte del Comune in linea con il MOP. Tutti i pagamenti intermedi saranno erogati ad effettiva disponibilità della conseguente erogazione da parte del MISE
– saldo, a seguito del completamento del progetto, previa rendicontazione finale e presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte, degli obbiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output previsti dal progetto da parte di ciascun partner.
Art.8 -Modalità di rendicontazione
La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata dai partner scientifici in coerenza con quanto indicato nel MOP relativo ai FSC 2014-2020, secondo termini, modalità ed obblighi indicati in Convenzione.
La rendicontazione delle spese, comprensiva della documentazione atta a provare l’effettivo sostenimento della stessa, dovrà essere presentata entro e non oltre 6 mesi dal termine delle attività previste dal presente Accordo, fatti salvi eventuali ulteriori differimenti motivati, connessi alla conclusione delle procedure amministrative. Ai fini del presente Accordo, per spese effettivamente sostenute direttamente correlate alla realizzazione delle attività, si intendono: le fatture quietanzate, ossia che abbiano avuto a fronte dell’impegno di spesa la loro effettiva liquidazione. Tali spese dovranno essere integrate da documentazione attestante l’impegno del proprio personale attraverso atti probatori che indicano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’ordine di servizio (o atto similare) della persona sul Progetto, time-sheet e relazione attività svolte dal singolo soggetto e quanto utile allo scopo probatorio.
I partner scientifici presenteranno al Comune tutti gli atti connessi all’impegno di spesa che sarà obbligatoriamente preso entro la data di fine attività. Durante i 6 mesi successivi alla data di chiusura delle attività, sarà obbligo dei partner, fornire le evidenze dell’effettivo sostenimento della spesa.
Art. 9 – Garanzie
Qualora i soggetti del partenariato scientifico decidano, ciascuno autonomamente e per quanto di propria competenza, di richiederel’anticipazione, pari al 10%del contributo riconosciuto dal Comune, di cui al precedente articolo 6 e secondo termini e modalità previse dal precedente articolo 7 del presente Accordo, dovranno presentare apposita dichiarazione di garanzia, redatta secondo il modellodi cui all’Allegato 2 alla presente, firmata dal legale rappresentante, per il totale anticipato. La garanzia sarà attivatadal Comune nei confronti dei soggetti del partenariato scientifico nell’ipotesi di eventuale obbligo di restituzione dell’importo anticipato.
Art. 10 – Referenti e comunicazioni
Le Parti individuano referenti delle attività di cui al presente Accordo:
– per il Comune di Matera, l’Arch. Francesco Paolo Gravina, Dirigente del Settore OO.PP.;
Email: dirigenteoopp@comune.mt.it
pec:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
– per il CNR, l’ing. dott. Emilio Fortunato Campana, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT, e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti;
Email: emiliofortunato.campana@cnr.it
pec: protocollo-ammcen@pec.cnr.it
-per Unibas, il dott. Ugo Erra, membro del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
e delegato dalla rettrice per il progetto CTEMT.
Email: ugo.erra@unibas.it
pec: protocollo@pec.unibas.it
– per Poliba, il prof Tommaso di Noia
Email:tommaso.dinoia@poliba.it
pec:politecnico.di.bari@legalmail.it
I 4 referenti di progetto, ovvero i loro delegati, si riuniscono ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni tre mesi per la redazione dell’informativa di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Accordo ed ogni anno per la redazione del report per la diffusione dei risultati conseguiti nell’anno e le prospettive di lavoro.
Tutte le comunicazioni relative alle attività indicate nell’Accordo dovranno essere trasmesse ai referenti ai suindicati indirizzi.
Art. 11 – Durata dell’accordo di collaborazione
Il presente Accordo sarà efficace tra le Parti dal primo giorno successivo all’ultima sottoscrizione fino alla data di definitiva approvazione della rendicontazione finale del Progetto e successiva erogazione del saldo del finanziamento, di cui all’articolo 9 della Convenzione (“Erogazione finanziarie”).
