Con proprio provvedimento n. 67/2021 il Sindaco di Potenza ha disposto il divieto per tutta la stagione calcistica 2021/2022, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra “Potenza Calcio” e dell'”Az Picerno”, previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro, per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out nonché di incontri anche amichevoli, all’esercente che effettua la somministrazione temporanea all’interno dello stadio ‘A. Viviani’ e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell’area circostante lo stadio ‘A. Viviani’, di seguito specificata: via N. Sauro, via A. Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande con gradazione alcolica superiore a 5 gradi, a partire da due ore prima dell’ora d’inizio prevista per ciascun incontro e sino a due ore dopo l’ora di fine prevista per ciascun incontro.
Vietato inoltre secondo le medesime modalità e orari, per gli stessi esercenti già citati somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.
La stessa ordinanza prevede per il titolare dell’esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell’area antistante lo stadio ‘A. Viviani’, sempre nelle stesse giornate già indicate, di provvedere alla chiusura al pubblico dello stesso esercizio quattro ore prima dell’ora d’inizio prevista per ciascun incontro, con l’obbligo di sgomberare l’area antistante l’ingresso del medesimo e sino a due dopo l’ora di fine prevista per ciascun incontro.
Ulteriori prescrizioni saranno stabilite con apposito provvedimento in relazione alle specifiche esigenze dell’incontro di calcio cui si riferiscono.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.