“Edilizia settore indubbiamente strategico per l’Italia: in termini di contributo rilevante al Pil, di decisivo incremento della competitività del Paese e del benessere sociale. Questo è il mondo dei costruttori del nostro Paese, la stragrande maggioranza delle imprese che nel rispetto delle norme e dell’etica professionale producono valore aggiunto e occupazione con grande senso del dovere ed innata responsabilità. Ma questo è anche il mondo che da troppo tempo è percepito come socialmente pericoloso e pertanto destinatario di leggi basate sul sospetto. Lo stesso codice dei contratti pubblici vigente prevede l’applicazione di misure preventive (aprioristiche) in chiave di anticorruzione e antimafia oltre a un ingiustificato ricorso alle misure di interdizione che concorrono a colpire le imprese sulla scorta del mero sospetto (precario quadro indiziario) e spesso a condannarle, ancorché non definitivamente, senza l’accertamento pieno e definitivo. Al contrario, le importanti e indubbie esigenze di prevenzione e repressione dei reati devono trovare esclusivo riscontro nell’applicazione delle norme alla materia dedicate e non già nella fase di formazione del rapporto negoziale tra l’impresa e la stazione appaltante, a partire dall’evidenza pubblica fino alla realizzazione della commessa. In altre parole, il radicamento del pregiudizio dell’agire dell’imprenditore ha portato a concepire tutta la legislazione del settore, a partire dal vigente Codice dei Contratti, non come strumento di politica industriale (come accade nel resto dell’Europa), ma come norma dal profilo di ordine pubblico, orientata a prevenire la corruzione e la concussione principalmente nella fase di assegnazione marginalizzando l’obiettivo da perseguire esecutiva dell’appalto: la buona realizzazione dell’opera nel rispetto dei tempi contrattuali. Basti considerare l’introduzione delle deroghe al Codice stesso, la nomina di commissari straordinari, e quindi il ricorso a procedure speditive per la realizzazione di infrastrutture prioritarie o a seguito di eventi calamitosi e tragici (Ponte Morandi). Per cercare di porre rimedio alle oramai evidenti storture del sistema delle costruzioni delle opere pubbliche si è dato il via, nel corso degli ultimi dieci anni ad una stratificazione normativa, che – purtroppo, non è un’enfasi retorica – mai ha preso in considerazione le competenze, le capacità e gli sforzi organizzativi delle imprese, in particolare delle piccole imprese.
Fondamentale quindi, in tema di contributo al sistema economico del Paese, che la stesura di un nuovo Codice dei contratti pubblici prevista dalla L. n. 78/2022 rappresenti il momento della efficace valorizzazione delle istanze delle Imprese sui tavoli di consultazione già in sede di elaborazione della norma e non per ratificare e prenderne atto.
È tempo di sanare il deficit formativo del Codice dei contratti:
1. riduzione e la qualificazione delle Stazioni appaltanti
2. qualità della progettazione volta a garantire alle imprese prezzi remunerativi,
condizione necessaria per la sostenibilità delle offerte
3. responsabilità di risultato, intesa come qualità dell’opera, rispetto dei termini e
qualificazione dell’impresa
4. pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei
lavoratori, trasparenza e legalità.
Auspicabili e necessarie azioni di affidamento sul sistema Imprese consentiranno di
concretizzare in opere gli ingenti investimenti pianificati nel nostro Paese.”