A seguito della diffusione di contagi in Basilicata ed in particolare nella provincia di Matera è stato stipulato un protocollo d’intesa tra Tribunale di Matera, Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati e Camera Penale. Di seguito il testo integrale.
Le parti, all ‘esito della riunione tenutasi l’11 novembre scorso, nel Palazzo di Giustizia, preso atto della preoccupante ed esponenziale diffusione del contagio da coronavirus a livello nazionale, regionale e locale, e delle misure urgenti di prevenzione sanitaria che impongono il distanziamento sociale e la riduzione al massimo della circolazione delle persone;
– ritenuta la necessità di individuare misure condivise che, nei pur stringenti limiti consentiti dalla vigente legislazione, consentano il più possibile di evitare che la celebrazione “in presenza” delle udienze penali (tutt’ora , per legge, modalità ordinaria di celebrazione, nonostante le plurime norme emergenziali susseguitesi nel tempo) possa tradursi in un’accentuazione del rischio di contagio per magistrati, avvocati, personale di cancelleria e utenti, salvaguardando nel contempo le esigenze di tutela della libertà personale degli imputati assoggettati a misura cautelare o a misura di sicurezza;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(convalide ed interrogatori GIP ed udienze preliminari)
1. Per le udienze di convalida di arresto/fermo e gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. espletati davanti al Giudice per le indagini preliminari saranno osservate le regole già contenute nel protocollo di cui al decreto del Presidente del Tribunale di Matera n. 63 del 3-4-2020;
2. relativamente ai procedimenti con indagati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, le udienze si svolgeranno preferibilmente presso l’aula GIP del Tribunale di Matera con la partecipazione fisica del difensore dell’indagato, nonché di quest’ultimo, il quale -fatte salve particolari esigenze di natura cautelare che ne impongano la traduzionesarà autorizzato ad allontanarsi, senza onere di scorta dal domicilio, ove è ristretto agli arresti domiciliari, al fine di partecipare all’udienza.
3. Tenendo conto di quanto previsto dall’art. 23 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (in base al quale le udienze preliminari possono svolgersi con collegamenti da remoto quando tutte “le parti vi consentano”), le udienze preliminari in cui non debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, potranno svolgersi con collegamenti da remoto, a condizione che, previo accordo su tale scelta processuale, i difensori di tutte le parti del processo facciano pervenire almeno sette giorni prima dell ‘udienza, tramite mail inviata a gipgup.tribunale.matera@giustizia.it, specifica richiesta in tal senso, con indicazione della mail PEO ( e quindi non PEC) alla quale vorranno ricevere il link per la partecipazione da remoto tramite il software TEAMS; in tal caso l’ufficio GIP/GUP procederà ad avvertire l’ufficio del P.M., il quale parteciperà all’udienza, eventualmente anche con collegamento da remoto.
4. nelle udienze preliminari con imputati detenuti o internati o sottoposti a misura carceraria, l’ufficio GIP/GUP potrà disporre sempre la partecipazione degli imputati medesimi a tali udienze con collegamento da remoto, ai sensi dall’art. 23 comma IV decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, indipendentemente dal consenso delle parti.
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Art. 2
(Rinvio concordato di udienze dibattimentali e preliminari)
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 24 D.L. 9 novembre 2020 n. 149, le udienze dibattimentali destinate all’esame di testimoni, periti e consulenti o all’esame dell’imputato — salvo che si tratti di procedimenti per i quali l’imputato sia assoggettato a misure cautelari custodiali, a misure cautelari non custodiali, oppure a misure di sicurezza — saranno rinviate con sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell’art. 159 comma primo n.3 c.p., ove i difensori di tutti gli imputati congiuntamente ne facciano espressa richiesta.
2. In tal caso, al fine di evitare che i testimoni presenzino all’udienza di mero rinvio, i difensori di tutti gli imputati congiuntamente provvederanno ad anticipare l’istanza di rinvio mediante inoltro ai seguenti indirizzi telematici:
– per il Tribunale: dibattimento.tribunale.matera@giustizia.it – per il GUP (udienzE GUP): gipgup.tribunale.matera@giustizia.it;
– per i Giudici di pace:
gdp.matera@giustiziacert.it prot.gdp.pisticci@giustiziacert.it prot.gdp.tricarico@giustiziacert.it gdp. irs ina@giustiziacert.it ovvero mediante deposito in cancelleria, facendo pervenire copia dell’istanza anche alla Procura della Repubblica, mediante inoltro all’indirizzo dibattimento.procura.matera@giustiziacert.it o deposito in Segreteria, con congruo anticipo e, in ogni caso, almeno sette giorni prima della celebrazione dell ‘udienza.
3. Analogo rinvio sara’ disposto qualora l’impedimento del difensore a presenziare sia dettato da motivi connessi ad isolamento fiduciario e/o a quarantena: in tal caso l’istanza di rinvio con richiesta di sospensione dei termini di prescrizione, che dovra’ essere comunicata non appena il difensore ne abbia la possibilita’ una volta venuto a conoscenza dell’impedimento, dovra’ essere documentata, anche con riserva di esibizione successiva della documentazione medica in caso di
impossibilitàall’atto dell’istanza, Cio’ consentira’ il rinvio del processo con sospensione dei termini di prescrizione.
4. Ove l’udienza sia calendarizzata per l’escussione di testi ricompresi nella lista del Pubblico Ministero, la Procura della Repubblica provvederà, anche per le vie brevi, a comunicare ai testimoni il rinvio dell’udienza, onde evitare loro di presenziare e ad analogo adempimento provvederanno i difensori per i loro testi di lista.
5. La Cancelleria, ricevuta la comunicazione di cui al comma secondo, provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice o al Presidente del collegio, affinché possa calendarizzare i singoli processi con previsione oraria che tenga conto della circostanza del rinvio dell’istruttoria e della presumibile durata del dibattimento, evitando comunque che si concentrino le istruttorie nello stesso orario.
6. Lo statino di udienza, con indicazione degli orari per ogni processo, sarà inoltrato a cura della cancelleria, almeno cinque giorni prima della celebrazione dell’udienza, alla Procura della Repubblica e all’Ordine degli Avvocati, tramite mail all’indirizzo info@ordineavvocatimatera.it e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Matera dinospera@gmail.com; una copia sarà, inoltre, trasmessa al personale di vigilanza per regolamentare gli accessi all’ingresso del Palazzo di Giustizia, onde evitare assembramenti nei luoghi antistanti le aule penali.
7. Le udienze rinviate ai sensi delle precedenti disposizione, saranno ricalendarizzate non prima del mese di aprile 2021 con uno scaglionamento che preveda la presenza al massimo complessivamente di venti persone diverse dalla parti processuali per tutti i processi chiamati nella medesima udienza.
8. In ogni caso e indipendentemente dalle istanze di rinvio, nella fissazione dei processi i giudici, a far data dalla entrata in vigore del presente protocollo, provvederanno a ricalendarizzare le udienze in modo tale da evitare la partecipazione di un numero complessivo per tutti i processi non superiore a venti persone diverse dalle parti.
9. Le presente disposizioni, salvo proroga concordata tra le medesime parti, troveranno applicazione per i processi calendarizzati dal 16.11.2020 al 31.01.2021.
10. Per la prima settimana di vigenza del presente articolo non saranno osservati i termini di cui al comma 2