In relazione alla vicenda relativa al rinnovo dei 7 contratti a supporto della Task Force assistenza tecnica, e alle conseguenti determinazioni assunte, su richiesta dell’assessore Vincenzo Viti la Direzione Generale del Dipartimento Formazione e Lavoro della Regione Basilicata ha trasmesso all’Assessorato la seguente relazione esplicativa:
“In primo luogo si chiarisce che con Determina Dirigenziale n. 48/7402 del 15 febbraio 2013, e non con atto di Giunta, è stata disposta la proroga dei sette contratti di collaborazione già precedentemente stipulati a supporto delle attività di controllo di I livello sulle operazioni del PO FSE 2007-2013 ai sensi dell’art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006.
Tale atto è stato adottato ai sensi del punto C.1 della D.G.R. n. 539/2008, il quale consente al Dirigente proponente di confermare l’atto rigettato dall’Ufficio Controllo Interno di Regolarità Amministrativa indicando i motivi del mancato accoglimento dei rilievi formulati da quest’ultimo.
Al riguardo, si evidenzia che ai fini della decisione di emanare il provvedimento di cui si discute è stata determinante la valutazione, preliminarmente effettuata, circa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legittimità della proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere presso la struttura proponente. Difatti, ai sensi della normativa vigente, la proroga dei contratti in questione è consentita qualora sia funzionale alla realizzazione del progetto per cui il contratto è stato stipulato. Nella fattispecie de qua il progetto su cui si fondano i contratti stipulati consiste nella realizzazione dei controlli di I livello di cui all’art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006., la cui durata è necessariamente e funzionalmente connessa alla durata del PO FSE Basilicata 2007-2013 la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2015.
Si precisa, inoltre, che l’art. 9 dei succitati contratti, il cui schema è stato approvato con la D.D. n. 1278/7402 del 30 settembre 2010, prevede espressamente che “Il contratto ove persistenti le esigenze presupposte all’atto della sottoscrizione potrà essere prorogato o rinnovato, nel rispetto della normativa vigente……”. La previsione nei succitati contratti di un termine più breve rispetto al periodo di durata del Programma Operativo dipendeva dall’incertezza, al momento della stipula, circa la persistenza dell’ulteriore presupposto di legittimità dei Co. Co. Co. presso la Pubblica Amministrazione, richiesto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/01, consistente nella “impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili”. Tale incertezza derivava dalla possibilità che le carenze di personale, allora sussistenti, potessero essere colmate attraverso i concorsi pubblici banditi presso la Giunta Regionale. Ad oggi, a causa del ritardo nell’espletamento dei concorsi richiamati, la situazione di indisponibilità di personale permane.
La situazione sopra descritta ha comportato la previsione testuale nei contratti stipulati della possibilità di proroga, venendo anticipata, in tal modo, la valutazione che l’Amministrazione avrebbe effettuato alla scadenza degli stessi, qualora fossero risultati sussistenti i presupposti per la proroga.
Appare necessario, al proposito, sottolineare che trattandosi di proroga di contratti preesistenti e non di nuovi rapporti di collaborazione, si è ritenuto che non trovasse applicazione la mozione adottata con Delibera di Consiglio n. 377/2012, “…. la quale vincola a previa selezione pubblica esclusivamente le future collaborazioni esterne a tempo determinato e non anche quelle già in essere per le quali si pone la necessità della proroga…..” come testualmente affermato nell’atto dirigenziale.
In materia è necessario evidenziare, altresì, che l’Amministrazione, nell’adottare un atto, nel rispetto dei limiti posti dalle regole che disciplinano l’azione amministrativa, può, nell’esercizio della discrezionalità che le compete, compiere valutazioni di opportunità dirette ad individuare l’atto più idoneo a realizzare l’interesse pubblico perseguito, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti nella vicenda. In tal senso, è stato respinto il rilievo mosso dall’Ufficio Controllo Interno di Regolarità amministrativa, secondo il quale il provvedimento non vistato sul piano della responsabilità amministrativa violerebbe l’esigenza “di garantire uniformità di comportamento” dell’Amministrazione regionale che, per ipotesi diverse, ha comunque disposto la proroga di contratti in essere, riguardanti circa 100 collaboratori, nelle more dello svolgimento di procedure di selezione. La richiamata esigenza, riconducibile al principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, non viene contraddetta dall’atto in questione, il quale riserva a tutti i soggetti titolari dei contratti che sono stati prorogati il medesimo trattamento, senza porre in essere alcuna disparità.
Non sempre l’azione amministrativa è tale da consentire un confronto con altre situazioni analoghe, a causa della diversità degli interessi specifici ad essa sottesi, rispetto ai quali è legittimata una diversità di comportamento che sia sussumibile nell’ambito di operatività della discrezionalità riconosciuta all’autorità cui spetta l’esercizio del potere.
Nello specifico, l’atto adottato è stato ritenuto quello più congruo rispetto alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito, identificabile nell’efficiente ed efficace realizzazione dei controlli necessari per l’attuazione del PO FSE Basilicata 2007-2013. Attuare tale Programma Operativo, ormai prossimo alla chiusura, significa porre in essere celermente tutti gli adempimenti necessari a portare a compimento le numerose procedure attivate, rispetto alle quali sono completamente assorbite le risorse professionali attualmente disponibili.
Nella fase attuale, porre in essere una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di collaboratori comporterebbe un notevole dispendio di energie tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi di spesa perseguiti. Tale comportamento, nello specifico, si tradurrebbe in un inutile aggravio di natura procedimentale, stante la possibilità di prorogare i contratti in essere, che, pertanto, appare opportuna sul piano dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, garantendo all’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata la disponibilità di risorse di elevata e comprovata professionalità, che è necessaria ed è espressamente richiesta in una fase nella quale il Dipartimento sta definendo le procedure di chiusura del Programma 2007-2013. Tuttavia, pur ribandendo l’assenza nell’atto dirigenziale di elementi di illegittimità rispetto alla mozione del Consiglio Regionale, si sottolinea che l’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport ha intrapreso un percorso di ridefinizione del complesso delle collaborazioni esterne finora attivate dal Dipartimento in modo tale da superare le situazioni cui era rivolta l’attenzione della richiamata mozione del Consiglio Regionale”.