Come primo punto all’ordine del giorno il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza (con 12 voti favorevoli di Fi, Lega, Fdi, Bardi Presidente e l’astensione di Iv) la proposta di legge “Nuove disposizioni in materia sanitaria”,di iniziativa del consigliere Zullino (Lega).
Con l’art.1 (Nuovi requisiti delle strutture socio sanitarie) si prevede che i nuovi requisiti organizzativi fissati dalla Dgr n.1218/2017 entreranno in vigore dal 31/12/2021. “La norma – si legge nella relazione illustrativa – si pone l’obiettivo di posticipare alla fine dell’emergenza sanitaria l’obbligo di adottare le variazioni organizzative che, altrimenti si sommerebbero agli appesantimenti già prodotti dalle misure di prevenzione impartite dalla Regione per prevenire la diffusione del contagio”. L’art.2 riguarda le spese per la prevenzione del contagio dei servizi riabilitativi. “L’emergenza sanitaria – viene spiegato nella relazione – ha richiesto l’introduzione di misure di prevenzione del contagio sia sul piano organizzativo (triage e controllo degli accessi nelle strutture, igienizzazione continua dei locali, modifiche strutturali) sia nell’impiego di materiali (mascherine, camici, guanti per ogni prestazione erogata) che non potevano essere previste nelle tariffe di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. La norma, mutuando quanto già attuato nello scorso anno nelle altre Regioni, dispone un riconoscimento delle spese sostenute, fermo restando il limite del tetto di spesa complessivo regionale”. L’art.3 (“Servizio di trasporto disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi”) punta a rendere coerente l’attuazione di quanto statuito con l’art.8 della legge regionale n.3/2016 con la quale è stato disciplinato il servizio di trasporto per gli utenti con gravi disabilità che accedono alle strutture riabilitative. Si chiarisce che il trasporto è uno degli elementi della prestazione riabilitativa per il quale non può essere chiesta una autonoma compartecipazione alle spese, alla stregua di quanto accade per il servizio mensa o il servizio alberghiero delle strutture riabilitative.
“L’art.4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 aprile 2000 n.28 e ss.mm.ii.) – viene precisato sempre nella relazione illustrativa – mira a garantire una più facile individuazione di specialisti idonei a ricoprire la funzione di responsabile sanitario dato anche il momento storico causato dal Covid-19 e dalla carenza di personale sanitario, sempre nel rispetto della normativa nazionale. Interviene, inoltre, per fornire una chiara risposta interpretativa rispetto al trattamento erogato in regime di ‘domicilio provvisorio’ all’interno dei plessi scolastici”. In particolare, si stabilisce che “Al fine di ridurre l’impatto con le attività di vita quotidiana dell’individuo, se motivatamente prescritto nel progetto riabilitativo individuale, il trattamento ambulatoriale potrà essere erogato in forma domiciliare negli ambienti di vita dell’utente, quali ad esempio la scuola, i luoghi di lavori etc., da considerarsi domicili provvisori; in tali casi, nei periodi delle pause estive e nelle festività le prestazioni potranno continuare ad essere rese negli stessi plessi scolastici, al fine di evitare cambiamenti che potrebbero incidere sull’efficacia e la continuità dell’intervento riabilitativo o, in alternativa e nei casi indicati, in forma di tele-riabilitazione secondo i protocolli e le linee guida condivise con l’Unità di valutazione bisogni riabilitativi (UVBR) dell’Azienda sanitaria”.
Collegato alla proposta di legge, è stato approvato dall’Assemblea all’unanimità un ordine del giorno proposto dal consigliere Braia (Iv), in merito all’accreditamento delle strutture sociosanitarie. In particolare, con il documento si impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al ramo “Ad organizzare, entro 15 giorni, un incontro tra gli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle strutture interessate in particolare quella della Cooperativa Sociale ‘Anziani93’ e a delineare un cronoprogramma finalizzato a definire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni, un percorso conclusivo per il rilascio della verifica di compatibilità della Cooperativa Sociale relativa alla struttura della ‘Residenza Villa Anna’ che ormai attende inutilmente da oltre 16 mesi”.