Urbanistica, lettera aperta ai Consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Nicola Morea di Giovanni Moliterni e Michele Morelli (Legambiente Matera). Di seguito la nota integrale.
Restituire ai Comuni il controllo sul territorio: una necessità non più rinviabile
La gestione del territorio è da sempre una delle prerogative fondamentali dei Comuni, un principio che la Legge Regionale n. 25/2009, meglio conosciuta come “Piano Casa”, ha progressivamente eroso. Introdotta come misura straordinaria e temporanea per il rilancio dell’economia e la qualificazione del patrimonio edilizio, questa legge si è trasformata in una normativa ordinaria, limitando la capacità delle amministrazioni comunali di governare lo sviluppo urbanistico.
La storia della legge regionale: da misura temporanea a normativa permanente
L’articolo 10 della L.R. 25/2009 fissava inizialmente la scadenza della norma al 31 dicembre 2011. Tuttavia, successive proroghe nel 2012 e nel 2015, culminate con la rimozione del termine temporale nel 2018, hanno consolidato una situazione che ha finito per subordinare la pianificazione comunale alla legislazione regionale.
In particolare, l’articolo 6 della legge prevedeva che i Comuni, entro soli 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (2012), individuassero ambiti e tessuti urbani (storici, consolidati, saturi) dove escludere le deroghe agli strumenti urbanistici ordinari. Un termine così stringente, oltre a essere irrealistico, ha creato incertezza giuridica e amministrativa, privando i Comuni della possibilità di aggiornare in modo organico le proprie pianificazioni urbanistiche.
Un caso emblematico: Matera
Il Comune di Matera, nel 2013, tentò di applicare la norma individuando ambiti e tessuti dove non sarebbe stato possibile applicare il “Piano Casa”. Tuttavia, durante il dibattito in Consiglio Comunale, alcune aree precedentemente incluse furono stralciate, in parte su proposta di consiglieri comunali “liberi” professionisti. Ciò ha lasciato ampie zone del territorio urbano ed extraurbano esposte a interventi edilizi in deroga.
Nella relazione del dirigente si chiedeva al C.C. :
“Di DISPORRE il divieto di cui all’art. 6 comma 1, lettera b), ai quartieri di Spine Bianche, Serra Venerdì e Lanera, definiti dal P.R.G. come tessuti urbani a morfologia riconoscibile e consolidata, rispettivamente individuati con le sigle Ud/A1, Ud/A2 e Ud/A3, oltre che naturalmente ai tessuti di antica formazione del Centro Storico e dei Sassi, come perimetrati nel vigente nel vigente strumento urbanistico generale. Analogo divieto va fatto valere anche per i Borghi La Martella e Venusio, definiti come luoghi extraurbani a paesaggio consolidato, di impianto non recente a morfologia riconoscibile con valenza storico – testimoniale rispettivamente individuati con le sigle LEId/3 e LEId/4 “;
” Di individuare come ulteriori ambiti e tessuti in cui vietare la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma , i seguenti tessuti : Ud/B1 (Villa Longo), Ud/B2 /via Nazionale- don Sturzo), Ud/D3 (via Dante –Platani), Ud/D16 (San Pardo), al fine di conservare le tipologie classiche dell’edilizia residenziale pubblica che hanno contraddistinto alcuni interventi qualificanti i piani di zona della seconda metà del ‘900″.
” Di individuare ulteriori ambiti e tessuti in cui vietare la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1… oggetto dei piani attuativi, di iniziativa pubblica e privata, di approvazione più o meno recente, individuati nel P.R.G. come aree urbane a disciplina pregressa AUDP (Centro Direzionale, Cristo la Gravinella-Quadrifoglio, via dei Normanni , via La Martella, ecc. ecc. ),ovvero aree extraurbane a disciplina pregressa (AEDP). Si vuole evitare che si realizzino, con riferimento ad edifici in corso di costruzione e nell’ambito di recenti lottizzazioni, volumetrie superiori di quelle previste, senza che ci sia un’effettiva necessità di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente”.
L’emendamento approvato in Consiglio in sostanza stralciava il punto 3) della relazione del dirigente.
Sarebbe un fatto grave se parte dei consiglieri comunali che si sono battuti per l’approvazione dell’emendamento si siano resi successivamente protagonisti di interventi di trasformazione in deroga.
Nel 2018, come abbiamo ricordato in premessa, il fattore temporale fu eliminato dalla Regione Basilicata, la struttura tecnico-giuridica rimase la stessa e ciò quella di una legislazione transitoria.
Gli effetti della norma: confusione e conflitto di competenze
La L.R. 25/2012, con la sua struttura tecnico-giuridica di legge transitoria mai adeguatamente aggiornata, pone diversi problemi:
Ambiguità normativa: non è chiaro se i Comuni possano aggiornare gli ambiti e i tessuti dove escludere le deroghe.
Prevalenza della legge regionale: resta irrisolto il conflitto tra gli strumenti urbanistici comunali aggiornati e le disposizioni della legge regionale.
Limitazione dell’autonomia locale: la legge impedisce ai Comuni di adattare le politiche territoriali alle esigenze locali.
Questa confusione si è aggravata nel 2021, con l’approvazione del Regolamento Urbanistico comunale, che identificava i cosiddetti tessuti consolidati e saturi (T3) escludendo ulteriori carichi urbanistici. Tuttavia, in alcuni casi, come nel comparto A2 del Centro Direzionale (comparto ex Manicone e Fragasso), si continuano a realizzare interventi in deroga grazie ai benefici della legge regionale (trasferimento di volumetrie dalla periferia al centro città, abbattimenti e ricostruzione con aumento della superficie utile, cambio di destinazione d’uso, aumento dei livelli fuori terra ben oltre le previsioni del piano attuativo che ha generato l’ambito, modifiche della sagoma, ecc.). Spesso basandosi su semplice SCIA (Segnalazione auto Certificata di Inizio Attività).
Questo fenomeno contraddice palesemente le disposizioni urbanistiche comunali e disorienta cittadini e amministratori.
Una proposta per restituire ai Comuni la loro autonomia
È necessario emendare la L.R. 25/2012, eliminando il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’articolo 6, comma 2. La modifica dovrebbe consentire ai Comuni di aggiornare, in qualsiasi momento e attraverso delibere motivate o l’approvazione di strumenti urbanistici (come piani strutturali, regolamenti urbanistici o piani attuativi), l’elenco degli ambiti e tessuti consolidati e saturi dove escludere interventi in deroga.
Questa semplice modifica legislativa riporterebbe equilibrio tra pianificazione regionale e autonomia comunale, riducendo la confusione normativa e garantendo che ogni intervento edilizio rispetti la visione urbanistica locale.
Rivolgiamo quindi un appello ai consiglieri regionali affinché si facciano promotori di questa modifica, ridando centralità alle comunità locali e alle loro amministrazioni. Il futuro del nostro territorio non può essere deciso da norme obsolete e calate dall’alto.