Allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 10 novembre la Basilicata entra nell’area arancione per l’emergenza Coronavirus insieme ad Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria. E’ l’effetto della nuova ordinanza firmata nel pomeriggio dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che produce i suoi effetti per i prossimi 15 giorni.
Le cinque regioni si aggiungono a Puglia e Sicilia, già in zona arancione dal 4 novembre scorso.
Tra le misure più importanti ricordiamo la chiusura totale, 7 giorni su 7, di bar e ristoranti oltre alle altre misure già previste per le regioni in zona gialla. L’asporto è consentito fino alle ore 22, quando entra in vigore il “coprifuoco”.
Di seguito tutte le misure previste per i cittadini residenti nell’area arancione
E’ vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Viene confermato il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5.
Arco temporale in cui gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione.
E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Chiusura centri commerciali in giorni festivi e prefestivi tranne alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole .
Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Sospese palestre, piscine, centri benessere e termali.
Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Sospese attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò anche svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti (ad esempio pubblici esercizi e tabacchi).
Restano sospese attività in sale da ballo e discoteche.
Vietate feste, fiere, convegni e congressi.
Sono sospese le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza (comma 9, lett. pp).
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (comma 9, lett. nn).;
È bene, inoltre, segnalare che persiste sull’intero territorio nazionale l’obbligo per tutte le attività, inter alia, commerciali di continuare a osservare in particolare i seguenti Allegati del DPCM in oggetto: l’Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 (Modifiche significative sono state introdotte, in particolare, nella scheda relativa alla formazione professionale e in quella sul noleggio veicoli e altre attrezzature) – l’Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 – l’Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali – l’Allegato 12 Protocollo del 24 aprile 2020 Governo/parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – l’ Allegato 19 Misure igienico-sanitarie
Presso gli esercizi commerciali occorre promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 del DPCM in oggetto.
Dopo aver appreso la notizia dell’inserimento della Basilicata nell’area arancione il governatore lucano Bardi aveva già dichiarato: “In merito alla decisione assunta dal ministro alla Salute Speranza che, a partire da mercoledì prossimo, colloca la Regione Basilicata tra quelle a colore arancione, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi ha così commentato: “La decisione del ministro nasce a seguito dell’aumento dei casi positivi registrato negli ultimi giorni. Faccio appello al senso di responsabilità dei lucani perché in assenza di vaccino la pandemia si combatte con atteggiamenti estremamente responsabili. Solo seguendo le regole che tutti ormai conosciamo possiamo sconfiggere il virus e rallentare in modo efficace la sua diffusione. Non è escluso che a seguito della crescita dei contagi nelle prossime ore emetterò una ordinanza con ulteriori misure restrittive”.
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