Con sentenza n. 1088-2024 il Collegio sezione Lavoro del Tribunale di Matera, presieduto da Antonio Marzario ha decretato e ordinato il reintegro della Dirigente Magda Berloco nell’istituto comprensivo Bramante – Torraca a seguito di ricorso presentato per tramite del suo legale di fiducia avvocato Alessandro Santorufo, ponendo definitivamente fine ad una contesa che ha visto il MIUR e l’USR Basilicata, come parti incappate in un macroscopico errore di valutazione e organizzativo nella scelta del Dirigente scolastico. Di seguito i particolari della vicenda.
“L’Istituto Comprensivo n. 6 “Bramante” di Matera, gestito nell’anno scolastico 2023/2024 dalla dirigente Scolastica Magda Berloco (odierna ricorrente), è stato oggetto di fusione per unione con l’I.C. “Torraca” di Matera gestito, nell’a.s. 2023/2024, dalla Dirigente Scolastica Arcangela Paolicelli.
Ciò, in effetti, è avvenuto incontrovertibilmente sulla base della Delibera n. 9/2024 del 05.01.2024 (v. all. n. 1 del Ministero) e del prospetto allegato al decreto di recepimento dell’USR per la Basilicata n. 2 del 12.01.2024 (all. n. 2 del Ministero), recante le “Variazioni approvate dal Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata per l’a.s. 2024/2025 in attuazione della Delibera della Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 9 del 5 gennaio 2024” (v. il primo rigo di cui alla “Provincia di Matera”, ove si parla espressamente di unione fra i due istituti: a discapito, quindi, del mantenimento dello stesso codice meccanografico e della circolare del 30 luglio 2010, che in verità si riferisce al demansionamento del 2010).
Ebbene, come previsto dalla Circolare Ministeriale 86611 del 14.06.2024 (all. n. 3 del Ministero) nell’ipotesi in cui, a seguito del dimensionamento scolastico, vi sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, “…i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l’attribuzione di incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell’USR, avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall’articolo 9 “Mutamento dell’incarico” del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati: esperienze professionali e competenze maturate; b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta”.
A seguito, quindi, della predetta fusione (e non incorporazione, come sostenuto in ricorso: invero, l’I.S. Comprensivo “Torraca” non è stato soppresso e frazionato per essere aggregato ad altra scuola, quale la “Bramante”), la ricorrente ha presentato domanda di mobilità – per la verità non allegata al ricorso – in data 24 giugno 2024 (come fatto, del resto, dalla prof.ssa Paolicelli con apposita domanda versata in atti) per il conferimento, appunto, di un nuovo incarico dirigenziale».
All’esito di tale procedura di mobilità la prof.ssa Berloco già dirigente dell’IC Bramante è stata assegnata all’Istituto Comprensivo “Padre G. Semeria” di Matera, la prof.ssa Paolicelli è stata assegnata all’IC Bramante – Torraca di Matera.
Con delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 759 del 22/12/2023 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per il piano di dimensionamento della rete delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata – anno scolastico 2024/2025 tra cui quello di cui al n. 4 lett. a) di «accorpare gli Istituti Comprensivi nelle città
capoluogo e nei Comuni (dove insiste più di un istituto comprensivo) che presentano un numero di alunni al di sotto del numero medio di 829».
Il piano di dimensionamento è stato poi approvato con delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 9 del 5/1/2024 (doc. 1 della produzione ministeriale in prima fase cautelare) che riporta, in allegato, il predetto piano.
Dalla lettura dello stesso piano di dimensionamento si ricava che l’Istituto Comprensivo n.6 Bramante di Matera aveva una popolazione scolastica di 665 alunni mentre l’Istituto Comprensivo Torraca di Matera aveva una popolazione scolastica di 527 alunni.
In applicazione dei criteri dettati dalla giunta regionale i due predetti istituti sono stati, pertanto, oggetto di accorpamento, fissando la sede di dirigenza presso l’Istituto Comprensivo n. 6 Bramante.
