Riportiamo di seguito la mozione presentata dal capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli sulle concessioni demaniali marittime.
Oggetto: Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime.Mozione ai sensi dell’art. 109 del Regolamento interno del Consiglio Regionale. D’iniziativa del Consigliere Roberto Cifarelli
Il sottoscritto Consigliere Regionale Roberto Cifarelli Presidente del gruppo “Comunità Democratiche – PD”
Viste le sentenze n. 17 e 18 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), depositate il 9 novembre 2021;
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Preso atto che:
– da quanto disposto da tali sentenze l’attuale disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative collide con l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta “Direttiva Bolkestein”);
– le citate sentenze hanno stabilito che, ancorché siano intercorse proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ad opera della P.A., per l’Adunanza Plenaria “deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari”;
Rilevato che
-il Consiglio di Stato ha, di fatto, annullato l’attuale proroga in atto delle concessioni balneari al 2033 e imposto di riassegnare i titoli entro due anni tramite evidenza pubblica;
Considerato che:
– la prima proroga fu disposta, fino al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 18, Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazione in legge 26 febbraio 2010, n. 25;
– il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2013”);
– infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in particolare con i commi 682, 683 e 684 dell’articolo 1, ha disposto la rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime per 15 anni, a decorrere dal 1 gennaio 2019 – quindi fino al 1 gennaio 2034 -, di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo disciplinate dall’art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
Tenuto conto che
-la sentenza interviene anche sulla recente moratoria introdotta, a causa degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da Covid-19, dall’art. 182, c. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Preso atto che:
– lo stesso Consiglio di Stato, come si legge nella sentenza n. 18 al punto 46 è “consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni”;
– in questo contesto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a fronte di un quadro di incertezza normativa, “sussistano i presupposti per modulare gli effetti temporali della propria decisone” (…), anche al fine di consentire “a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni demaniali”;
Appreso che
– pertanto, il Consiglio di Stato si è detto consapevole “della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d’ora le operazioni funzionali all’indizione di procedure di evidenza pubblica”, nonché “degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori”, e per questo ha ritenuto che “tale intervallo temporale per l’operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023”, ma che “scaduto tale termine, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se via sia – o meno – un soggetto subentrante nella concessione”;
Tenuto conto che:
– il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 novembre 2021, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che prevede, all’art. 2, la “delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici”, proponendo nuovamente un aspetto già previsto dalla citata legge 145/2018;
– tale articolo conferirebbe al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la costituzione di “un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori”;
Ricordato che
-la Regione Basilicata in questi anni è intervenuta, per quanto di propria competenza, con provvedimenti volti a sostenere la qualificazione dell’offerta turistico balneare della regione, nonché per salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale ulteriore elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico balneare delle coste lucane;
Considerato che:
– il tema delle concessioni demaniali marittime è, da tempo, oggetto di grande attenzione per tutte quelle attività imprenditoriali nel settore turistico ricreativo, in particolare degli operatori del turismo balneare, che costituisce un indotto fondamentale per l’economia della costa lucana;
– da più parti si sottolinea che l’incidenza dell’applicazione della Direttiva Bolkenstein, in Italia, determinerebbe un notevole impatto sociale ed economico al comparto, nonché potrebbe determinare una situazione di svantaggio nei confronti degli altri Stati membri dell’Unione europea diretti concorrenti nel campo del turismo internazionale;
– è fondamentale il fatto che venga riconosciuta alle Regioni la possibilità , nell’ambito dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni che verranno stabiliti dalla legislazione nazionale, di modulare la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico e alle peculiarità territoriali, ma anche proporzionato all’entità degli investimenti , anche al fine di favorire le innovazioni , peraltro richieste dalla transizione ecologica.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
– ad attivarsi nei confronti del Governo affinché:
1. avvii una tempestiva interlocuzione con la Commissione UE finalizzata a:
a. valutare l’introduzione di una moratoria per l’Italia che consenta di portare a termine, in tempi congrui, il monitoraggio previsto dal citato ddl sulla concorrenza – attualmente all’esame del Parlamento – e finalizzato alla costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici;
b. favorire una necessaria armonizzazione della normativa degli Stati membri in materia di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra gli operatori del settore;
c. per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreativa, ad applicare l’articolo 195 TFUE il quale prevede che l’Unione europea sostenga attraverso determinate misure il settore del turismo all’interno dello spazio comunitario, escludendo tuttavia l’armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri nel settore del turismo.
