Il comitato Pro-Parco del Vulture, composto da un cospicuo numero di associazioni, ha inviato questa mattina Istanza di annullamento in autotutela della votazione fatta dai sindaci del Parco per la nomina del Presidente del Parco del Vulture. Di seguito la nota integrale.
Spett.le Parco Regionale del Vulture
c.a. commissarioparcodelvulture@regione.basilicata.it
c.a. Comunità del Parco
Sede Sindaci dei Comuni aderenti al Parco
Sedi Presidenza del Consiglio Regionale
Sede Consiglieri Regionali
Sedi Presidenza della Giunta Regionale
Sede
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Sede
Le scriventi Associazioni, tutte da lungo tempo operanti nel territorio del Vulture, già riunitesi in forma di comitato poiché desiderose di un avvio regolare, legittimo e proficuo del neoistituito Parco del Vulture, si vedono costrette a ribadire ancora una volta, in questa sede formalmente, quanto già ampiamente anticipato ai sindaci dei comuni aderenti nonché a mezzo stampa, con l’auspicio che ciò possa scongiurare azioni legali che si rifletterebbero negativamente sull’immagine del territorio e sulla funzionalità del Parco, unico obiettivo di chi scrive.
Premesso che
1) con Legge Regionale del 28 novembre 2017, n. 28 e ss.mm.ii., la Regione Basilicata provvedeva formalmente all’ “Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994 n. 28”;
2) successivamente la medesima Regione provvedeva all’approvazione dello Statuto dell’Ente Parco, pubblicato sul B.U.R. n. 58 – Parte 2 – del 16/06/2020;
3) a norma dello Statuto, all’art. 7 lett. g), è così stabilito:
“La Comunità del Parco e organo consultivo e propositivo dell’Ente Parco. Ad essa sono attribuite le seguenti funzioni: […]
g) indica al Consiglio regionale un elenco di almeno tre nominativi per la carica di Presidente dell’Ente parco; 1.4”;
4) inoltre, l’art. 18 dello Statuto cosi recita: “Presidente dell’Ente Parco e nominato dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale n. 32/2000 e ss.mm.ii., sulla base di un elenco di massimo cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco, tra persone che abbiano tra persone che abbiano competenza ed esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in terra di tutela dell’ambiente”;
5) a tal fine, onde dare avvio alle procedure selettive finalizzate alla formazione dell’elenco di nominativi da sottoporre al Consiglio Regionale, con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 44 del 23 luglio 2020 veniva pubblicato sul
B.U.R. n. 70 del 28/07/2020 l’ “AVVISO PUBBLICO – Nomina – Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture”, inerente la Modalità di presentazione delle candidature per l’incarico di Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture;
6) all’indirizzo della Comunità del Parco, entro il termine perentorio per la presentazione fissato dall’avviso, pervenivano oltre 30 candidature, come da verbale della Comunità del Parco, n. 2, del 02 settembre 2020;
7) nei giorni successivi, e segnatamente il 18 settembre scorso, si riuniva nuovamente la Comunità del Parco per dare avvio alla discussione finalizzata alla designazione dei candidati alla presidenza;
8) in data 22 settembre 2020 la Comunità del Parco concludeva la procedura selettiva avviata con il prefato avviso pubblico, designando quali candidati alla presidenza unicamente cinque sindaci autocandidatisi, benché al contempo componenti di diritto della Comunità del Parco chiamata alla designazione e pertanto incaricati della selezione;
9) per giunta, alla luce di una nota degli uffici regionali con la quale si offrivano taluni chiarimenti in ordine ai paventati rischi di illegittimità per violazione delle
norme in tema di conflitto di interessi e nel maldestro, ma inutile, tentativo di eluderle, alla seduta decisiva del 22 settembre, in sostituzione dei sindaci autocandidatisi e risultati “vincitori”, prendevano parte i loro vice, in spregio non solo alle più elementari regole di opportunità, quanto altresì al generale principio secondo il quale il delegato esprime la volontà in nome e per conto del delegante.
Considerato che
10) l’avviso pubblico, ai fini dell’ammissione e della valutazione delle candidature, replicava pressoché testualmente il requisito indicato all’art. 18, stabilendo, all’art. 2, che il Presidente debba necessariamente essere “in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e competenza in materia amministrativa e di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale e come specificato con la norma statutaria richiamata, deve essere in possesso di esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, conoscere il territorio e le sue problematiche ed essersi distinto per la attenzione in tema di tutela dell’ambiente”;
11) tuttavia, come emerge chiaramente dai verbali della Comunità del Parco, la decisione adottata il 22 settembre scorso rappresenta l’esito di valutazioni e scelte del tutto sganciate dai criteri fissati dall’avviso pubblico e anzi fondate unicamente su assunti arbitrari e privi di pertinenza alcuna con quanto imposto dal quadro normativo di riferimento: dalla legge regionale n. 28/17 e dallo Statuto, oltre che, come detto, dallo stesso avviso pubblico in quanto lex specialis;
12) invero, da tutti i verbali della Comunità del Parco sembra pacifico che l’esito della selezione sia stata la conseguenza soltanto delle seguenti e testuali considerazioni, verbalizzate come di seguito:
Seduta del 18.9.2020
a) Sindaco di Ruvo del Monte: “II Sindaco Metallo ribadisce il suo pensiero e cioè che la Comunità unitariamente dovrebbe designare una rosa di soli Sindaci per una scelta di carattere esclusivamente politica.”
b) Sindaco di Barile: “II Sindaco Murano da parte sua auspica una soluzione unitaria condivisa, Ribadisce ancora una volta che a suo parere la rosa dei candidati dovrebbe essere composta unicamente dai Sindaci.”
