La norma proposta dai senatori Mongiello e Scarpa definitivamente approvata con il via libera in sede deliberante della Commissione Agricoltura della Camera.
La nuova legge prevede innanzitutto il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine (articolo 517-quater del codice penale) per chi mette in etichetta indicazioni fallaci e non veritiere “che evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive”.
Sono previste sanzioni accessorie, con l’interdizione per cinque anni dal realizzare attività di comunicazione commerciale e attività pubblicitaria aventi per oggetto oli di oliva e il divieto di ottenere, a qualsiasi titolo, contributi, finanziamenti o mutui agevolati da parte di istituzioni nazionale e/o europee, per chi sia stato oggetto di condanna per reati nel settore.
Previsto inoltre il ritiro del prodotto per i marchi che evocano una specifica zona geografica che non coincide con l’effettiva origine delle materie prime e l’inasprimento dei controlli, con il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi (intercettazioni, ecc.).
Garantito poi il diritto d’accesso alle informazioni concernenti l’origine degli oli di oliva detenute dalle autorità pubbliche a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate; verrà migliorata la leggibilità delle etichette e completato l’intervento già anticipato dal Parlamento con una norma precedente sul valore probatorio del panel test, al fine di garantire la corrispondenza merceologica e la qualità degli oli di oliva e punire la non conformità dei campioni degli oli di oliva vergini alla categoria dichiarata in etichetta.
Si fissano limiti più restrittivi per il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (Eeag) e di metil esteri degli acidi grassi (Meag) e saranno rese note le risultanze delle analisi che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in una apposita sezione del portale internet del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali.
Previsto in etichetta anche un termine minimo di conservazione non superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento nonché specifiche modalità di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, imponendo l’obbligo di idonei dispositivi di chiusura o di etichettatura e di sanzioni connesse alla violazione delle relative disposizioni.
“Siamo molto soddisfatti – afferma il Presidente della Coldiretti di Basilicata e produttore olivicolo Piergiorgio Quarto – per questo importante risultato in favore della trasparenza e della lotta alla contraffazione sugli oli extravergini di oliva a tutela dei produttori e dei cittadini. I gruppi parlamentari sia al Senato che alla Camera hanno approvato all’unanimità la legge, che è quindi fortemente condivisa, e la nostra Organizzazione ringrazia quanti hanno permesso, nonostante le tante contrarietà, una conclusione positiva prima che la legislatura si concludesse”.
L’olio di oliva è praticamente presente sulle tavole di tutti gli italiani con un consumo nazionale stimato in circa 14 chili a testa. L’Italia è il secondo produttore mondiale di olio di oliva con una produzione di oltre mezzo milione di tonnellate e un fatturato stimato in 2 miliardi di euro. Secondo dati del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, la produzione regionale di olio di oliva è circa 100.000 quintali, per un controvalore di circa 60 milioni di euro; 30 mila gli ettari investiti soprattutto in piccoli appezzamenti.
Dic 19