Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 11 voti di Fi, Lega, Idea, Bp e 2 astensioni di Iv) il disegno di legge “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”.
Con il provvedimento si autorizza la Giunta regionale all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione2021 fino al 31marzo 2021. nei limiti degli stanziamenti di spesaprevisti per l’esercizio 2021 approvati con la legge regionale 20 marzo 2020, n.11, e successive modificazioni e integrazioni. E’ autorizzato, altresì, fino al 31 marzo 2021, l’esercizio provvisorio del Consiglio regionale della Basilicata, dell’Agenzia di promozione territoriale (Apt), dell’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (Alsia), dell’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario (Ardsu), dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Basilicata (Arpab), dell’Ente parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti lucane, dell’ Ente Parco regionale Chiese rupestri del materano, dell’Ente Parco naturale regionale del Vulture, dell’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (Egrib) e dell’Agenzia regionale per il Lavoro e l’apprendimento Basilicata (Arlab).
Protezione boschi da incendi, sì a proposta di legge da Consiglio
La proposta, di iniziativa del consigliere Aliandro, specifica che l’obbligo di eseguire la precesa lungo il perimetro di un fondo su cui insistono stoppie incombe soltanto sul proprietario o conduttore del fondo
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza (con 15 voti di Fi, Lega, Idea, Bp, M5s e 1 astensione di Iv) la proposta di legge, di iniziativa del consigliere Gianuario Aliandro (Lega), di “Modifica alla legge regionale n. 13 del 22 febbraio 2005” in tema di norme per la protezione dei boschi dagli incendi.
“La proposta di legge – si legge nella relazione – nasce dall’esigenza di specificare che l’obbligo di eseguire la precesa lungo il perimetro di un fondo su cui insistono stoppie, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, incombe soltanto sul proprietario o conduttore del fondo medesimo che sia interessato alle operazioni di bruciatura delle stoppie”. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio si prevede che la sanzione scatti dopo il terzo ammonimento.