Stabilito il principio della corresponsione del contributo mensile gas Regione Basilicata sulla base dei metri cubi effettivamente consumati nell’anno termico 2022-2023
Novità per il “Bonus Gas”. La Giunta regionale ha approvato, infatti, il “Nuovo disciplinare” che naturalmente sostituisce in toto i precedenti. Ma cosa contiene? Le modalità di calcolo del conguaglio per l’anno termico 2022-2023 a cura dei Trader, prendendo come parametro di riferimento il prezzo costo medio mensile del gas definito da ARERA per il mercato di maggior tutela (Cmem). Si precisa che da fonte Arera nel 2022 per la Basilicata si registra un percentuale del 54,4% di utenze nel mercato libero ed una del 41,6% nel mercato tutelato. Nel 2022 il costo medio a metro cubo del gas nel mercato libero e’ stato mediamente più basso del Cmem definito da Arera (cfr grafico allegato)
Ci si è arrivati dopo un confronto con Apibas e le società di vendita.
L’assessore regionale all’Ambiente Territorio ed Energia, Cosimo Latronico ha sottolineato che il nuovo provvedimento stabilisce in maniera chiara il principio della corresponsione del ‘contributo mensile gas Regione Basilicata’ sulla base dei metri cubi di gas effettivamente consumati nell’anno termico 2022-2023 dalle utenze civili domestiche residenti.
Ma al la luce di questo nuovo disciplinare per il Bonus gas, cerchiamo anche qualche risposta alle domande frequenti dei cittadini.
Se, ad esempio, il contributo avuto è inferiore rispetto al consumo effettivo e si cambia società di vendita nell’anno termico, cosa accade?
Nel caso di cambio, la società di vendita precedente, il cui contratto è stato risolto dal beneficiario, nell’anno termico di riferimento, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l’effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura da emettere all’utente secondo le tempistiche previste per il conguaglio a credito/conguaglio a debito a favore dell’utente.
Cosa accade per il periodo in cui si è avuto il “semaforo rosso”?
Gli utenti che fino al 31.12.2022 avevano presentato una autocertificazione che riportava il semaforo rosso ed hanno ripresentato entro il 30/11/2023 una nuova domanda, avranno diritto al contributo per i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda con riconoscimento del bonus a decorrere dal 01 ottobre 2022.
Cosa accade se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi rispetto al mese di ottobre 2022?
Dovranno recuperare conguagliare e riconoscere ai loro clienti il contributo per i mesi antecedenti a decorrere dal 01 ottobre 2022.
Dobbiamo poi ricordare che Il contributo deve comprendere il valore dell’IVA.
Diamo infine un’occhiata ai numeri del “Bonus gas” al 30 settembre 2023: l’importo delle
fatture pervenute è di €. 87.881.342; fatture pagate: €. 86.803.031; residuo da pagare: €. 1.078.311; autocertificazioni: presentate: 140314.
Per saperne di più ascolta il podcast:
https://open.spotify.com/episode/5uDMgAslsoTkjBhruZ9WPM