Ill.mo Assessore Attività Produttive
Ill.mo Assessore Polizia Municipale
Comune di MATERA
ORDINANZA SINDACALE N. 234 DEL 22/07/2010.
Divieto, durante le ore serali e notturne, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche in contenitori comunque acquisiti.
Con riferimento all’Ordinanza in oggetto e alla riunione dello scorso 21 luglio chiediamo cortesemente alle SS.VV. Ill.me un incontro urgente per riferire quanto avvenuto durante alcuni controlli effettuati dalla Polizia Municipale in merito all’oggetto e per valutare le considerazioni fatte da alcuni operatori, a stagione estiva oramai del tutto esaurita, che hanno registrato un consistente calo di presenze – individuata soprattutto nella fascia giovanile proveniente dalla vicina Puglia – che ha preferito altre mete alla città di Matera per “non rischiare di prendere multe”.
Inoltre gradiremmo discutere del vigente Regolamento occupazione suolo pubblico con tavoli e sedie da parte di ber e ristoranti, per evitare quanto si è verificato ad inizio anno 2010.
In attesa di cortese e sollecito riscontro, con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Il Direttore Il Presidente
Pasquale Di Pede Giovanni Schiuma
PROT. N.39891/2010
ORDINANZA SINDACALE N. 234 DEL 22/07/2001
Oggetto: Divieto, durante le ore serali e notturne, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di
consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche in contenitori comunque acquisiti.
IL SINDACO
Premesso che recenti episodi verificatisi in diverse zone della Città hanno riproposto la necessità di assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l’incolumità di tutte quelle persone che spesso si riversano, a fini di svago, negli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali e notturne;
che tutte le situazioni urbane di degrado ed incuria favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi ed
aumentano la sensazione di insicurezza degli abitanti;
che, tra i fenomeni di devianza, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che
stazionano negli spazi pubblici comportano l’inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in
particolare nelle ore notturne, turbando la quiete pubblica e determinando, anche l’abbandono, dopo l’uso,
in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi;
che in alcune zone, anche centrali, della città, si è riacutizzata una situazione di gravissimo degrado
determinata anche da episodi di aggressività in danno degli abitanti e residenti, legati all’abuso di sostanze
alcoliche, con ripetuti episodi di danneggiamento dell’arredo urbano (quali ad esempio: rottura di panchine,
imbrattamento dei muri pubblici e privati con scritte e graffiti, ecc), schiamazzi o comunque azioni di disturbo
alla quiete pubblica e delle occupazioni delle persone;
Considerato che la predetta situazione è connessa, sia pur parzialmente, alla vendita per asporto di bevande
alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, circoli privati, e attività similari, aperti nelle ore serali e notturne, nonché al
consumo delle medesime che le persone recano con sé;
Considerato che le bevande vendute per asporto vengono consumate sul suolo pubblico e che successivamente i relativi contenitori sono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;
Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e le Forze di Polizia di Stato e dei Carabinieri, anche per sedare risse tra astanti
Ritenuto che ragioni di pubblico interesse inducono a ritenere opportuno approvare il presente provvedimento idoneo al raggiungimento dello scopo di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
Ritenuto pertanto di stabilire il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro nella fascia oraria dalle ore 23,00 fino all’ora di chiusura, agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nella città;
Visto l’articolo 54, comma 4, del testo Unico degli Enti Locali, il quale consente al Sindaco di adottare ordinanze di qualsiasi natura per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Considerata l’inevitabilità di tale rimedio straordinario sussidiario per l’accertata insufficienza, agli effetti del
conseguimento del fine che si intende perseguire, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione
dall’ordinamento;
Visto l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l’ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza pubblica, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool (lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b);
Rilevato che in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, le leggi Comunitarie 2008 e 2009 hanno stabilito che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande muniti della licenza prevista dall’articolo 86, 1°comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Visto :la Legge 21 novembre 1981, n.689;
l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con
Legge 24 luglio 2008, n.125, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza con particolare riguardo alla materia della sicurezza urbana;
il Decreto del Ministro degli Interni del 05.08.2008 che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai
Sindaci individuati ai sensi della L. 125/2008;
la legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) come modificata dall’art. 34 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
Il vigente Statuto Comunale;
Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice penale ed altre norme in materia;
Atteso che il presente provvedimento è stato inviato al Prefetto ed illustrato alle Associazioni di Categoria in una apposita riunione del 21.07.10;
ORDINA
Dalla data di approvazione della presente ordinanza e fino al giorno 30 settembre 2010 (fatta eccezione del seguente punto 2) in tutto il territorio cittadino:
1. dalle ore 23,00 fino all’ora di chiusura è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di
qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e
pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici,discoteche e attività similari;
2. dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande
alcoliche per il consumo o l’asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate,
pubbliche o private. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse loro per il plateatico durante i soli orari di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate;
3. i titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
4. ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste da leggi, le violazioni della presente ordinanza
comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, come consentito dall’articolo 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo le fattispecie appresso specificate:
la violazione relativa al punto 1: € 50,00 per l’avventore-consumatore,trasgressore, con facoltà di estinguere
l’illecito mediante il pagamento di detta somma
la violazione relativa al punto 1: € 400,00 per il commerciante trasgressore, con facoltà di estinguere l’illecito
mediante il pagamento di detta somma;
la violazione relativa al punto 2: ove non costituisca fattispecie di reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
la violazione relativa al punto 3: € 400,00 con facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;
Rimane fermo il divieto della vendita di bevande alcoliche a soggetti di minore età.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco.
Dispone altresì che questa ordinanza : entri in vigore immediatamente venga pubblicata all’Albo Pretorio per giorni quindici e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Matera; venga trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, , alla Polizia Municipale alla Polizia Provinciale ed a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l’esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a: Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, Presidente della Repubblica, in via alternativa, e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
il Sindaco Sen. Salvatore Adduce