Il legale Giuseppe Silvano, originario di Irsina e residente a Modena per motivi professionali, in una nota commenta la sentenza del tribunale di Venezia che nello scorso mese di agosto non ha convalidato lo sfratto per morosità intimato dal locatore a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di rent to buy da parte del conduttore. La società intimata infatti non ha potuto godere degli immobili locati durante il periodo di chiusura. Conseguentemente, a dire del Tribunale di Venezia, il conduttore ha pieno diritto di richiedere la riduzione dei canoni di locazioni quantomeno per i mesi in cui non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa. Di seguito la nota integrale.
L’emergenza pandemica che stiamo vivendo ha richiesto ai cittadini ed al Governo degli sforzi senza precedenti.
Le misure governative adottate al fine di contrastare la diffusione del virus hanno aperto uno scenario atipico, incidendo pesantemente sulla vita di milioni di italiani.
Le casse delle aziende sono state messe a dura prova a causa della chiusura coattiva imposta dalle misure governative.
Molte aziende si sono trovate nella reale impossibilità di far fronte perfino al pagamento del canone di locazione.
In tale prospettiva, si sono moltiplicate vertiginosamente le richieste di sfratto operate dai locatori nei confronti dei conduttori insolventi.
E’ anche questa la ragione che ha indotto il supremo Consesso ad intervenire per stabilire che i contratti, e quindi anche quelli di locazione, possono essere rinegoziati in considerazione della mutata situazione dovuta all’emergenza pandemica. La rinegoziazione consente di bilanciare le clausole contrattuali originarie con i nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti. Da un punto di vista procedurale, con particolare riguardo ai contratti locatizi, il conduttore che non riesca a corrispondere il canone a causa della mutata situazione economica, può rivolgersi al giudice al fine di richiedere la riduzione del canone di locazione.
Sul punto, ad agosto 2020, il Tribunale di Venezia, con una sentenza che certamente farà discutere, non ha convalidato lo sfratto per morosità intimato dal locatore a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di rent to buy da parte del conduttore. Il giudice ha infatti stabilito che la chiusura coattiva imposta dalle misure governative adottate per contrastare l’emergenza pandemica abbia comportato una parziale impossibilità sopravvenuta della prestazione del locatore.
La società intimata infatti non ha potuto godere degli immobili locati durante il periodo di chiusura.
Conseguentemente, a dire del Tribunale di Venezia, il conduttore ha pieno diritto di richiedere la riduzione dei canoni di locazioni quantomeno per i mesi in cui non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa.
Alla luce di tali circostanze, si può quindi sostenere con una certa serenità che nei contratti locatizi spetta al locatore garantire al conduttore il pieno godimento degli immobili, sicchè il mancato godimento degli stessi per causa eccezionale consente al conduttore di domandare la riduzione del canone e fintanto di recedere dal contratto.
In caso di limitazione del godimento dovuto a fatti eccezionali, il conduttore potrà quindi domandare la rinegoziazione del contratto alla luce della mutata situazione economica ed ottenere quindi debita riduzione del canone di locazione.