La Uil Fpl, con la sentenza del 4/03/2021 N°2478/2020, ha vinto il ricorso di un’operatrice sanitaria che, malgrado la “prescrizione del medico competente”, non veniva spostata dall’ambito lavorativo di assegnazione.Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza ha così sancito,l’allontanamento immediato dalla sede lavorativa presso cui risultava impiegata e la collocazione in un ambiente lavorativo congruo alle sue limitazioni. Inoltre ha disposto anche l’immediata osservanza delle prescrizioni del medico competente.
Quando si parla di salute e di sicurezza dei lavoratori non si può che far riferimento all’art. 2087 del Codice Civile, ai diritti di chi presta l’opera in base all’art. 9 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e agli obblighi del datore di lavoro. E ciò vale dappertutto, anche nell’ambito dell’assistenza sanitaria ed Infermieristica.Ricordiamo che l’Azienda, sia essa pubblica che privata, ha il dovere di adottare per i suoi dipendenti o collaboratori (anche per i volontari) le necessarie misure per la salvaguardia del lavoratore. E ciò in maniera anche particolareggiata e in riferimento al tipo di lavoro, all’esperienza dell’operatore e alla tecnica da usare.
Il lavoratore, sia nel pubblico che nel privato, ha il diritto a controllare mediante le loro rappresentanze l’attuazione di tutte le norme di prevenzione dei rischi (infortuni, malattie professionali, ecc.) e di promuovere proposte di studio e di revisione finalizzate alla miglioria delle condizioni lavorative.
Come sempre la UIL FPL sarà al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità pubblica e privata che tanto stanno dando in questo periodo di pandemia ed a tutela soprattutto della loro sicurezza sui luoghi di lavoro. Quest’altra importante sentenza si aggiunge ad un’altra ottenuta di recente ovvero quella del riconoscimento della legge 104/1992 ad ore vinta sempre dalla UIL FPL di Basilicata, che oggi trova spazio nelle proposte delle piattaforme contrattuali Nazionali che le OO.SS stanno presentando all’ARAN per il rinnovo contrattuale e chiederemo al nostro Segretario Nazionale della UIL FPL Michelangelo Librandi di aggiungere nel Contratto Nazionale, nella parte normativa,anche questa ulteriore tutela, ovvero che i datori di lavoro pubblici devono mettere nelle condizioni idonee i lavoratori della sanità che hanno le prescrizioni e limitazioni, sancite dal medico competente. La UIL FPL nell’esprimere soddisfazione per questi importanti risultati raggiunti, ringrazia l’Avvocato Antonio Di Lena dell’ufficio legale UIL FPL che ha assistito in giudizio i nostri iscritti.