Osapp ha inviato una lettera al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio e alle autorità competenti per chiedere le un protocollo operativo che riguarda le perquisizioni da parte della Polizia penitenziaria dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia. Di seguito la nota integrale.
Questa Segreteria Generale con atto n.23001/23k10/S.G. dello scorso 3 gennaio ha ritenuto di evidenziare che l’entrata in vigore nel corrente anno della cd. “Riforma Cartabia” l’impatto sui compiti d’istituto del Corpo di Polizia penitenziaria (si pensi per esempio alle attività di perquisizione – suscettibili di opposizione – ovvero alla procedibilità per alcune fattispecie) e che può comportare problemi di varia entità nell’assenza, tuttora in essere, di specifiche disposizioni ovvero di una opportuna attività di formazione a aggiornamento da parte dell’Amministrazione penitenziaria.
In tale prospettiva, questa Organizzazione Sindacale ha ritenuto proprio dovere fornire a tutto il Personale del Corpo alcune specifiche informazioni, nelle more delle scelte del Dap, come di seguito indicato e che saranno condivise nell’ambito dei Social e delle chat a ciò dedicate.
Protocollo operativo sulle modalità di svolgimento delle perquisizioni e dei controlli in ambito penitenziario.
contenuti:
Finalità del protocollo operativo, ricognizione dei principi costituzionali e della normativa di riferimento;
l’impatto della “riforma cartabia” sulle perquisizioni: il controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione ed il rischio di incriminazione ex art 609 cp – perquisizione ed ispezione personali arbitrarie);
le perquisizioni e i controlli secondo le regole penitenziarie europee
spunti operativi: i cc dd ovulatori
finalità del protocollo operativo
Il presente protocollo operativo intende fornire, attraverso una ricognizione dei principi costituzionali (art.13) le variegate modalità di svolgimento delle perquisizioni nella duplice prospettiva:
– del buon esito delle operazioni e di riflesso del “buon andamento” dei compiti d’istituto identificabili nell’attività di polizia giudiziaria e sicurezza cui attende il personale del Corpo di Polizia penitenziaria;
– della tutela degli operatori di Polizia che le effettuano, in modo da eseguirle secondo la prefigurazione normativa che ne consente lo svolgimento nell’ambito di attività investigative ( es sequestro del corpo del reato) e di controllo amministrativo che dà la stura ad un’attività di Polizia giudiziaria – es durante il cd controllo dei pacchi ricevuti in occasione del colloquio, si rinviene della sostanza stupefacente da sequestrare.
Ricognizione dei principi costituzionali e della normativa di riferimento
L’art.13 Cost stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale […] se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Da detta disposizione si ricavano due elementi degni di approfondimento:
i casi ( es ricerca del “ corpo del reato” o di “cose pertinenti al reato “ o di “tracce comunque pertinenti al reato” nonché la ricerca dell’imputato o dell’evaso da sottoporre all’arresto.
I modi sono prefigurati dall’ordinamento giuridico e spaziano:
dalle perquisizioni previste dal codice di rito (art.247) e dalla legislazione speciale soggette a convalida a quelle della legislazione penitenziaria (art.34 l. 354/1975 e 74 dpr 230/2000) non soggette a nessun controllo da parte dell’AG, ad eccezione di un possibile reclamo al Magistrato di Sorveglianza ergo segnalazione al Garante dei detenuti o esposto in Procura.
Tutte le forme di perquisizione sono suscettibili di valutazione penale nella prospettiva dell’art.609 cp- rubricato perquisizione ed ispezioni personali arbitrarie
Appare dunque evidente la necessità di una analitica disciplina delle attività.
L’impatto della “riforma cartabia” sulle perquisizioni: il controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione ed il rischio di incriminazione ex art.609 cp – (perquisizione ed ispezione personali arbitrarie)
L’imminente entrata in vigore di un mezzo di impugnazione azionabile da chi abbia subito una perquisizione effettuata d’iniziativa dalla polizia giudiziaria o disposta dal pubblico ministero implica la necessità di descrivere e rappresentare negli atti di pg gli elementi del fatto che consentono di apprezzare la legittimità della perquisizione.
L’evenienza operativa più frequente è quella di un controllo sui visitatori durante i colloqui.
Poniamo il caso che un familiare di un detenuto, assuma un atteggiamento sospetto durante l’incontro e quindi venga sottoposto, ai sensi dell’art.103 dpr 309/1990 a perquisizione il cui esito sarà negativo con conseguente doglianza da parte del perquisito.