Sono fatti salvi gli obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, che hanno validità per un ulteriore periodo di 5 anni, decorrenti dalla scadenza del presente Accordo di collaborazione.
Art. 12 – Recesso e risoluzione
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in presenza di giustificati motivi che dovranno essere evidenziati mediante l’invio di apposita comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.
Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. le Parti concordano di risolvere di diritto il presente Accordo nei seguenti casi imputabili ad una o più Parti:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;
c. Affidamento a terzi di attività di Progetto
La volontà di avvalersi della presente clausola dovrà essere comunicatadalla Parte interessata con lettera raccomandata A/R o PEC.
Art. 13 – Foro competente
Le Parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione dell’Accordo.
Nel caso in cui non sia stato possibile addivenire ad alcuna composizione bonaria di eventuali controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo, esse saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Matera.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dati personali in ragione e per le finalità del Progetto, sarà effettuato dalle Parti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al GDPR (REGOLAMENTO UE 27 4 2016 n.2016_679 D) ed al Codice Privacy (Decreto Legislativo 10.8.2018 n. 101 di modifica del Decreto legislativo 30.06.2003 n.196).
Al pari saranno gestiti:
– i dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente accordo che saranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dello stesso nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione di esso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge;
– tutte le informazioni che riguardano dati personali di cui le Parti siano comunque venute a conoscenza,
Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera lecita ed in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela dei dati personali dall’articolo 5, comma 1, lettera f) del REGOLAMENTO UE 27 Aprile 2016 n.2016/679 D.
In relazione a quanto precede le Parti dichiarano di aver adottato per sé tutte le misure tecniche ed organizzative indicate dall’articolo 32 del citato REGOLAMENTO UE 27 Aprile 2016 n.2016/679 D, atte ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati informatici (antivirus, controllo accessi, utilizzo di password, ecc) o cartacei (custodia in armadi con chiusura, ecc.) relativi alle attività oggetto del presente accordo, assumendosene ogni responsabilità civile, penale, amministrativa, in caso di violazioni di legge.
Nell’ambito di ciascuna delle specifiche attività assegnate, ognuna delle Parti assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali, assegnando al proprio interno la funzione di Responsabile del trattamento dei predetti dati personali, secondo quanto meglio specificatoe dettagliato nell’ambito delle specifiche attività.
In relazione alle attività di rendicontazione del Progetto, configurandosi un rapporto tra contitolari ai sensi dell’art. 26 del citato regolamento UE, le Parti si impegnano a definire tramite specifici accordi ruoli e responsabilità dei partner del Progetto ed ha fornire l’informativa al personale rendicontato nello stesso.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa l’Autorità giudiziaria, l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali trattati nonché di ogni ulteriore diritto in materia di protezione dei dati personali.
Art. 15 – Tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni
Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni (“Informazioni Riservate”) di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Accordo e nel rispetto della normativa vigente in materia di Proprietà industriale ed intellettuale.
Le Parti si impegnano a fare uso delle Informazioni Riservate di cui verranno a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e nello svolgimento del Progetto solo allo scopo strettamente necessario all’esecuzione delle medesime, obbligandosi a trattare le informazioni con gli stessi standard di riservatezza applicati alle proprie informazioni. In particolare le Parti si impegnano a non divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, di qualsivoglia natura, di cui siano venute a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e nell’ambito del Progetto, né potranno usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi, mantenendo su di esse la massima segretezza.Le Informazioni Riservate di proprietà di una Parte non potranno essere oggetto di utilizzazione delle altre Parti, se non per finalità strettamente connesse al Progetto, e previo consenso della Parte proprietaria e garantendo modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti stesse o agli interessati.
Le Informazioni Riservate e i dati non potranno essere copiati o riprodotti – in tutto o in parte – se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel progetto e previo assenso della Parte proprietaria.
Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Tali obblighi di riservatezza e segretezza hanno durata temporale limitata a 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di effettuare comunque ogni azione ritenuta necessaria a tutela propria e/o di terzi aventi causa in caso di inadempienza di qualunque obbligo relativo al predetto vincolo di riservatezza, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Le Parti sono esonerate dagli obblighi di riservatezza e segretezza qualora dette informazioni siano richieste dall’Autorità giudiziaria o da organismi pubblici esercenti attività di vigilanza e controllo, ivi comprese il MISE ovvero terzi dallo stesso all’uopo delegato, nonché per le finalità di trasparenza, di cui al successivo articolo.
Art. 16 – Background e Risultati
Stante l’oggetto del presente Accordo, le Parti espressamente dichiarano che ogni Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze, delle informazioni, delle procedure e dei dati, tutelati o meno da diritti di privativa industriale o intellettuale (“Background”) che la stessa dimostri di possedere precedentemente all’entrata in vigore del presente Accordo, o che possiede al di fuori dello stesso. Tale Background, qualora messo a disposizione per le attività di cui al presente Accordo, sarà trattato come Informazioni Riservate sulla base di quanto stabilito al precedente Art 15.
A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, nessuna delle Parti potrà rivendicare alcun diritto sul Background delle altre Parti.
Le Parti concordano, altresì, che i risultati delle attività svolte in maniera congiunta nell’ambito del presente Accordo, suscettibili o meno di tutela attraverso diritti di proprietà industriale e intellettuale, saranno di titolarità delle Parti stesse, in quote da valutarsi in relazione al contributo apportato da ciascuna di esse. L’eventuale tutela dei risultati attraverso diritti di privativa sarà regolata dalla normativa applicabile e dai Regolamenti in materia adottati dalle Parti, fermo restando il diritto morale di essere riconosciuto come autore di chiunque abbia partecipato all’ottenimento del risultato protetto.
In ogni caso, le Parti godranno di un diritto di utilizzazione dei risultati a titolo gratuito, per pubblicazioni a carattere scientifico e per la prosecuzione delle attività istituzionali di ricerca e didattica.
I risultati potranno essere pubblicati e divulgati da ciascuna Parte previa autorizzazione scritta delle altre, da ottenersi attraverso richiesta con obbligo di risposta nel termine di 15 giorni, trascorsi i quali tale autorizzazione verrà considerata concessa.
Art. 17 – Trasparenza delle informazioni
Le Parti provvederanno ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali dei dati di cui la normativa vigente prevede la più ampia diffusione, laddove applicabile alla fattispecie disciplinata nel presente Accordo.
Art. 18- Disposizioni finali
Nessun contenuto del presente Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi, di natura commerciale o per qualsiasi altra attività promozionale, estranei ai contenuti dell’Accordo stesso, alcun nome, marchio, o altra designazione delle Parti, incluse abbreviazioni. Per converso, le Parti si impegno nell’ambito di Comunicati Stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione, anche scientifica, riguardante –anche solo parzialmente – i risultati delle attività di cui al presente Accordo e al Progetto, a riferire che i risultati raggiunti derivano da attività condotte nell’ambito degli stessi.
Al Comune spettano gli obblighi di registrazione del presente atto e di ogni altro adempimento e formalità di legge previste in materia di pubblicità e trasparenza, laddove applicabili.
Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.
COMUNE DI MATERA
Il Sindaco Avv. Raffaello de Ruggieri
(Firmato digitalmente)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Il legale rappresentante Prof.
(Firmato digitalmente)
POLITECNICO DI BARI
Il legale rappresentante Prof.
(Firmato digitalmente)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Il legale rappresentante Prof.ssa Aurelia Sole
(Firmato digitalmente)
La fotogallery dell’intesa sottoscritta per la Casa delle Tecnologie Emergenti (foto www.SassiLive.it)