L’amministrazione scolastica sostiene che non si possa distinguere tra istituto accorpante e istituto accorpato, dovendosi invece seguire, come ha fatto il giudice di prime cure, la terminologia della circolare ministeriale, prot. AOODGPER 86611 del 14/6/2024, la quale «precisa che si versa in ipotesi di aggregazione allorché una scuola inglobi una o più scuole soppresse e frazionate; mentre, nel caso in cui vi sia una (mera) unione di più scuole, senza alcun frazionamento di alcuna di esse, si versa nell’ipotesi di fusione, con la conseguente istituzione di una nuova scuola.
Se ne deduce che per determinare se la variazione dell’assetto delle scuole sia dovuta ad un’operazione di fusione piuttosto che di aggregazione è necessario far riferimento alla tipologia di operazione attuata.
Nella fattispecie in esame non risulta che l’Istituto Comprensivo “F. Torraca” di Matera sia stato soppresso e frazionato e quindi aggregato ad altra scuola (I.C. Bramante).
Dalla stessa denominazione della nuova istituzione scolastica: I.C. “Bramante-Torraca” di Matera si evince che è stato conservato il nome della scuola “F. Torraca”, cosa non compatibile con una soppressione in senso stretto.
Anche la documentazione afferente al dimensionamento comprova che l’operazione che ha riguardato le suddette scuole è un’unione e non un’aggregazione. Difatti, l’allegato 1 alla Delibera della Giunta regionale n. 9/2024, definisce l’operazione che ha riguardato l’I.C. N. 6 “Bramante” di Matera e l’I.C. “Torraca” di Matera come “unione”.
Nello stesso senso si esprime il prospetto allegato al decreto dell’USR per la Basilicata n. 2 del 12.01.2024, il quale dà atto che la variazione afferente all’I.C. N. 6 Bramante di Matera (sede Dirigenza) concerne l’unione con l’I.C. “Torraca” di Matera.
Diversamente, laddove le variazioni siano consistite in mere aggregazioni, ciò è stato esplicitamente evidenziato …
Il mantenimento del codice meccanografico è dovuto a mere ragioni di natura tecnicoorganizzativa, dettate dall’esigenza di preservare l’economia dell’azione amministrativa evitando la creazione ex novo di un codice meccanografico per ogni fusione disposta dal piano di dimensionamento».
In sostanza secondo l’amministrazione tra le due scuole vi sarebbe stata fusione e non accorpamento con conseguente situazione di sovrannumerarietà di entrambe le dirigenti.
Il collegio non condivide siffatta impostazione.
Va premesso che, al di là delle diverse formule letterali usate, le circolari (quale che sia il soggetto emanante: ministero o uffici territoriali periferici) non possono modificare l’impianto precettivo ad esse sovraordinato incidendo sui criteri che regolano la materia e che sono fissati da norme di legge, da atti organizzativi generali in base alle norme di legge e dalle norme di contratto collettivo.
Il contingente organico dei dirigenti scolastici nelle singole regioni è definito per legge mediante decreto interministeriale di natura non regolamentare.
Tanto prevede l’art. 19 comma 5-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si riporta:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
Ebbene il decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) n. 127 del 30 giugno 2023, preso atto che la Conferenza Unificata nella seduta del 24 maggio 2023 ha sancito il mancato accordo sullo schema di decreto, nello stabilire, all’art. 1, comma 1, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 prescrive quanto segue:
Per l’anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l’applicazione dell’articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
Il criterio insuperabile dalle Regioni, dettato dal decreto ministeriale, è quello di mantenere il posto dirigenziale in via esclusiva solo nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni.
