L’assessore alle Attività produttive Francesco Cupparo riferisce di aver raccolto pareri dell’Ufficio legislativo e di consulenza giuridica della Regione e di esperti di diritto amministrativo, in merito alla presunta incostituzionalità della legge regionale istitutiva di Api-Bas sbandierata da fonti giornalistiche.
I pareri sostengono unanimemente – afferma l’assessore – che non sussiste alcun dubbio sulla legittimità costituzionale della legge istitutiva di Api-Bas. La sentenza n. 22/2021 del giudice delle leggi ha ritenuto incostituzionale una legge della Regione Calabria perché in quel caso l’Ente regionale, nel disporre la liquidazione di un ente pubblico economico, aveva indicato l’applicazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dalla Legge Fallimentare.
Nel nostro caso, l’art. 2 della legge istitutiva di Api-Bas non contiene alcun riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Il giudizio costituzionale in questione e le ragioni per cui la Presidenza del Consiglio, in quel caso, aveva deciso di impugnare la legge regionale della Calabria – ossia l’invasione di una sfera di competenza legislativa riservata allo Stato – erano ben note alla Giunta, per aver letto gli atti del giudizio e in quanto la decisione è stata assunta il 26 gennaio scorso, ed è proprio per questo motivo che si è pensato di introdurre l’art. 2 bis, quale norma di chiusura, che si limita ad un generico rinvio alle norme statali in materia di crisi da sovra indebitamento, che di seguito si riporta:
“Per la liquidazione dell’ente pubblico economico di cui all’articolo 2 trova osservanza il decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la legislazione statale competente per la materia”
La procedura di liquidazione del Consorzio ASI di Potenza, quindi, rimane disciplinata dall’art. 2 del DDL approvato che non prevede l’applicazione di alcuna tra le procedure previste dalla legge fallimentare.
Non vi è quindi alcun dubbio sulla legittimità costituzionale dell’articolato.
La nostra legge pertanto, diversamente da quella calabrese, non prevede l’assoggettabilità del Consorzio ASI alla liquidazione coatta amministrativa (né tantomeno una disciplina regionale di tale procedura) ma rinvia genericamente alla legge statale sulle procedure concorsuali (ancora attualmente la legge fallimentare, posto che il d.lgs. 14/2019 entrerà in vigore il 1° settembre 2021) o, comunque, alla normativa statale applicabile in materia (di liquidazione da sovra indebitamento).
L’aver fatto un generico rinvio alla legislazione statale sulle procedure concorsuali o, comunque, alla vigente legislazione statale competente per la materia (liquidazione degli enti pubblici economici regionali sovra-indebitati) è, dunque, conforme sia ai rilievi governativi sulla legge calabrese sia alla sentenza Corte cost. 22/2021 che ritiene che debba essere il legislatore statale cui rinviamo a disciplinare la risoluzione delle crisi di solvibilità dei consorzi di sviluppo industriale (comprese, evidentemente, le sopravvenienti normative successive).