Nonostante ciò, l’Unione europea può sostenere gli Stati membri in tale settore, in particolare per la promozione della competitività delle imprese che lavorano in questo ambito e, allo stesso tempo, l’Unione europea acquisisce una competenza supplementare per la promozione del turismo attraverso l’individuazione di obiettivi quali la creazione di un ambiente “favorevole” per la sviluppo delle imprese del turismo e la promozione della “cooperazione tra gli Stati membri”, in particolare nello scambio delle best practice (articolo 195,1 (a) e (b) TFUE).”>>
2. affronti in modo definitivo la materia attraverso una legge di riordino delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative che preveda:
a) la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, in relazione all’oggetto del contratto. Nell’ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale dovranno essere individuati criteri che, nel rispetto della par conditio, consentano di valorizzare l’esperienza professionale ed il know-how acquisito da chi ha svolto attività di gestione di beni analoghi, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il sistema turistico-ricreativo del territorio locale, normando a livello nazionale le caratteristiche commerciali degli stabilimenti balneari e i loro obblighi concessori;
b) gli standard qualitativi dei servizi, la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire e la valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, la tutela dei principi di politica sociale e del lavoro delle piccole e medie imprese balneari;
c) contenga criteri chiari per tutelare il lavoro, la valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle attività imprenditoriali, nonché il riconoscimento e la tutela degli investimenti, dei beni aziendali (materiali ed immateriali) e del valore commerciale dell’impresa;
d) l’esclusione del canone di concessione demaniale dalla comparazione in quanto dovrà essere predeterminato per legge. La misura dei canoni concessori dovrà essere rideterminata con l’applicazione di valori tabellari, che prevedano una loro differenziazione in base alla diversa tipologia dell’attività turistico-ricreativa svolta ed alla valenza turistica del territorio in cui essa è esercitata;
e) prevedere, qualora vi sia comparazione, a parità di condizioni, un diritto di prelazione in favore degli attuali operatori delle imprese balneari;
f) l’esclusione del codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) dalle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico – ricreativa;
g) l’autorizzazione demaniale unica rilasciata dall’ Autorità concedente comprensiva di tutte le autorizzazioni e i pareri, anche paesaggistici richiesti per l’esercizio dell’attività turistico-ricreativa.
h) l’applicazione dell’IVA al 10% e dell’IRPEF agevolata per i lavoratori stagionali, equiparando la predetta misura a quella già prevista per le attività turistico-ricettive;
i) il mantenimento dell’installazione dei manufatti di facile rimozione degli stabilimenti balneari per l’intero arco dell’anno senza vincoli legati alla stagionalità;
j) i limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali i Comuni o le Regioni fissino la durata delle stesse , nonché prevedere il numero massimo di concessioni delle quali un operatore economico potrà essere titolare, in modo da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell’offerta, nell’ambito territoriale di riferimento.
k) la modifica degli art. 42 e 49 cod. nav. ;
– a creare una cabina di regia regionale con gli Enti locali interessati, ANCI Basilicata e tutti gli stakeholder, al fine di definire una linea di lavoro unitaria;
– a sollecitare al contempo la creazione di una cabina di regìa nazionale tra le Regioni, il Governo, gli Enti Locali e le rappresentanze sociali;
– a trasmettere il presente atto ai Parlamentari eletti nelle circoscrizioni lucane affinchè si attivino per presentare proposte legislative ed emendative che vadano nella direzione sovraesposta.
Potenza, 21/12/2021 Il Consigliere Regionale
Roberto Cifarelli