La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 che reca alcune
importanti disposizioni che i Comuni aspettavano da anni. L’Anci si è battuta per modificare norme che come
nel caso del quorum di validità per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000
abitanti spesso hanno distorto persino le regole democratiche. L’importante novità legislativa dispone che
per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa
e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, a
condizione che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti
e che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
comune. Inoltre si stabilisce che per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000
abitanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto
degli elettori iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) che non esercitano il diritto di voto.
La disposizione scomputa gli elettori iscritti all’Aire ai fini della determinazione del quorum strutturale cui
è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e
votata una sola lista. Si tratta di una novità importante in quanto l’inclusione nelle liste elettorali di cittadini
residenti all’estero fa sì che, specie nei comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, si renda
arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con
conseguente nullità della procedura elettorale. Il paradosso è che, a causa dell’emigrazione storica, in tali
comuni il numero di elettori è superiore al numero dei residenti. È il caso di diversi comuni in Basilicata,
come Lagonegro nel 2019, Accettura e Acerenza nel 2014 o addirittura il caso emblematico e controverso di
Carbone in provincia di Potenza l’anno scorso per i quali è stata annullata la consultazione elettorale con
conseguente commissariamento. Altra importante novità è la esclusione di sanzioni a carico del sindaco per
l’anno 2021 per la mancata redazione della relazione di fine mandato del sindaco. La norma, richiesta
dall’ANCI, prevede che non siano applicate le sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di redazione e
di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco, (ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149). Inoltre viene introdotta la semplificazione in materia di designazione
dei rappresentanti di lista nell’ambito delle operazioni elettorali dell’anno 2021. La norma, al fine di
assicurare il necessario distanziamento sociale nell’ambito delle operazioni di votazione in questione,
consente di presentare l’atto di designazione dei rappresentanti della lista presso gli uffici comunali mediante
posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste
dalla legislazione vigente. La legge differisce altresì i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre.
Dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle
ore 7 alle ore 15, e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.
L’Anci Basilicata saluta con molto favore la decisione del Parlamento di porre rimedio a quelle che erano delle
vere e proprie distorsioni normative.
Apr 30