L’Assemblea regionale ha approvato, oggi, all’unanimità, la risoluzione “Liberi di scegliere”, pro-posta dai componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il presidente Carmine Cica-la, i vice presidenti Baldassarre e Polese e i consiglieri segretari Leggieri e Vizziello, al fine di “As-sicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali”.
Il documento, nel richiamare i lavori svolti dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osserva-tori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, impegna la Giunta re-gionale “ad attuare il progetto ‘Liberi di scegliere’ in Regione Basilicata, anche operando interventi sulla propria legislazione volti a consentire la realizzazione di progetti appropriati di accoglienza, cura e protezione per i minori coinvolti nelle situazioni di devianza giovanile; ad avviare le procedure necessarie per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa, che possa coinvolgere per l’attuazione enti, associazioni o società, prendendo i contatti con la Direzione Distrettuale Antimafia, i competenti Tribunali per i minorenni, la Procura della Repubblica presso i competenti Tribunali per i minorenni, nonché con le Direzioni regionali dei Ministeri coinvolti e le Conferenze Episcopali regionali; a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del progetto attraverso efficaci canali di comuni-cazione”.
Con la risoluzione si evidenzia che “allo scopo di contrastare i fenomeni di devianza giovanile, dal 2012 in Calabria, su iniziativa del Tribunale di Reggio Calabria, è stato promosso il Progetto ‘Liberi di scegliere’. Il progetto è finalizzato alla rieducazione e al reinserimento di minori e giovani provenienti da contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno ed inclusione sociale. In particolare, il progetto è teso a: garantire adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, attraverso il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze tipiche dell’adolescenza, mediante la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione di specifiche potenzialità, inclinazioni e risorse; sviluppare un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative, lavorative e ricreative; sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale che coinvolgano, ove possibile, anche il nucleo familiare di appartenenza”.
Sono intervenuti nel dibattito il presidente dell’Assemblea Cicala che ha illustrato il documento e il consigliere Cifarelli (Pd)
Codice dei contratti, sì dell’Aula a pdl Ufficio di Presidenza
La pdl al Parlamento è tesa ad introdurre un Elenco presso ciascuna Prefettura per l’attribuzione di premialità a favore delle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa
Il Consiglio regionale ha approvato, oggi,all’unanimità, la proposta di legge al Parlamento, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, di modifica e integrazione del Codice dei contratti, proposta dai componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il presidente Carmine Cicala, i vice presidenti Baldassarre e Polese e i consiglieri segretari Leggieri e Vizziello.
“La proposta di legge – si legge nella relazione illustrativa – è volta all’introduzione di un Elenco presso ciascuna Prefettura per l’attribuzione di premialità a favore delle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale. La finalità della proposta è quella di innescare un circolo ‘virtuoso’ non solo sotto il profilo della prevenzione delle infiltrazioni criminali e del contrasto alla criminalità economica, mettendo gli operatori economici nelle condizioni di favorire l’emersione di fatti di rilevanza penale di particolare gravità, ma altresì sotto il profilo della tutela della libertà d’impresa, attraverso un sistema di premialità che incentivi le imprese a denunciare la presenza di infiltrazioni criminali, con la consapevolezza di poter ricorrere ad una serie di strumenti che le sostengano e le rendano meno esposte alle conseguenze derivanti dalla denuncia e ai rischi di fallimento e fuoriuscita dal mercato. Per le sue caratteristiche, la disciplina dell’affidamento di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria presenta degli elementi di semplificazione che rendono le relative procedure uno dei più fertili terreni di coltura delle pratiche corruttive e clientelari e, allo stesso tempo, uno dei settori dai quali scaturiscono maggiori opportunità di infiltrazione e di business per le organizzazioni criminali anche di stampo mafioso”.
“Con la proposta di legge parlamentare – si legge ancora nella relazione – si apportano delle modifiche e integrazioni alla disciplina dei contratti “sotto soglia” di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Nello specifico si propone di inserire, dopo l’art. 36, l’art. 36 bis rubricato “Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell’attività imprenditoriale”(art. 1, comma 1, lett. b), progetto di legge)e di inserire, di conseguenza, un rinvio al nuovo art. 36 bis fra i principi richiamati dall’art. 36, comma 1 che devono essere rispettati nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 1, lett. a), progetto di legge).