A tale criterio si era già attenuta anche la Regione Basilicata adottando, con delibera di Giunta Regionale n. 646 del 30/9/2022, le “Linee Guida per il piano del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastica e della programmazione dell’offerta formativa regionale – anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026” (documento pubblico reperibile al seguente indirizzo internet https://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=ATTI.delibereDigitali.jsp&year=2022&page=6) in cui si legge:
5.1 Istituzioni scolastiche autonome
I parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche sono dettati dal DPR n. 233/1998 nonché dal DPR n. 81/2009. Le istituzioni scolastiche per essere autonome, anche al fine dell’assegnazione del DS e del DSGA, devono avere, di norma, un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, così definito:
▪ non inferiore a 600 unità e non superiore a 900
▪ in comuni montani, invece i limiti sono fissati tra un minimo di 400 unità e un massimo di 900 unità. La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, fissa il limite inferiore a 300 unità e quello superiore a 500 unità.
▪ Per il limite massimo, in generale, viene fatta salva la possibilità di un incremento fino a 1200 unità se adeguatamente motivato.
Il limite individuato non può essere derogato, fatta eccezione per le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado ove è presente un indirizzo di studio unico per l’intero territorio comunale, sub provinciale o provinciale di riferimento. Le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado che attualmente già superano il limite individuato e che offrono indirizzi di studio presenti in più istituzioni scolastiche dello stesso Comune dovranno progressivamente rientrare nel limite massimo individuato.
▪ il numero delle iscrizioni in entrata deve tener conto della capienza massima dei locali e degli spazi disponibili in base alle vigenti norme in materia di sicurezza, così da evitare rotazioni o doppi turni o dilatazioni artificiali del tempo scuola a discapito della qualità dell’offerta formativa;
Al fine di normo dimensionare gli Istituti scolastici si precisa quanto segue:
▪ nel caso di unione tra Istituti sottodimensionati comprendenti più comuni la presidenza viene assegnata al comune con il maggior numero di abitanti e di popolazione scolastica. Ciò è da ritenersi valido anche nel caso di ricomposizione di Istituti con l’aggregazione di plessi.
▪ la Presidenza resta all’Istituto normodimensionato nel caso di aggregazione di Istituto sottodimensionato o di plessi.
Sulla scorta del limite minimo ministeriale e dei parametri di dimensionamento dettati nelle Linee Guida per il piano del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastica in Basilicata l’istituto comprensivo che ha perduto il posto da dirigente è stato l’IC Torraca, diretto da Paolicelli, avente una popolazione scolastica inferiore a 600 alunni (527 alunni) mentre l’IC Bramante, diretto da Berloco, ha conservato il posto da dirigente in quanto avente una popolazione scolastica superiore a 600 alunni (665 alunni), sulla base dei dati della popolazione scolastica riportati nello stesso piano di dimensionamento allegato alla delibera di G.R. n. 9 del 5/1/2024.
Tant’è che all’esito della variazione la sede di dirigenza è stata individuata dalla Regione Basilicata nell’Istituto Comprensivo Bramante e non nell’Istituto Comprensivo Torraca.
Il C.C.N.L. per il personale dirigente Area V dell’11/4/2006 stabilisce all’articolo 11 comma 9 che nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. Non vi è dubbio che entrambi gli uffici dirigenziali in questione rientrino in tale previsione contrattuale perché l’ufficio dirigenziale costituito presso l’IC Bramante ha subìto una modifica, dato che l’IC Torraca è stato unito all’IC Bramante, mentre l’ufficio dirigenziale costituito presso l’IC Torraca è stato soppresso, con la conseguenza, inevitabile, di dover assegnare ai dirigenti altro e diverso incarico.
Si pone la questione di stabilire se Magda Berloco, già titolare dell’incarico di dirigenza presso l’IC Bramante, divenuto IC Bramante – Torraca, possa ottenere una nuova stipulazione dell’atto di incarico presso tale istituto comprensivo o se debba cedere il passo ad Arcangela Paolicelli, già titolare dell’incarico di dirigenza presso l’IC Torraca, che ha chiesto, ugualmente di essere assegnataria, dell’unico posto di dirigente rimasto dopo la variazione che ha interessato i due istituti comprensivi.
Il collegio ritiene che la stipulazione del nuovo atto di incarico presso l’IC Bramante – Torraca spetti a Magda Berloco.
L’assegnazione degli incarichi non può avvenire in violazione delle norme di legge.