Il commissario straordinario del Comune di Altamura, Mariarita Iaculli, ha disposto la chiusura per 10 giorni dello stadio “Tonino D’Angelo” di Altamura alla società Team Altamura a seguito degli atti vandalici messi in atto da alcuni facinorosi altamurani all’esterno dello stadio e da alcuni tifosi materani che hanno completamente vandalizzato i servizi igienici del settore ospiti, con danni di portata rilevante. L’ordinanza in sostanza vuole stigmatizzare comportamenti violenti che penalizzano lo sport nella sua interezza.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
Oggetto: ordinanza contingibili e urgente di divieto immediato di utilizzo dello stadio tonino d’angelo del comune di altamura sito in altamura alla via mure megalitiche il commissario straordinario (assunti i poteri del Sindaco)
Dato atto che – in occasione della gara di campionato di calcio, serie D, girone H, svoltasi domenica 02.04.2023, tra le squadre sportive Team Altamura e FC Matera sono stati registrati rilevanti disordini tra le opposte tifoserie, nell’area antistante lo stadio D’Angelo; – con nota prot. n. 32735 del 03.04.2023, la Italsicura srl, ditta incaricata del servizio di Vigilanza presso lo Stadio Comunale, ha comunicato che a fine partita, nel giro di perlustrazione, i suoi operatori avevano accertato che i bagni della tifoseria ospite erano stati vandalizzati e distrutti, non potendo più essere funzionanti; – in data 03 e 04 Aprile c.a., veniva espletato, dal Servizio Sport, unitamente al Servizio Manutenzione dei Lavori Pubblici del Comune di Altamura, apposito sopralluogo per la verifica dell’entità dei danni;
Letta la relazione del Comando di Polizia Locale, trasmessa con nota prot. 33228 del 04.04.2023;
Letta la segnalazione della Società Sportiva Team Altamura, assunta al protocollo generale al n. 32965 del 04.04.2023;
Rilevato che, da quanto innanzi detto, i danni creati sono tali da rendere inagibile i servizi igenici dello stadio nella parte del settore tifoseria ospiti;
Ritenuto necessario, pertanto, adottare un provvedimento contingibile e urgente, che preservi l’igiene pubblica, ordinando la chiusura dello Stadio Tonino D’angelo per impraticabilità dei servizi igenici relativi al settore ospiti;
Verificato che è possibile consentire l’utilizzo dello Stadio per le altre manifestazioni già autorizzate o per le altre attività ordinariamente calendarizzate, prescrivendo l’utilizzo dei servizi igienici posti dalla parte della tribuna coperta che non prevedono l’uso dei servizi igienici inutilizzabili;
Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il DPR del 30.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 Gennaio 2023 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale e nominata la dott.ssa Maria Rita Iaculli, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con i poteri di Sindaco, Consiglio e Giunta;
ORDINA per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale, la chiusura dello Stadio Comunale Tonino D’angelo, per gli incontri sportivi del campionato di calcio, Serie D, girone H, nonché per gli allenamenti della squadra Team Altamura, per giorni 10 a decorrere dal giorno di notifica della presente ordinanza. L’uso dello stadio sarà consentito per le altre manifestazioni già autorizzate e per le altre attività calendarizzate, che non comportino l’uso dei servizi igienici in premessa specificati attualmente non utilizzabili.
DISPONE che copia della presente ordinanza: 1) sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale; 2) sia comunicata ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale; 3) sia trasmessa, a mezzo pec, per le rispettive competenze: – Alle Associazioni Sportive che utilizzano lo Stadio Tonino D’Angelo; – alla Compagnia Carabinieri e Comando Stazione Carabinieri, – alla Tenenza della Guardia di Finanza, – al Comando dei Vigili del Fuoco; – al Comando di Polizia Municipale di Altamura, – al Servizio di Protezione civile del Comando di Polizia Locale di Altamura; – al Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Altamura; – Al Dirigente del Servizio Sport; altresì, che copia della stessa sia trasmessa per opportuna conoscenza alla Prefettura di Bari.
AVVERTE che contro il presente atto potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Puglia, entro il termine di 60 giorni (L. n. 1034 del 06/12/1971) o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Dalla Residenza Municipale, 04.04.2023