Seduta del 22.9.2020
c) Presidente Pompa (Sindaco di Ginestra): “sarebbe meglio in questa fase che il Parco fosse guidato da un politico e quindi in questa quanta da uno dei Sindaci. Ciò non di meno esprime l’opinione che la soluzione della votazione tra i candidati possa soddisfare tutti.”
d) Giovanni Marino (Vice-Sindaco di Ruvo del Monte) nel contestare quei colleghi che evidenziavano il rischio di una decisione profondamente viziata in punto di legittimità, oltre che di opportunità, poiché del tutto disancorata dallo Statuto e dall’avviso pubblico, ammoniva che a seguire i criteri imposti dalle norme, si sarebbe giunti a una “delegittimazione della politica considerato che lo Statuto approvato non esclude la candidabilità dei Sindaci”. Come a dire che la semplice ammissibilità di una candidatura ne consenta automaticamente la selezione, anche in assenza di qualsivoglia valutazione dei requisiti tecnico-professionali e di competenza, nonché in assenza di qualsivoglia valutazione comparativa con i curricula deli altri candidati, ai quali è stata negata la seppur minima considerazione, risultando per tabulas l’omissione di qualsivoglia valutazione delle candidature da parte della Comunità del Parco e dei suoi componenti;
13) a fronte dell’abbandono della seduta da parte dei sindaci dissenzienti, ben 3, i sindaci superstiti, per loro stessa ammissione, hanno scambiato una selezione di candidati con un’elezione, optando per un’elezione addirittura a scrutinio segreto, senza alcuna valutazione delle candidature pervenute né alcun esame dei requisiti soggettivi e curriculari dei candidati, come si evince chiaramente dalla stucchevole discussione su liste bloccate o non, indice della grande “confusione” sulla mission assegnata dallo Statuto alla Comunità del Parco.
Considerato peraltro che
14) la decisione assunta il 22.09.2020 dalla Comunità del Parco, così come risultante dal relativo verbale, è chiaramente illegittima, oltre che per quanto sin qui
succintamente rappresentato in ordine alla totale assenza di istruttoria e alla coincidenza tra selezionatori e selezionati, anche per quanto espressamente affermato in circostanze pressoché analoghe dal Consiglio di Stato, Sez. VI, (ud. 12- 06-2007) 10-09-2007, n. 4749:
“costituisce requisito soggettivo per poter aspirare alla nomina non l’avere genericamente e saltuariamente svolto attività che abbiano potuto esprimere un interesse per la protezione dell’ ambiente (che in quanto valore “trasversale” può assumere rilievo in un gran numero di attività che direttamente o indirettamente incidano sul territorio, l’aria, le acque lacuali, fluviali e marine e sulle loro condizioni di salubrità ed integrità) ma che detto impegno, per continuità di studi e di concrete iniziative, deve elevarsi a requisito distintivo della persona rispetto alla cerchia di soggetti che nella vita sociale, di relazione o nello svolgimento di cariche pubbliche abbiano avuto occasione di occuparsi di questioni inerenti alla protezione di valori ambientali e naturalistici. (…) Quanto all’aver ricoperto l’incarico di Sindaco si tratta di carica politica che comporta il variegato impegno per i più disparati interessi che coinvolgono la comunità locale ed il territorio su cui essa è insediata, ma che in alcun modo esprime una specificità e peculiarità di impegno stabile e significativo per la “protezione dell’ ambiente”, che il richiamato art. 8 della L.R. n. 33/1993 eleva a non eludibile requisito per poter aspirare alla nomina a Presidente di parchi e di riserve naturali regionali.”
15) in altri termini, la massima del Consiglio di Stato chiarisce che se da un lato non vada escluso aprioristicamente un sindaco soltanto in quanto tale; dall’altro, non può tuttavia ritenersi che la carica di sindaco dimostri in sé anche “una specificità e peculiarità di impegno stabile e significativo per la “protezione dell’ ambiente”, dovendo a tal fine ricorrere ulteriori elementi, dei quali, tuttavia, nel caso di specie, non v’è traccia né nei verbali delle riunioni della Comunità del Parco né nei curricula dei sindaci interessati.
Tanto premesso e considerato, si rivolge formale
ISTANZA
di annullamento in autotutela della decisione assunta dalla Comunità del Parco il 22 settembre 2020, come da relativo verbale, chiedendosi, per l’effetto, l’adozione di ogni atto e la riconvocazione della stessa Comunità del Parco, affinché si giunga a una selezione conformità ai prescritti criteri normativi, come risultanti dall’avviso pubblico indicato in premessa e meglio precisati anche dalla testé citata giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Con avvertimento e diffida che in caso di inottemperanza, ci si vedrà costretti ad adire la competente Autorità Giudiziaria, con ogni conseguenza per il Parco e per le comunità di riferimento sia in termini economici sia quanto al suo effettivo funzionamento, già segnato da enorme ritardo.
Associazioni:
-Tenda del bivacco;
-Cineclub de Sica;
-Club lettori Amici di Giustino Fortunato;
-Gem parchi etnolinguistici d’Italia;
-Ass. Culturale Terra Amara;
-Ass. Chauta – Fidas;
-Ass. Uuattennier;
-Ass. 14 Giugno;
-Comitato di quartiere Valle verde Melfi;
-Presidio LIBERA Vulture Melfese;
-LIBERA regionale;
-Assocastagne del Vulture;
-Club Alpino italiano;
-Ass. Prom sociale you you;
-Barile libera;
-Le Monadi;
-G.E.A.N;
-Liberiamo la Basilicata;
-Terracqua Del Vulture;
-Vulturemotion.