Con l’ordinanza 330 del 24 novembre 2022 il Tar (Tribunale Amministrativo della Basilicata) ha di fatto respinto il ricorso presentato contro il Comune di Matera dall’imprenditore materano Luca Prisco a seguito del sequestro disposto il 4 agosto scorso dell’infopoint turistico gestito in via Lucana a Matera per il quale l’Amministrazione Bennardi ha emesso un’ordinanza di demolizione dell’immobile e ripristino stato dei luoghi a carico dello stesso imprenditore materano.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza del Tar Basilicata
Pubblicato il 24/11/2022
N. 00178/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00474/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luca Prisco, Agenzia Viaggi Karma di Prisco Provider Eventi & Comunicazioni S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Dionigi e Luigi Avenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Onorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Potito Petrone in Potenza, corso 18 Agosto 1860, 2;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Società Passi Nei Sassi S.r.l.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di decadenza della concessione dell’area di marciapiede sita a Via Lucana Angolo Via Pasquale Vena prot. n. 0059479/2022 del 30/06/2022, emesso dal Comune di Matera, Settore Manutenzione Urbana Ufficio Patrimonio e relativa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241 del 1990; b) del provvedimento prot. n. 63729/2022, Prat. SUDE 65064/2022, avente ad oggetto: “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in accertamento di conformità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e 23 del d.p.r. 380/01, nonché art. 2 comma 7 della L.R. 25/09 e ss.mm.ii. e delibera di G.C. 62/2014, per l’avvenuta installazione di un box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo utilizzato come punto informativo turistico, sito a Matera via Lucana angolo via Pasquale Vena. Diniego definitivo” trasmessa dal Comune di Matera Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica in data 09/09/2022; c) del preavviso di rigetto della SCIA per l’avvenuta installazione di un box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo utilizzato come punto informativo turistico, sito in Matera alla Via Lucana angolo vena snc, presentata, a mezzo SUDE, prot. 63729, prat. 65064 del 12/07/2022; d) del verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo n. 1271/R. del 04/08/2022 del Corpo della Polizia Locale del Comune di Matera; e) del verbale di sequestro amministrativo, ex art. 13 legge 689/81, del corpo di Polizia Locale del Comune di Matera del 04/08/2022; f) del diniego prot. SUPRO 52689 del 20/07/2022 reso dal Dirigente del SUAP di Matera; g) nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto ed, ove occorra, del Regolamento COSAP del Comune di Matera approvato con atto di C.C. n. 23 del 18.04.2016 e modificato con atto di C.C. n.109 del 28.12.2017, nella parte in cui, all’art. 15, dispone decadenza della concessione, genericamente, “per la violazione delle norme del presente Regolamento”;
– Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi relativa all’immobile sito in Matera, in Via Lucana angolo Via P. Vena snc, n. 402/2022 emessa dal Comune di Matera, Settore Gestione del Territorio, in data 27/09/2022 ; b) della nota del Comune di Matera Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica, Rif prot. 63729/2022 – Prat. SUDE 65064/2022, del 06/10/2022, avente ad oggetto: “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in accertamento di conformità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e 23 del d.p.r. 380/01, nonché art. 2 comma 7 della L.R. 25/09 e ss.mm.ii. e delibera di G.C. 62/2014, per l’avvenuta installazione di un box prefabbricato non ancorato stabilmente al suolo utilizzato come punto informativo turistico, sito a Matera via Lucana angolo via Pasquale Vena. Riscontro memorie prot. n. 85935 del 21/09/2022”; c) nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Matera;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Riservata alla sede di merito la disamina della richiesta di estromissione dell’interveniente;
Ritenuto, all’esito di una sommaria delibazione, che il ricorso e i motivi aggiunti appaiono sprovvisti di fumus boni iuris, in quanto:
– i presupposti che sorreggono le impugnate determinazioni (l’assenza di un titolo edilizio per l’installazione del prefabbricato per cui è causa e dell’autorizzazione per ivi esercitare l’attività di informazione turistica, nonché l’insanabilità di detta installazione stante la sua ubicazione nel centro storico cittadino) risultano adeguatamente comprovati dagli elementi istruttori presenti in atti;
– la violazione dei termini di conclusione del procedimento non determina alcun effetto viziante;
– non può configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem;
Ritenuto, inoltre, insussistente un danno caratterizzato in termini di gravità ed irreparabilità, secondo quanto richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare va respinta;
Ritenuto che le spese di lite della presente fase debbano seguire la soccombenza, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore del Comune resistente, quantificandole forfetariamente nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dell’interveniente.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Paolo Mariano
IL PRESIDENTE Fabio Donadono