Su sollecitazione dell’assessore alla mobilità, Raffaele Tantone è stata pubblicata l’ordinanza dirigenziale per venire incontro alle legittime esigenze di parcheggio in Porta Postergola, a seguito del venire meno dei posti auto per i lavori in corso nell’area. I nuovi parcheggi sono stati individuati sul lato destro di Piazza San Pietro Caveoso. Inoltre ai residenti autorizzati è stata risevata l’area sita nei pressi dei chiusini di Acquedotto lucano in via Madonna della Virtù.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza dirigenziale della Polizia Locale.
Provvedimenti temporanei per la disciplina della sosta dei veicoli dei residenti e autorizzati della Ztl Sassi a seguito dei lavori di realizzazione della pavimentazione lapidea del piazzale Porta Postergola
Vista la nota Prot. G.0016128/2021 del 22.02.2021 con la quale il direttore dei lavori del settore OO.PP. ha comunicato che in data 14.12.2020 hanno avuto inizio i lavori di realizzazione della pavimentazione lapidea del piazzale Porta Postergola rappresentando che l’intervento comporterà l’occupazione dell’intera area inibendo la possibilità della sosta ai veicoli;
Preso atto che con contratto n. 2929/2020 del 04.12.2020 i lavori sono stati affidati alla ditta DE FILIPPO Rocco Srl, con sede a Maratea, Via Molo Piccolo n. 6/2;
Ritenuto pertanto, adottare un provvedimento con il quale istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nel piazzale di Porta Postergola, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
Ritenuto altresì, nelle more dell’esecuzione dei lavori, consentire la sosta esclusivamente ai veicoli dei residenti e degli autorizzati muniti di apposito pass della ZTL Sassi, nell’area di Via Madonna delle Virtù, latistante i chiusini dell’Acquedotto Lucano, e in Piazza San Pietro Caveoso (lato Dx della Piazza);
Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;
Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
ORDINA
per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica provvisoria con decorrenza dal 01.03.2021 e fino a termine dei lavori di realizzazione della pavimentazione lapidea del piazzale di Porta Postergola:
1.l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nel piazzale di Porta
Postergola;
2.di riservare temporaneamente l’area di sosta, latistante i chiusini dell’ Acquedotto Lucano, di Via Madonna delle Virtù ai residenti e agli autorizzati muniti di pass della ZTL Sassi, con orario “0-24”;
3.di consentire temporaneamente la circolazione e la sosta a pettine ai veicoli dei residenti e degli autorizzati muniti di pass per la ZTL Sassi in Piazza San Pietro Caveoso, (lato Dx della Piazza);
4.la revoca temporanea dell’APU di Piazza San Pietro Caveoso limitatamente a quanto previsto al punto 3.
DISPONE che
a) la ditta esecutrice dovrà provvedere a proprie cure e spese all’acquisizione delle autorizzazioni previsteper legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi competenti, all’assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dall’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, tenendo sollevato il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che ne possono comunque derivare , provvedendo, altresì, a delimitare l’area con idonea recinzione di cantiere, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.
b) relativamente al divieto di sosta l’apposizione della segnaletica dovrà avvenire almeno 48 ore prima dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’indirizzo email: traffico@comune.mt.it .
AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata, in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.
Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale.