I contributi destinati alle scuole paritarie dell’infanzia a sostegno delle spese di gestione sostenute nell’anno 2020/2021 rientrano nella programmazione regionale quale quota di compartecipazione e corrispondono complessivamente a 900 mila euro
Il Consiglio regionale ha approvato, oggi, all’unanimità, l’atto amministrativo n.197/2021 che stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi di sostegno al funzionamento delle scuole paritarie dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021.
I contributi destinati alle scuole paritarie dell’infanzia a sostegno delle spese di gestione sostenute nell’anno 2020/2021 rientrano nella programmazione regionale quale quota di compartecipazione e corrispondono complessivamente a 900 mila euro. La Regione Basilicata ha individuato alcune finalità prioritarie e precisamente: favorire e sostenere l’inserimento, anche nelle scuole paritarie, dei bambini diversamente abili; supportare e agevolare le scuole paritarie nell’erogazione di ogni tipo di servizio connesso alla gestione, in particolare nei Comuni dove non esiste alcuna scuola dell’infanzia statale o comunale; favorire l’assunzione di personale.
Per quanto attiene le modalità operative, è previsto un contributo di 5 mila euro per ogni alunno disabile che necessita di un insegnante di sostegno e che è accolto gratuitamente nella scuola. Previsti un contributo aggiuntivo di 4.500 euro alle scuole paritarie presenti in Comuni ove non esistono altre tipologie di scuole statali o comunali e uno di 2.500 euro destinato alle scuole che hanno attivato le fasce di reddito per la retta scolastica. Il fondo stanziato per la gestione delle scuole paritarie dell’infanzia, al netto dei contributi prima descritti, sarà così ripartito: il 45% da dividere per il numero delle scuole, un altro 45% da dividere per il numero di sezioni e il restante 10% da ripartire proporzionalmente alle spese sostenute per il personale regolarmente assunto.
Difesa territorio da rischio sismico, sì a modifiche L.R.38/2020
Previsto, tra l’altro, che per gli interventi di sopraelevazione alla denuncia dei lavori sia allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare
La proposta di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n.38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) così come modificata dalla L.R. n.38/2020”, d’iniziativa dei consiglieri regionali di Forza Italia, Acito, Bellettieri e Piro, è stata approvata, oggi, a maggioranza (con 10 voti favorevoli di Fi, Lega, FdI, Iv e 3 astensioni di M5s) dal Consiglio regionale della Basilicata.
Con il testo normativo si modifica il comma 9 dell’articolo 2 della legge 38/1997 (Denuncia dei lavori e autorizzazione all’inizio dei lavori). Previsto che per gli interventi di sopraelevazione alla denuncia dei lavori dovrà essere allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione non sostituisce la certificazione dell’ufficio tecnico regionale.
Modificato, altresì, l’art.9 (Utilizzazione degli edifici e manufatti) stabilendo che “Per le opere strutturali, la cui la cui vita nominale risulta superata alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato il termine in via transitoria, di anni due dalla medesima data, per la produzione della certificazione di idoneità statica. E’ consentito l’utilizzo delle opere durante l’arco temporale entro il quale deve essere prodotto il certificato di idoneità statica”.
Successivamente, sulla richiesta della consigliera Sileo (Lega) di anticipare la discussione della proposta di legge di sua iniziativa “Disposizioni in materia sanitaria”, il presidente dell’Assemblea Carmine Cicala, constatata la mancanza del numero legale ha dichiarato sciolta la seduta.
“La riforma della legge sismica, che ha trovato compimento con la legge regionale 38/2020, necessita oggi di una piccola revisione affinchè la norma sia più efficace e meglio applicabile. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Enzo Acito che dichiara:
“La materia su cui insiste la norma del 2020 punta allo snellimento delle procedure relative al deposito dei calcoli statici in zona sismica. Di fatto, la Legge avvalora l’utilizzo dell’autocertificazione, da parte dei proponenti, riducendo drasticamente i tempi di concessione delle autorizzazioni, che hanno portato gravi ritardi negli anni nella gestione delle singole pratiche, bloccando di fatto un intero settore produttivo, con notevoli conseguenze per l’intero comparto.Dal 24 novembre 2020, grazie a questa legge a firma mia e dei miei colleghi Piro e Bellettieri, infatti- aggiunge il Consigliere Acito- si prevede la possibilità di procedere con l’autocertificazione, per la gran parte dei progetti, mentre le autorizzazioni restano limitate ai casi previsti dal decreto “sblocca cantieri”, con la conseguente riduzione delle pratiche gestite e dei tempi di attesa per le approvazioni.
Per supportare la struttura del Dipartimento, la Legge prevede anche la possibilità di rivolgersi a commissioni esterne costituite da professionisti scelti con avviso pubblico,secondo un disciplinare regionale appena presentato dall’Assessore al ramo Donatella Merra, con la quale per le istanze di minore rilevanza, che costituiscono la maggior parte di quelle presentate dai cittadini, basterà l’asseverazione del tecnico proponente.
Le modifiche oggi presentate prevedono che il deposito della certificazione del collaudatore che specifica il numero dei piani realizzabili e che attesta l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico non sostituisce la certificazione dell’Ufficio tecnico regionale.
L’autorizzazione dell’ Ufficio Tecnico Regionale per le soprelevazioni viene altresì equiparata alle autorizzazioni relative agli altri interventi strutturali, anche in termini di applicazione del silenzio assenso.
Con il secondo disposto normativo- sottolinea il Consigliere FI- si prevede la possibilità di produrre, entro due anni, il certificato di idoneità statica per interventi strutturali su opere la cui vita utile sia stata superata alla data di entrata in vigore della presente disposizione; a seguito di tale deroga biennale si consente il contestuale utilizzo delle opere oggetto di intervento strutturale, rinviando l’emissione dei relativi certificati di agibilità e di abitabilità alla fase di emissione del certificato di idoneità statica.