In particolare, l’articolo 36 bis prevede l’istituzione, presso ciascuna Prefettura, di un elenco denominato ‘Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell’attività imprenditoriale’(comma 1) e disciplina i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco delle imprese denuncianti (commi 2 e 3), i benefici che derivano alle stesse dall’iscrizione (comma 4, lettere a, b, c) ed altri aspetti relativi alla validità temporale dell’iscrizione e alle modalità di tenuta e consultazione dell’elenco (comma 5). Il comma 1 dell’art. 36 bis, ricollega l’istituzione dell’Elenco alla specifica finalità di ‘favorire l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa’.Il comma 2 dell’art. 36 bis, nel definire i requisiti che gli operatori economici devono avere per poter richiedere alla Prefettura competente di essere iscritti nell’Elenco, prevede che la denuncia debba aver ad oggetto fatti di reato di particolare gravità, sintomatici di tentativi di infiltrazione criminale nell’attività imprenditoriale. I fatti denunciati devono essere riconducibili alle ipotesi di reato di cui agli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, nella forma aggravata dal c.d. ‘metodo mafioso’ ai sensi dell’articolo 416 bis.1 del codice penale, ossia ‘commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo’. Al fine di anticipare la soglia di tutela della vittima, le richiamate ipotesi di reato assumono rilevanza non necessariamente nel momento consumativo, ma possono rilevare anche nella forma del tentativo. La tutela dell’impresa denunciante è inoltre estesa ai fatti di reato ‘commessi o tentati’ non solo in danno dell’imprenditore, ma altresì nei confronti di persone vicine allo stesso per legami familiari o rapporti di collaborazione, quali appunto i suoi familiari o collaboratori, poiché tali fatti generano nel destinatario dell’intimidazione mafiosa l’incapacità di reagire per il timore di conseguenze negative per la vita e per l’incolumità fisica propria e delle persone care. Il comma 3 dell’art. 36 bis, nel descrivere laprocedura per l’iscrizione nell’Elenco, prevede una serie di adempimenti in capo al Prefetto per la verifica dell’assenza di elementi ostativi all’iscrizione dell’impresa. L’accertamento prefettizio si pone a garanzia della non strumentalità della denuncia ed è finalizzato ad evitare l’attribuzione indiscriminata di premialità in favore di soggetti economici che, avendo subito condizionamenti e pressioni criminali, si sono trovati coinvolti in modo significativo con le organizzazioni criminali o ne hanno in qualche modo favorito l’attività illecita. In particolare, una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, corredata dalla denuncia dei fatti di reato richiamati, la Prefettura avvia una propria istruttoria che si basa sulla verifica dell’eventuale sussistenza nei confronti dell’impresa denunciante che richiede l’iscrizione, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Codice antimafia, ossia, degli elementi che la Prefettura deve accertare ai fini del rilascio di una comunicazione antimafia (interdittiva o liberatoria), conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’art. 96 del Codice antimafia. Il vigente Codice antimafia, all’art. 83, comma 2, lett. e), prevede che la documentazione antimafia sia richiesta per i contratti di importo superiore a 150.000 euro. La presente proposta di legge introduce la verifica dei requisiti per il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, ai soli fini dell’iscrizione nell’Elenco delle imprese denuncianti, anche per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, introducendo un controllo antimafia nell’ambito del mercato dei contratti ‘sotto soglia’, per i quali il rilascio della documentazione antimafia non è richiesta. Nel caso in cui l’esito dell’istruttoria prefettizia non evidenzi elementi ostativi all’iscrizione, il Prefetto è tenuto ad acquisire le valutazioni della Direzione distrettuale antimafia che sta conducendo le indagini, circa la fondatezza della denuncia. Tale previsione consente di anticipare la tutela dell’impresa denunciante anche prima dell’esercizio dell’azione penale, velocizzando i tempi per l’accesso al sistema di premialità, in modo da scongiurare il pericolo di fallimento e di fuoriuscita dal mercato. Se sussistono gli elementi per il rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria e se le valutazioni espresse dalla DDA confermano la fondatezza dei fatti di reato denunciati dalla vittima, il Prefetto assume le decisioni relative all’iscrizione dell’impresa nell’Elenco. Dall’iscrizione nell’Elenco conseguono una serie di effetti che concorrono a definire un sistema di premialità a beneficio delle imprese denuncianti, elencati nel comma 4 dell’art. 36 bis, alle lettere a), b), c).
