“Dalle segnalazioni pervenute alla nostra Associazione – ha affermato Marina Festa, Segretaria Provinciale dell’Adiconsum Cisl – emerge che alcuni negozianti continuano, nel momento in cui l’articolo venduto è malfunzionante, a non applicare la legge sulla garanzia”.
“I consumatori lamentano che dopo aver acquistato un prodotto, ad esempio un televisore, un telefonino o una lavatrice, che poi è risultato difettoso non sempre il negoziante si è trovato disponibile a far per riparare o sostituire il bene “
Infatti, – ha continuato Festa – come Adiconsum siamo stati anche costretti, attraverso l’Avv. Giuseppe Tedesco, Responsabile del Centro Giuridico Regionale, visti i continui rifiuti da parte del commerciante nel non voler riparare o sostituire il prodotto, a rivolgerci al Giudice di Pace per poter tutelare i nostri associati”.
Ma non tutti i consumatori conoscono i propri diritti ed è per questo l’Adiconsum ha predisposto un decalogo per far valere i diritti sulla garanzia dei beni di consumo:
• I beni consegnati dal rivenditore debbono essere conformi al contratto di vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste, anche verbalmente dal consumatore, e accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario;
• la durata della garanzia legale è sempre di 24 mesi per i beni nuovi;
• nel caso di mancanza di conformità (difetto) il consumatore deve denunciarlo al venditore entro due mesi dal momento della scoperta;
• la garanzia è valida anche per i beni usati, per i quali è prevista che sia pari a 24 mesi, ma non inferiore a 12, previo accordo consumatore-venditore;
• nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino del bene mediante la riparazione o la sostituzione;
• Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per il consumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o altre spese con motivazioni diverse (leggi spese di spedizione e diritto di chiamata);
• la riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo il consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto;
• per l’esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale e il documento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all’ordine) e conservarlo almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessa complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia più due mesi per la denuncia del difetto);
• il consumatore si deve rivolgere solo al venditore presso cui ha acquistato il bene. Quest’ultimo non può fare differenze tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria. Diffidare, quindi, di quei venditori che, per un difetto di conformità, rinviano il consumatore ai centri di assistenza.
Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi presso le sedi dell’Adiconsum Cisl.