La segreteria regionale della Fit Cisl in una nota commenta l’esito della riunione avvenuta questa mattina presso l’assessorato ai Trasporti di Regione Basilicata di avendo oggetto la Misura ART n. 19, riferita al “Trasferimento del personale”.
Si è osservato che per l’individuazione del personale da trasferire si dovrà pedissequamente osservare le norme di legge attualmente vigenti, indipendentemente da quanto determinato nella richiamata “Relazione di affidamento”.
Si accenna appena alle previsioni di cui all’art. 48 del D.L. 50/2017 il quale prevede che in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara”:
• “il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti”
• “applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001”
Analogamente non potrà prescindersi dall’osservanza dell’art. 18 legge Regionale 22/98 che cita testualmente:
“In tutti i casi di subentro di impresa al precedente gestore va considerata la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla contrattazione di 1° e 2° livello:
a) …
b) il trasferimento del personale dell’impresa cessante all’Impresa subentrante è disciplinato dall’art. 26, allegato A del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, con applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria;
c) ….. .
e dalle previsioni di cui al richiamato art. 26 del R. D. 8 Gennaio 1931 n. 148 oltre che dalle disposizioni di cui al CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori, sottoscritto in data 28 Novembre 2015, che, ai commi 5 e 6 dell’art. 16 stabiliscono chiaramente che nei casi previsti di trasferimento di azienda debba tenersi conto di quanto previsto dall’art. 2112 del c.c. e dall’art.. 47 della legge 428/90
Un altro punto cruciale da noi evidenziato è stato quello della mancata applicazione da parte di alcune aziende dell’integrativo Regionale, come d’altronde denunciato dalla FIT-CISL, e che potrebbe creare una notevole discriminazione tra lavoratori.
Si è rappresentata, pertanto, la disponibilità della FIT-CISL a collaborare con l’amministrazione Regionale al fine di tutelare al meglio la posizione dei lavoratori attualmente impiegati nell’esecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, nel massimo rispetto delle norme di legge vigenti .
Infine è bene ricordare che l’Art. 20 della Legge Regionale 22/98, con la quale si costituisce l’Osservatorio permanente per la Mobilità, unico organo deputato alla discussione in oggetto alla presente, delinea quali facente parti alla discussione i Rappresentanti delle OO.SS Confederali, e non sindacati autonomi con una bassissima adesione a livello Regionale.