La lett. a) dispone che l’iscrizione sia valutata nei procedimenti di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), dalle stazioni appaltanti che ricorrono al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (criterio previsto in alternativa a quello del minor prezzo anche nei contratti sotto soglia). Sotto questo profilo, l’iscrizione si inserisce in un procedimento di valutazione delle offerte, secondo il criterio dell’economicità, che tiene conto di esigenze di tutela di interessi generali, già presente nell’ordinamento, rilevando come criterio di premialità da applicare nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del maggior grado di affidabilità dell’impresa denunciante.
A tal fine, si giustifica l’inserimento nell’art. 36, comma 1, del richiamo al nuovo art. 36 bis (art. 1, comma 1, lett. a) della presente proposta), espressione di un principio a cui le stazioni appaltanti devono attenersi nell’affidamento e nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di valorizzare l’iscrizione dell’impresa nell’Elenco, con l’attribuzione di una specifica premialità in fase di valutazione dell’offerta. La lett. b) valorizza il patrimonio informativo raccolto nell’ambito dell’istruttoria per l’iscrizione nell’Elenco, integrando gli elementi conoscitivi che i Comitati di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura e per le vittime dei reati di tipo mafioso devono acquisire dalle Prefetture e valutare per deliberare in ordine alle richieste di accesso al ‘Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura’
La lett. c) prevede che l’iscrizione all’Elenco rileva altresì ai fini della valutazione del ‘Rating di legalità’, ovverosia come requisito di valutazioneulteriore ai fini dell’incremento del punteggio base(art. 3 delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165), fermo restando il rispetto dei requisiti per l’attribuzione del Rating (indicati dall’art. 2 della stessa delibera). È vero che l’art. 3, comma 4, della citata delibera, già prevede una disposizione analoga secondo cui l’impresa che dimostri di aver denunciato fatti di reato (tra i quali possono ritenersi ricomprese le fattispecie richiamate nella presente proposta) e per i quali sia stata esercitata l’azione penale, può conseguire un segno “+” per l’incremento del punteggio base. La previsione contenuta nella lett. d), tuttavia, non si sovrappone con quanto già previsto dall’art. 3, comma 4 della delibera AGCM, ma deve essere letta nel senso di determinare l’acquisizione di un ulteriore incremento di punteggio a seguito dell’iscrizione nell’Elenco delle imprese denuncianti, che interviene peraltro in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione penale (essendo sufficienti le valutazioni della DDA). Il comma 5 dell’art. 36 bis, assegna all’iscrizione nell’Elenco una validità di tre anni, un tempo ragionevole per consentire agli imprenditori che rischiano di chiudere la propria attività a seguito della denuncia, permanendo i requisiti, di poter beneficiare degli effetti premiali che conseguono all’iscrizione. Le modalità di tenuta e di consultazione dell’Elenco, nonché di verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno e della giustizia. La norma rinvia ad un provvedimento governativo condiviso dai Ministeri competenti per la definizione dei profili attuativi relativi alle modalità con cui l’elenco delle imprese denuncianti deve essere tenuto presso le Prefetture e consultato dalle stazioni appaltanti, non prevedendo, per prevalenti ragioni connesse alla protezione dei dati personali dei soggetti denuncianti e alla tutela del segreto investigativo, alcun un obbligo di pubblicazione dei dati inseriti nell’elenco. Al fine di rendere efficace il sistema di premialità ed evitare che i benefici vadano a vantaggio di soggetti che hanno perso i requisiti per mantenere l’iscrizione nell’elenco, le Prefetture che hanno provveduto all’iscrizione dovranno verificare, secondo le modalità definite nel richiamato provvedimento attuativo, la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco”.
