Sarà risolto con un intervento di bitumazione dell’incrocio tra via Lucana, via Don Minzoni, via Ascanio Persio e via Cappelluti la criticità segnalata sulle barriere architettoniche in via Don Minzoni a Matera. Il dirigente della Polizia Locale Paolo Milillo ha infatti pubblicato un’ordinanza relativa ai provvedimenti temporanei per la disciplina della sosta e della circolazione in Via Lucana per lavori di riqualificazione dell’asse di collegamento Piazza Della Visitazione, Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti”. I lavori sono previsti giovedì 22 e e venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 9 alle ore 17 e sino a cessate esigenze. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 00187/2018 del Settore OO.PP. sono stati affidati alla ditta Falbit Srl, con sede in Ferrandina alla Via Stefano Pirretti, i lavori di “riqualificazione dell’asse di collegamento Piazza Della Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti -Primo Stralcio Funzionale”;
con nota Prot. G. n. 0071149/2020 del 19.10.2020, il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Tecnico – Settore OO.PP.- ha comunicato che, in base allo stato di avanzamento dei lavori, si pone la necessità di eseguire lavori di bitumazione sul quadrivio di Via Lucana/D.Minzoni/A. Persio/Cappelluti;
con la medesima nota viene richiesta l’adozione della relativa ordinanza per la disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli al fine di consentire i suddetti lavori;
Considerato che, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sia per chi lavora sia per gli utenti della strada, si rende necessario disciplinare la sosta e la circolazione veicolare nel tratto di strada in premessa indicato;
Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro su strade;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992; Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);
Ordina nei giorni 22 e 23/10/2020 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e sino a cessate esigenze:
1. l’istituzione del divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ambo i lati nei seguenti tratti di strada:
– Via Lucana dal civico 76 fino all’intersezione con Via Don Minzoni;
– Via V. Cappelluti dal civico 1 (angolo di accesso alla rimessa privata) fino all’intersezione con ViaLucana;
– Via Lucana dal civico 61 fino all’intersezione con Via Cappelluti;
2.L’istituzione del segnale di preavviso di strada chiusa con pannello aggiuntivo indicante “a mt….”, nelle strade sopra richiamate, interessate dall’interdizione della circolazione veicolare;
3. l’obbligo di svolta a sinistra su Via Gramsci per i veicoli provenienti da Via Lucana con direzione Via XXSettembre;
4. l’obbligo di svolta a destra su Via Lucana direzione Via Carlo Levi per i veicoli provenienti da ViaPassarelli;
5. .l’obbligo di svolta a destra su Via Roma direzione P.zza Matteotti, per i veicoli provenienti da ViaLucana direzione Via Carlo Levi;
6. la revoca degli stalli di sosta in concessione alla soc. SISAS Service Srl nelle strade e nell’orario indicatodal presente provvedimento;
dispone che
La ditta Falbit Srl con sede a Ferrandina alla Via Stefano Pirretti dovrà provvedere alla mesa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione, che dovrà essere installata e posizionata in modo tale che sia percepibile agli utenti della strada al fine di non creare confusione e/o intasamenti al flusso della circolazione stradale;
tutta la segnaletica necessaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte nonchè la segnaletica verticale provvisoria, relativamente al divieto di sosta, dovrà essere installata almeno 48 ore prima sui tratti di strada interessati dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, la cui comunicazione, dovrà contenere la data e l’ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto dell’intervento, il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica;
la collocazione, in caso di necessità, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti, di elementi fisici, transenne e cartelli di indicazione potrà essere prevista dall’impresa esecutrice dei lavori al fine di impedire/deviare il transito pedonale verso i percorsi alternativi;
dovrà essere assicurato da parte dell’impresa il perfetto ripristino della sede stradale e della segnaletica verticale e orizzontale esistente nella zona interessata ai lavori qualora danneggiata nonché la copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza;
nel caso che i lavori siano sospesi e la strada sia transitabile questa dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
deve essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti;
la ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità e tutti gli oneri relativi alla sicurezza del traffico e alla disciplina delle deviazioni, con individuazioni delle cautele necessarie onde evitare danni a persone e/o cose che restano a carico della stessa Impresa;
la segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
Segnalamento temporaneo”;
la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all’assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori.
La ditta incaricata del TPL, dovrà osservare percorsi alternativi in conformità alle prescrizioni dettate dal presente provvedimento
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
A norma dell’art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Ten. Giacomo Patierno – Funzionario P.O. Responsabile dell’Ufficio Traffico del Settore Polizia Locale.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Matera e notificata alle forze di Polizia, al servizio di emergenza e soccorso, alla ditta incaricata del TPL, al concessionario del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nonché alla ditta esecutrice dei lavori al seguente indirizzo mail: falbit@pec.aperion.it
Il dirigente della Polizia Locale Paolo Milillo
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