Gli operatori di Polizia nell’adempimento “al buio” di un loro dovere – mancano specifiche indicazioni dipartimentali e corsi di formazione professionale sulle modalità di svolgimento dei controlli – potrebbero essere incriminati ex art 609 cp.
E questo va evitato.
Le perquisizioni e i controlli secondo le regole penitenziarie europee
Il § 54.1 delle regole penitenziarie europee – la cui incontroversa applicazione è confermata dall’art.117 c.1 Cost – stabilisce che il personale deve seguire procedure dettagliate allorquando perquisisce:
locali nei quali i detenuti vivono, lavorano e si riuniscono;
i detenuti;
visitatori e loro effetti personali;
membri del personale.
Come è agevole rilevare la rubrica della norma distingue le perquisizioni dai controlli che risultano contemplati nel regolamento di servizio di cui al dpr 82/1999 ma di fatto non adeguatamente esplicitati.
Cercheremo di farlo in questa sede fornendo delle coordinate operative.
Il controllo ha una finalità meramente ricognitiva identificabile nella verifica che ogni cosa sia in ordine e al suo posto (es controllo attraverso il passaggio sotto il metal detector per rilevare la presenza di metalli); viceversa la perquisizione postula una esplorazione, una ricerca con diligenza da rapportare a specifiche procedure.
Non a caso, il § 54-2 della regola penitenziaria in esame stabilisce che devono essere determinate dal diritto interno le situazioni che legittimano queste perquisizioni, nonché la loro natura.
Dei criteri appena indicati non vi è traccia nel dpr 82/1999 che disciplina i singoli servizi prescrivendo le perquisizioni in un assetto organizzativo ed ordinamentale che precede l’insediamento dei Direttori d’area sicurezza.
In buona sostanza la normativa su cui si fonda la valutazione della diligenza del perquirente è anacronistica ed obsoleta.
Occorre infine tener presente che il successivo punto 3 della regola 54 stabilisce che il personale deve essere addestrato a compiere queste perquisizioni al fine di scoprire e prevenire tentativi di evasione o di occultamento di oggetti introdotti illegittimamente, rispettando la dignità delle persone perquisite e dei loro effetti personali.
Alla luce di queste premesse si ritiene che le linee operative da seguire siano:
– a prescindere dal tipo di attività (perquisizione o controllo) è indispensabile la presenza di un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore a vice sovrintendente, posta la necessità di demandare
– l’incombenza ad un ufficiale di PG. Le perquisizioni da parte degli agenti (senza presenza del vice sovrintendente o altro ufficiale di PG sono contrarie alle legge e quindi illegittime tanto quanto l’ordine di servizio che le dispone eludendo precise norme (tra le altre l’art.74 c.1 dpr 230/2000.);
– le perquisizioni su delega dell’AG non pongono particolari problemi applicativi posto che hanno una precisa finalità esplicitata nel provvedimento del Pubblico Ministero – soggetto a convalida – nei confronti del quale il personale di Polizia ha un dovere di subordinazione funzionale;
– le perquisizioni d’iniziativa postulano una adeguata formazione e soprattutto una prefigurazione delle modalità e tempi (ad es. fasce orarie delle operazioni, invito a consegnare la cosa che si intende acquisire tramite l’operazione….) onde evitare rilievi disciplinari previsti dal codice di rito ( art.16 e ss disp att cpp) e dal d.lgs 449/1992
Spunti operativi: i cc. dd. ovulatori
Le perquisizioni delegate dall’AG o d’iniziativa della PG presuppongono, soprattutto alla luce del mutato assetto ordinamentale, la preventiva, specifica e concreta individuazione di ciò che si intende trovare. In questa cornice è per esempio possibile acquisire preventivamente dal magistrato del Pubblico Ministero un decreto per sottoporre ad esame radiologico un detenuto permessante che ha ingerito sostanza stupefacente da introdurre in carcere.
Viceversa nei casi di necessità ed urgenza occorre contattare il PM di turno e chiedere l’autorizzazione allo svolgimento della predetta attività.
Conclusioni
Auspicando di aver fornito spunti di riflessione il presente documento è diretto agli appartenenti al Corpo che operano in “trincea” al momento privi di specifica formazione e informazione, e costituisce materia di stimolo e di proposta anche nei confronti delle Autorità del Dicastero della Giustizia e del DAP in indirizzo, auspicando nella presa in carico delle vicende operative del Corpo funzionali al “buon andamento” dei compiti d’istituto ed alla serenità operativa del Personale – da non esporre a rischi e responsabilità ulteriori