Ad illustrare la proposta di legge al Parlamento, il Presidente dell’Assemblea Cicala. Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri Acito (FI) e Braia (Iv).
Criminalità organizzata, il plauso di Cicala per atti licenziati
Il compiacimento del Presidente del Consiglio per i due provvedimenti approvati in materia di criminalità organizzata: la risoluzione “Liberi di scegliere” e la proposta di legge al Parlamento di modifica e integrazione del Codice dei contratti.
Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha espresso soddisfazione per i due provvedimenti approvati oggi dall’Assemblea consiliare: la risoluzione “Liberi di scegliere”, e la proposta di legge al Parlamento di modifica e integrazione del Codice dei contratti, entrambi proposti dai componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata.
“Il Coordinamento Commissioni e Osservatori sul Contrasto della Criminalità Organizzata e la Promozione della Legalità – ha sottolineato Cicala – è da anni impegnato in un lavoro costante, con l’obiettivo di uniformare quanto più possibile la normativa tesa al contrasto della criminalità organizzata. E in tale contesto, tra le tante iniziative intraprese, un ruolo centrale riveste “Liberi di Scegliere”, progetto che sta registrando l’interesse di diverse Regioni.Il Progetto trae origine da una lodevole e virtuosa collaborazione tra istituzionie, in particolare, da un apposito Protocollo sottoscritto, nel luglio 2017. Si tratta di un programma che, attraverso il ricorso agli istituti propri della civilistica italiana, mira a promuovere l’inserimento di minori, appartenenti a famiglie di ‘ndrangheta, in contesti più sani, ovvero in famiglie affidatarie in cui possano emergere talenti e potenzialità che difficilmente i minori potrebbero scoprire di possedere nelle famiglie originarie, favorendone così la rieducazione, il sostegno ed il reinserimento sociale.Determinati contesti criminali presentano una connotazione familiare, con la conseguenza che i minori, seppur non sempre direttamente coinvolti in attività delittuose, sono costretti a vivere in contesti nei quali la cultura mafiosa viene tramandata per assicurare una continuità generazionale, con grave violazione dei doveri legati alla responsabilità genitoriale”.
Cicala rivolgendosi all’Aula ha ricordato la storia di Giuseppina Pesce, “una donna appartenete alla ‘ndrina dei Pesce, famiglia all’apice della mafia calabrese, che negli anni ha gestito numerosi appalti nei cantieri della Salerno-Reggio Calabria e del Porto di Gioia Tauro. A seguito di un’operazione antimafia, in cui furono arrestate più di 70 persone, Giuseppina decise di collaborare con la giustizia.Ciò che più colpisce di questa storia è che, in fondo, ciò che spinse Giusy Pesce a collaborare fu proprio la lontananza dai suoi figli, l’idea che i piccoli potessero seguire il destino toccato in sorte alla famiglia di appartenenza e la speranza di una vita migliore per i suoi figli”.“Commovente – ha affermato il Presidente del Consiglio regionale – la descrizione che la scrittrice Francesca Chirico fa del momento in cui Giusy inizia a collaborare, raccontando la sua storia al magistrato Cerreti: ‘Il bambino era sulle gambe dello zio Francesco Pesce, il quale gli analizzava l’indice della mano destra, perché pare che dalla conformazione dell’indice della mano destra derivi la capacità o meno di essere un bravo killer, quindi di sparare. E lo zio, che stava facendo questa operazione al bambino di 6 anni, gli disse: ‘la tua mano è perfetta, tu imparerai a sparare bene”. E il bambino rispose, sorprendendo tutti, “si, perché io voglio fare il carabiniere’.Una risposta tanto inaspettata che scatenò l’ira dello zio, il quale ammazzò di botte il bambino. È questo il momento in cui Giusy Pesce decise liberamente, e in maniera convinta, di cambiare vita, per offrire un futuro di speranza per i suoi figli.Si tratta di una storia tanto commovente quanto cruda, un racconto che ci deve far comprendere come, in determinanti contesti, esista il rischio reale che il percorso formativo dei più piccoli possa essere impedito dal radicamento in logiche delinquenziali proprie del contesto sociale di provenienza del minore”.
