Pubblicata l’ordinanza del sindaco Bennardi per “sospensione di fiere, mercati e parchi giochi in occasione delle feste patronali e rionali fino al termine delle festività patronali” a Matera.
A seguire il testo integrale.
OGGETTO : Sospensione di fiere, mercati e parchi giochi in occasione delle feste patronali e
rionali fino al termine delle festività patronali.
IL SINDACO
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e
dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli
articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 aprile 2020»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.
124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.
159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno
2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021,
n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Esaminate in particolare le disposizioni con le quali si sospendono i convegni, i congressi e gli altri eventi,
ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità distanza, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto le attività dei
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e
locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle
conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Visto il decreto legge marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19
e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020,7 ottobre 2020e del 13
gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2021, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
Considerato che in data 29 gennaio 2021 si è tenuto il presso la Prefettura di Matera il Comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica, in cui si è convenuto che l’edizione 2021 della festa patronale in onore di Maria
Santissima della Bruna sarà limitata alle sole celebrazioni religiose e all’eventuale realizzazione di tre
progetti alternativi, con manifestazioni di minore impatto da attuare nei quartieri periferici della città e
consistenti in proiezioni serali di filmati delle passate edizioni della festa, e che di conseguenza non saranno
rilasciate autorizzazioni per le fiere, i mercatini e il luna park;
Visto l’art. 7 del Regolamento delle Fiere inserito nel Piano Comunale del commercio approvato con
deliberazione di C.C. n. 65 del 12 dicembre 2001, il quale prescrive che le istanze di partecipazione alle fiere
devono pervenire almeno 60 giorni prima della manifestazione;
Tenuto conto che in concomitanza con le festività patronali si tiene la tradizionale fiera, che ricade
precisamente nel periodo 29 giugno – 3 luglio e nel week-end dell’ottavario e che nel periodo maggio-giugno
si svolgono tradizionalmente altre festività rionali;
Ritenuto che, sebbene l’ultimo decreto legge citato preveda la validità delle misure restrittive fino al 30
aprile 2021, occorre in vista delle predette scadenze stabilire sin da ora le limitazioni necessarie per il
contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19, in quanto è notorio che le manifestazioni
fieristiche, i parchi ludici, i luna park, le attrazioni viaggianti e tutte le altre manifestazioni commerciali e/o di
somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e privare, correlate alle festività patronali e
rionali, richiamano un afflusso di visitatori incontrollato, implicando conseguentemente la formazione di
assembramenti, che sin dall’inizio della pandemia sono vietati;
Rilevato che i protocolli di sicurezza Covid per la riapertura delle attività economiche ed in particolare per i
mercati, come previsto nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, appaiono difficilmente applicabili in
considerazione del carattere diffuso delle manifestazioni fieristiche in programma e dell’impossibilità di
garantire il rispetto del distanziamento sociale;
Considerato che a tutt’oggi l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale impediscono di programmare lo svolgimento di
tali attività, tanto più che le celebrazioni previste saranno limitate a quelle prevalentemente religiose;
Visti gli artt. 50 comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Ritenuto pertanto che occorre, fin da ora, sospendere, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, lo
svolgimento di fiere, di parchi ludici, attrazioni viaggianti e di tutte le altre manifestazioni commerciali e/o di
somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e private correlate alle festività patronali e rionali,
fino al termine dell’ottavario della festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna, fatte salve le
ulteriori eventuali valutazioni ad opera del Governo nazionale in relazione all’andamento della curva
pandemica;
ORDINA
a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 12 luglio 2021, salvo eventuali
ulteriori proroghe, la sospensione, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, di fiere, di parchi ludici,
attrazioni viaggianti e di tutte le altre manifestazioni commerciali e/o di somministrazione di alimenti e
bevande su aree pubbliche e private correlate alle festività patronali e rionali;
INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale amministrativo
regionale per la Basilicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nei modi e termini di cui all’art. 29
e successivi del d.lgs. n. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione nei modi e termini ex art. 8 e successivi del D.P.R. n. 1199/1971; è inoltre ammesso il ricorso
gerarchico al Prefetto di Matera, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di
Matera;
DISPONE
a) l’immediata esecutività della presente ordinanza;
b) la pubblicazione all’albo pretorio comunale on line, sul sito internet del Comune
www.comune.matera.it;
Comune di Matera lì, 09/04/2021
IL SINDACO DOMENICO BENNARDI