La UIL FPL con sentenza 00677/2023 del 21/11/2023, per il tramite del proprio ufficio legale, ha vinto al TAR di Basilicata, ove si è anche costituito l’Ispettorato Nazionale del lavoro che con proprio accertamento, nel 2022, avevariscontrato che,una dipendente svolgeva mansioni superiori.L’ispettorato intimava l’Ente con proprio atto formale a corrispondere sia le differenze retributive che contributive. Il Comune aveva impugnato tale atto e, contestualmente la lavoratrice, dalla UIL FPL prontamente sostenuta, si è subito costituita nella causa presso il TAR di Basilicata,nonché ha adito al Giudice del lavoro. Il Tar ha dichiarato infondate le censure mosse dall’Ente e fondato il provvedimento di disposizione dell’Ispettorato del lavoro che la scrivente ringrazia per il lavoro svolto e che nelle sue motivazioni ha ben circostanziato le mansioni superiori che la lavoratrice ha ricoperto per tutto il periodo richiesto e che lo stesso Tribunale ha dichiarato apprezzabili “ incidenter tantum ex articolo 8 codice procedura amministrativa ai limitati fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento sub iudice”.Non solo i Giudici amministrativi hanno dichiarato infondate anche tutte le altre duecensure mosse dall’Ente ma ha condannato alle spese di lite in favore sia dell’Ispettorato, nonché nei confronti della controinteressata.Ora, così come evidenziato dal TAR,l’Avvocato Di Lenaha già inviato il dispositivo di sentenza anche al Tribunale di Potenza e al Giudice del lavoro e resta in attesa degli esiti. Un risultato molto importante che mette un punto fermo allo svolgimento delle mansioni superiori e che, soprattutto, rafforza la richiesta della scrivente che nell’ultima riunione di delegazione trattante ha sostenuto che nel Regolamento delle progressione tra le aree venisse inserito un punteggio che valorizzi il lavoro svolto dal personale dell’Ente in mansioni superiori.