Con ordinanza 324/2021 il dirigente della Polizia Locale di Matera, Paolo Milillo, ha pubblicato un’ordinanza dirigenziale che dispone provvedimenti temporanei per la regolamentazione della circolazione veicolare in corrispondenza del cantiere stradale di Aia del Cavallo per l’esecuzione di lavori di riqualificazione.
Di seguito il testo integrale.
IL DIRIGENTE
Premesso:
– che nell’ambito del Contratto Istituzionale di sviluppo per “Matera Capitale Europea della Cultura 2019”
sono previsti i lavori di riqualificazione del tratto di strada di Aia Del Cavallo;
-che detti lavori sono stati appaltati dalla soc. INVITALIA S.p.a.- Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa;
-che l’impresa esecutrice dei lavori come da contratto Rep. 9/2020/cc del 21.09.2020 risulta essere la ditta “GI.CA.RO. Eredi Cudemo S.r.l. con sede in Sant’Arcangelo (PZ) in Viale Italia n. 4” con referente tecnico il geom. Roberto Cudemo;
-che con nota pervenuta in data 01.02.2021 la ditta GI.CA.RO. Eredi Cudemo s.r.l. ha comunicato che i lavori avranno inizio a far data dal 04.02.2021 e contestualmente ha richiesto apposita ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare;
Atteso che per la regolare esecuzione dei lavori e al fine di procedere in condizione di sicurezza, sia per chi lavora sia per gli utenti della strada sarà necessario effettuare il restringimento della carreggiata di Aia DelCavallo;
Ritenuto pertanto, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori oltre che garantire la sicurezza stradale, adottare un provvedimento con il quale disciplinare la circolazione veicolare in Aia Del Cavallo fino a completamento dei lavori in parola;
Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro su strade;
Visto il Decreto 22 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;
Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
ORDINA
per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica mobile di cantiere:
l’istituzione temporanea dei seguenti obblighi e limitazioni lungo il tratto di strada denominato AIA DEL CAVALLO, dal giorno 04.02.2021 fino a termine lavori: N° PAP-00638-2021
Si attesta che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio on-line dal 03/02/2021 al 18/02/2021
L’incaricato della pubblicazione ANNUNZIATA A. ROMANELLI
a.Installazione di cantiere stradale con adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;
b.Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico conformemente alle fasi di cantierizzazione fornite dalla ditta esecutrice dei lavori (cantiere itinerante), nonché da movieri, ove necessario, per la regolamentazione degli accessi laterali;
c.Limite massimo di velocità 30 Km/h per tutti i veicoli in transito nella zona di cantiere;
d.Divieto di sorpasso nella zona di cantiere;
e.Istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24”, ambo i lati, con rimozione coatta dei veicoli.
DISPONE che
1.la segnaletica temporanea, conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere installata a cura e spese della società “GI.CA.RO. Eredi Cudemo S.r.l.” incaricata all’esecuzione dei lavori, e posizionata in modo tale che sia percepibile agli utenti della strada al fine di non creare confusione per la circolazione stradale;
2.la suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;
3.relativamente al divieto di sosta l’apposizione della segnaletica dovrà avvenire almeno 48 ore prima dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’indirizzo e- mail: traffico@comune.mt.it, oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi, la comunicazione,
dovrà contenere:
-la data e l’ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto dell’intervento, il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica.
La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.
4.la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino, anche notturno, di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici luminosi;
5.l’impresa in parola è tenuta ad occultare tutta la segnaletica stradale permanente e preesistente in contrasto con l’attuale provvedimento avendo l’obbligo di ripristino a termine degli stessi lavori;
6.in caso di necessità, si impone l’utilizzo di movieri per la regolamentazione della circolazione stradale e il semaforo dovrà essere posto in fase di lampeggio;
7.deve essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti;
8.nel caso che i lavori siano sospesi la strada dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o ingombri;
9.la ditta esecutrice dei lavori dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità, provvedendo all’apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere, lungo tutto il tatto stradale, così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e la stessa dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte provvedendone la rimozione a conclusione dei lavori;
10.la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, a proprie cure e spese all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione dei predetti lavori, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza
della presente ordinanza.
AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata, in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Comune di Matera lì, 03/02/2021
IL DIRIGENTE PAOLO MILILLO
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Ten. Giacomo PATIERNO, del Settore Polizia Locale Ufficiale Responsabile di P.O..
Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del NuovoCodice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale.