Il disegno di legge interviene in materia di infrastrutture e mobilità, di ambiente, territorio ed energia, di salute e politiche della persona, di sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità.
Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 10 voti favorevoli di FI, Lega e FdI e 5 voti contrari di Pd, Iv e M5s) il disegno di legge “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2021” – DGR n.517 del 28 giugno 2021 che dispone modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali in diverse materie. Il disegno di legge interviene in materia di infrastrutture e mobilità, di ambiente, territorio ed energia, di salute e politiche della persona, di sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità. Diverse disposizionisono di natura prettamente tecnica e di coordinazione della normativa regionale con quella nazionale.
Tra le disposizioni in materia di infrastrutture e mobilitàsi modifica la legge regionale n. 1/2004, nella parte riguardante le disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi prevedendo che i procedimenti relativi alle domande di rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dal Capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e all’articolo 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 dovranno essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2022, dando priorità alle richieste di sanatoria sulle quali gravano procedimenti penali in corso. In materia di trasporto pubblico si modifica la legge regionale n. 7/2014 nella parte riguardante l’ambito territoriale e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi, definendo che per i servizi automobilistici di trasporto pubblico la Regione può delegare alle Province e ai Comuni capoluogo, previa convenzione, la sottoscrizione, la gestione, l’esecuzione, la vigilanza e il controllo dei relativi contratti di servizio, comunque affidati dalla Regione con le modalità e criteri stabiliti dal piano regionale dei trasporti di bacino. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l’interruzione, si stabilisce che nelle more della conclusione delle procedure di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l’affidamento dei servizi medesimi, le Province unitamente alla Regione per i contratti provinciali e i Comuni per i servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria e sino al subentro degli aggiudicatari delle gare stesse, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi. Alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale è riconosciuto il contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del CCNL sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che saranno espletate dalla Regione.
Per quanto riguarda le disposizioni in ambito di ambiente, territorio ed energiasi modifica la Legge Regionale 13 novembre 2009, n. 39 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”, andando ad individuare per i Comuni le seguenti funzioni amministrative: redazione e approvazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo comunale (Puad) e vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alla finalità turistico-ricettive; progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, nonché la manutenzione delle stesse con il concorso finanziario della Regione; progettazione e realizzazione di opere di salvaguardia di habitat e specie afferenti alle aeree costiere. Modifiche anche per la Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale”. La variazione nasce dall’esigenza di consentire un maggiore sviluppo della quantità di biomassa massima retraibile. Attualmente la norma consente l’utilizzo del materiale ottenuto nell’ambito delle attività agricole, forestali o industriali condotte entro un raggio di 70 km dall’impianto che corrispondono a circa il 30% della quantità regionale prodotta. Onde consentire l’utilizzo di tutta la biomassa producibile in regione si è deciso di eliminare detto limite. Con le modifiche alla Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” si introduce un potere sostitutivo della Regione nel caso in cui gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree protette siano inadempienti rispetto al loro dovere di adottare piani di controllo degli ungulati e in caso di presenza di danni alla produzione agricola.Modificato, altresì, l’articolo 1 della legge n.40 del 3 aprile 1995 “Utilizzo dell’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d’Agri”. Si stabilisce che essa è destinata al finanziamento degli strumenti della programmazione negoziata per le aree del comprensorio della Val d’Agri, previo confronto in seno al Comitato di coordinamento e monitoraggio, anche al fine di realizzare interventi di miglioramento della tutela ambientale, al cofinanziamento delle politiche sociali, la cultura, la qualità dei servizi, quindi allo sviluppo economico dei Comuni ricadenti nel comprensorio interessato.Le modifiche alla Legge Regionale n.23 del 1999 “Tutela, governo e uso del territorio” vanno nella direzione di attuare una semplificazione nei processi di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio di competenza comunale (regolamento urbanistico e piano strutturale) con specifiche definizioni di regimi per le sole parti del territorio attuabili indipendentemente dal ricorso al Piano operativo (lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale attua le previsioni del P.S.C., e/o del regolamento urbanistico). Prevista l’applicazione della procedura semplificata per le sole varianti di destinazione d’uso relative al patrimonio privato ad uso pubblico dismesso senza variazioni di densità permettendo la riqualificazione, il riuso e, quindi, la valorizzazione dei fabbricati ormai dismessi, migliorando il decoro urbano.
Tra le disposizioni in materia di salute e politiche della personaè stata modificata la legge regionale n.28 del 2000 che detta norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private. Disposto che la verifica di compatibilità è valida per un periodo di 24 mesi dal rilascio, ovvero per le strutture ospedaliere che prevedono posti letto per acuti, per un periodo di 48 mesi, con esclusione del tempo necessario per il rilascio delle relative autorizzazioni, computato al netto dei tempi impiegati dal richiedente per eventuali integrazioni se richieste. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all’apertura e all’esercizio entro il periodo previsto, pena la decadenza automatica del parere di compatibilità. Sono state, altresì, introdotte disposizioni transitorie in materia di assistenza domiciliare integrata consentendo alle AA.SS.LL. di Basilicata, in via straordinaria e comunque non oltre il 22 febbraio 2022, di mantenere i rapporti di servizio in essere con gli operatori del servizio di assistenza domiciliare integrata, al fine di non interrompere un servizio essenziale del sistema sociosanitario regionale.Stabilito, altresì, che la Commissione d’esame per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale è costituita con provvedimento del direttore generale competente in materia di salute. Riguardo alla retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale si dispone che a determinarne il trattamento economico è la Giunta regionale, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
Rispetto alle misure di sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, si introducono modifiche alla legge regionale n.6/1997 “Disciplina dei Centri di attività motorie” tese a chiarire l’ambito di applicazione della legge regionale alla luce della normativa nazionale. Previste, altresì, modifiche di mera manutenzione normativa alla legge regionale n.8/1999 che disciplina le attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo e alla legge regionale n.7/2008 “Sistema turistico regionale”. Modificata la legge regionale n.50/2018 “Diritto allo studio e sostegno all’apprendimento permanente nel corso della vita” stabilendo che le norme comuni di indirizzo delle politiche per il diritto allo studio e il sostegno all’apprendimento permanente si applicano con decorrenza dell’anno scolastico 2023-2024. Con la modifica alla legge regionale n.7/2021 “Scioglimento del Consorzio industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società aree produttive industriali Basilicata Spa” si stabilisce che la pianificazione territoriale e dei nuclei di industrializzazione è predisposta dalla direzione generale in materia di ambiente e energia, di concerto con la direzione generale in materia di sviluppo economico, lavoro e i servizi alla comunità.
Tra le disposizioni varie e finalisi modificala legge regionale n.5/2021 “Garante regionale dei diritti della persona”. Si tratta di lievi ritocchi a seguito dei rilievi sollevati dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della giustizia. Con la modifica alla Legge di stabilità regionale 2021, n.19/2021, si dispone che la Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla fondazione Matera 2019 un contributo straordinario di 350 mila euro. Stabilito, inoltre, che il Presidente della Regione Basilicata, entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, provvede a nominare i consiglieri regionali in seno al Consiglio di indirizzo della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Rispetto alla Legge regionale n.37/2017 (contenimento dei costi della politica) si stabilisce di stanziare le somme accantonate relative alle diminuzioni delle indennità dei consiglieri regionali così come previsto dalla Legge n.38/2002, oltre ad eventuali contributi volontari, destinando gli stessi all’Asm al fine di ampliare e garantire un numero di visite settimanali adeguato alla platea degli ex esposti all’amianto.
Potenza, 29 novembre 2021
Nov 30