“Altrettanto importante – ha precisato Cicala è la proposta è tesa all’introduzione di un “Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell’attività imprenditoriale”, da parte della criminalità organizzata.Anche questo progetto nasce e si consolida, prima in seno al Coordinamento Commissioni e Osservatori sul Contrasto della Criminalità Organizzata e la Promozione della Legalità, di cui mi onoro di esserne il Presidente, e poi in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.Si tratta di un ulteriore tassello volto al contrasto della criminalità organizzata, un incentivo a favore di cittadini ed imprese che, in un momento di grave crisi economica e sanitaria, hanno maggiore bisogno della protezione dello Stato.La proposta di legge al Parlamento, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, ha come obiettivo l’introduzione, all’interno di ciascuna Prefettura, di un elenco delle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, assicurando, cosa centrale per risultare efficace, l’attribuzione di premialità”.
“L’osservazione della realtà criminale e l’elaborazione giurisprudenziale di questi anni – ha continuato il Presidente dell’Assemblea – mostrano chiaramente che l’imprenditore vicino alla mafia costituisce un elemento prezioso per le organizzazioni criminali, le quali sono sempre più attratte dalla volontà di assumere una dimensione imprenditoriale che permetta loro una gestione manageriale di quelle attività, apparentemente lecite, che consentono ai sodalizi di incamerare utili, di acquisire consenso all’interno dei territori controllati, mediante la creazione di posti di lavoro, ed eventualmente di creare collegamenti con esponenti della pubblica amministrazione e del mondo politico.Le attività di indagine svolte dalla (DIA), la Direzione Investigativa Antimafia, evidenziano la diffusione di pratiche estorsive sull’intero territorio nazionale, confermando come l’estorsione rappresenti ancora oggi la principale fonte di autofinanziamento delle organizzazioni criminali, che utilizzano questa attività anche per acquisire capitali da reinvestire in altre attività illecite o nell’economia legale.La stessa Direzione Nazionale Antimafia segnala che, mentre in passato la prassi diffusa da parte delle organizzazioni criminali era quella di richiedere somme di denaro sproporzionate rispetto al volume di affari dell’operatore economico, oggi si è tornati a riscuotere somme di più lieve entità che consentono alle stesse di agire meno disturbate nella prestazione dei propri servizi di protezione e di ottenere più facilmente l’assuefazione delle imprese. Soprattutto di quelle imprese che, per timore di ritorsioni, non hanno il coraggio di denunciare e di opporsi al condizionamento criminale, e si trovano ad essere isolate e maggiormente esposte al rischio di fallimento e di fuoriuscita dal mercato.È proprio negli ambiti dell’economia maggiormente vulnerabili, nei quali la penetrazione mafiosa sta assumendo proporzioni allarmanti, che gli operatori economici hanno necessità di strumenti che incentivino lo sviluppo di un’attività d’impresa ‘sana’e che consentano loro di rimanere competitivi sul mercato anche dopo aver denunciato, in una cornice che si integri pienamente al rispetto della legalità e dei valori sui quali deve fondarsi un’economia libera e responsabile”.“La finalità della proposta – ha ricordato Cicala – è quella di innescare un circolo virtuoso non solo sotto il profilo della prevenzione dalle infiltrazioni criminali e del contrasto alla criminalità economica, mettendo gli operatori economici nelle condizioni di favorire l’emersione di fatti di rilevanza penale di particolare gravità, ma anche sotto il profilo della tutela della libertà d’impresa, attraverso un sistema di premialità che incentivi le imprese a denunciare la presenza di infiltrazioni criminali, con la consapevolezza di poter ricorrere ad una serie di strumenti che le sostengano e le rendano meno esposte alle conseguenze derivanti dalla denuncia e ai rischi di fallimento e fuoriuscita dal mercato”.