Uil Fpl: corretta applicazione norme contrattuali in Sanità. Di seguito la nota integrale.
Fa specie leggere in un comunicato di una nota sigla autonoma accuse verso la scrivente di comportamenti da “sindacato giallo”. Un affermazione ridicola, a fronte delle tante vertenze nei confronti delle Aziende Sanitarie, che spesso in giudizio soccombono. Si pensi all’applicazione della legge 104/1992 ad ore, battaglia vinta in tribunale, alle applicazioni di prescrizioni del medico competente denunciate in tribunale, all’ultima vertenza che speriamo a breve dia i suoi frutti sui buoni pasto. Sulla tematica della vestizione e svestizione inoltre la UIL FPL ha diffidato tutte le Aziende Sanitarie, compresa l’Asp, e già i benefici si stanno vedendo. Per non parlare dei tanti decreti ingiuntivi e tantissime vertenze ancora aperte. Spiace sentire ancora sterili polemiche su una questione cui fa bene detta sigla sindacale autonoma ad avere “seri dubbi”. A tal proposito mediante il nostro legale di fiducia, è stata diffidata l’ASP a ripristinare immediatamente il pagamento, sospeso ingiustamente a questi lavoratori che svolgono un servizio a tempo indeterminato sobbarcandosi responsabilità e non certamente in regime di part time, come qualche sindacalista autonomo svolge. Qui non si parla di “doppi incarichi”, che nell’interpretazione letterale significherebbe pagati il doppio, ma di un regime di “interim” che è pagato nella misura minima al 50%, contemplato, tra l’altro, dalla normativa contrattuale vigente e supportata da un regolamento interno in Asp tutt’oggi vigente e mai modificato.
Stupisce inoltre che qualcuno in Asp, in tutta fretta, interpreti il nuovo CCNL 2019/2021 (contratto molto complesso), sulla scorta di un’interpretazione della stessa sigla sindacale autonoma e non si è nemmeno degnato di richiedere un parere all’ARAN, né mai a convocare tutte le OO.SS per una corretta interpretazione di detta norma contrattuale, come sarebbe giusto fare. Infine, dato che come UIL FPL tuteliamo gli interessi generali dei lavoratori, abbiamo diffidato, con una nota del nostro ufficio legale, tutte le Aziende Sanitarie, intimandole ad adeguare la ex indennità di coordinamento. Abbiamo, inoltre, fatto presente di verificare se con l’entrata in vigore del nuovo CCNL sanità 2019/2021, a decorrere dal 16/11/2022, vi siano incarichi conferiti a personale part time in violazione dell’art. 31, comma 3, del CCNL, dal quale si desume che gli incarichi di funzione professionale sono conferibili al personale part time soltanto qualora l’importo sia in misura non superiore a € 3.000,00. Tale limitazione ovviamente vale anche per gli incarichi di funzione organizzativa che, per importo, superano tutti € 3.000,00 e, pertanto, non sono conferibili a personale part time.
Ove vi fossero incarichi che non rispettino tale limite, la scrivente ha chiesto alle Aziende Sanitarie di agire immediatamente e richiedere all’interessato se intende rimanere in regime di part time e, quindi, revocare l’incarico, oppure rientrare a tempo pieno e mantenere l’incarico.
Infine, se le Aziende Sanitarie non si dovessero adeguare a tali normative contrattuali vigenti, la UIL FPL, oltre ad aprire delle specifiche vertenze legali con aggravio dei costi a carico delle stesse Aziende, segnalerà il tutto alla Corte dei Conti ed agli organi competenti per le verifiche del caso.