A seguito di una segnalazione ricevuta dai consiglieri di minoranza del Comune di Miglionico, l’avvocato Angela Bitonti, coordinatrice regionale ASGI e l’associazione Lunaria hanno inviato una nota al Comune di Miglionico per chiedere la rimozione delle clausole discriminatorie contenute nel bando per i buoni spesa predisposto dall’Amministrazione Comunale per l’emergenza sanitaria.
Di seguito la nota integrale.
Oggetto: Avviso pubblico in applicazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 Art. 2 – “Decreto ristori ter”. Misure urgenti di solidarieta’ alimentare.
Alle scriventi associazioni – che operano nel campo della tutela dei migranti e del contrasto alle discriminazioni – è stato segnalato l’Avviso pubblico in oggetto, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile relativi ai contributi tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19.
Tra i requisiti richiesti per presentare la domanda vi è, per i cittadini extra UE, il possesso di regolare permesso di soggiorno e la residenza a Miglionico da almeno un anno (ad esclusione di coloro che sono ospiti di Centri di prima accoglienza);
Come Vi è sicuramente noto, in aprile 2020 sono state inoltre pubblicate le linee guida dell’UNAR le quali richiedevano ai Comuni di evitare di inserire tra i requisiti per la distribuzione “la residenza intesa come iscrizione anagrafica perché rischia di escludere indistintamente le persone (italiane e straniere) senza fissa dimora, […] andando proprio ad escludere da un beneficio proprio quei soggetti che in questo momento si trovano in condizione di maggiore bisogno.”
Inoltre, diversi Tribunali in Italia hanno dichiarato discriminatorio il requisito della residenza o della regolarità del soggiorno per poter accedere a tale misura. (Tribunale di Roma ordinanza del 1 aprile 2020, Tribunale di Napoli ordinanza del 25 maggio 2020, Tribunale di Nola, ordinanza del 14 maggio 2020) .Secondo il Tribunale di Napoli prevedere il requisito “della residenza anziché i soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e della stabile dimora di fatto nel territorio comunale” costituisce discriminazione.
L’ esclusione di tutti i cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio del Comune, oltre a essere già stata dichiarata discriminatoria dalla giurisprudenza citata, ci pare in ogni caso in contrasto con esigenze minime di equità: trattandosi infatti di un intervento minimo emergenziale volto a rispondere alle difficoltà contingenti derivanti dalla pandemia, dovrebbe inevitabilmente essere rivolto a tutti coloro che abbiano subito gli effetti della stessa, indipendentemente dalla esistenza stessa di un titolo di soggiorno, dovendosi avere riferimento solo alla dimora effettiva.
Si rileva inoltre che la finestra di soli sei giorni per poter presentare la domanda non è coerente con la finalità stessa della misura e cioè raggiungere le persone più vulnerabili e maggiormente colpite dalla pandemia. Invero, è molto probabile che coloro che non hanno un pc o non riescono in un tempo così ristretto a rivolgersi a un patronato non riusciranno nemmeno a presentare la domanda.
Vi invitiamo pertanto a tenere in considerazione le osservazioni di cui sopra e ad assumere ogni conseguente provvedimento, disponendo quindi una breve proroga dei termini di chiusura dell’Avviso (ad oggi previsto per il 14 dicembre 2020), consentendo l’accesso alle domande a tutte le persone straniere bisognose dimoranti presso il Comune di Miglionico.
In attesa di cortese riscontro, restiamo sin d’ora a Vs disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di cortese riscontro, ci attiveremo in giudizio anche avvalendoci della facoltà di cui all’art. 5 d.lgs. 215/2003.
Nella foto in basso l’avvocato Angela Bitonti