Angela Maria Bitonti, referente ASGI Basilicata in nota denuncia l’illegittimità del bando bonus asili nido pubblicato dalla Regione Basilicata perchè discrimina i bambini senza residenza. Di seguito la nota integrale inviata al Presidente Bardi da ASGI e Lunaria.
Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.R. N. 363 DEL 17.06.2022 avente ad oggetto: “PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse 2 – priorità 9.iv- Obiettivo specifico 9.3- Azione 9.3.3. Avviso pubblico “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi socio-educativi della prima infanzia per l’anno educativo 2021-2022”
Richiesta di riesame e conseguente modifica dei requisiti di accesso ai contributi e riapertura dei termini di partecipazione al bando.
Le scriventi Associazioni che operano nell’ambito del contrasto alle discriminazioni per motivi di nazionalità ed etnia, intendono segnalare la illegittimità della Delibera di Giunta Regionale in oggetto nella parte in cui prevede che “possonopresentare la domanda per richiedere i Buoni servizio per l’iscrizione e la frequenza ai servizi socio- educativi per la prima infanzia…., i nuclei familiari, i genitori o tutori del/della/ bambino/a … residente/i in uno dei Comuni della regione Basilicata alla data di pubblicazione dell’Avviso…”.
Tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso è richiesta, quindi, per il genitore che ne faccia la domanda, la residenza nella regione Basilicata.
Tale requisito, qualora venisse esclusivamente inteso come iscrizione anagrafica, sarebbe illegittimo in quanto comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra minori italiani (e cittadini UE) e minori appartenenti a Paesi Terzi i cui genitori siano irregolarmente soggiornanti su territorio (e che siano pertanto esclusi dal diritto alla residenza).
Come a Lei sicuramente è noto, ai minori stranieri che entrano in Italia, anche se in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) tra cui il diritto di essere educati ed istruiti senza essere discriminati in ragione della condizione personale. E’ evidente, dunque, che la funzione educativa degli asili nido, va garantita a tutti i minori presenti sul territorio regionale. Tanto risponde direttamente anche alla finalità di uguaglianza sostanziale fissato dall’art. 3, comma 2, Costituzione italiana.
Si considerino, inoltre, le finalità del bando di cui all’art.1 dello stesso che sono:
“favorire all’intero territorio regionale l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con la finalità di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di determinati soggetti….con un focus specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiati”
“sostenere l’accesso, migliorare la qualità, la fruibilità, l’ampliamento, l’integrazione e l’innovazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie”
E’ dunque evidente che l’apposizione del requisito della residenza intesa come iscrizione anagrafica comporterebbe l’esclusione dalla possibilità di accedere al suddetto contributo per numerose famiglie straniere che pure vivono in territorio lucano ma che non sono riuscite ad ottenere un permesso di soggiorno, o che lo hanno perso in un secondo momento.
Al contrario, in linea con le finalità dichiarate della DGR di cui trattasi, sarebbe stato corretto prevedere come requisito di accesso, anziché quello della residenza anagrafica di uno dei genitori o del tutore, quello della iscrizione del minore ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia della Basilicata, svincolando il diritto di partecipazione al bando dalla regolarità del soggiorno e dunque alla iscrizione anagrafica.
Vi invitiamo pertanto a modificare immediatamente i requisiti di partecipazione, in modo da garantire la piena partecipazione a tutti gli stranieri extra UE anche non regolarmente soggiornanti nell’interesse superiore dei minori a dare ampia informazione sulla riapertura dei termini di partecipazione al concorso.
Restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di immediato e positivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio anche avvalendoci della facoltà di cui all’art. 5 del d.lgs. 215/03.