Il Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2011 ha pubblicato il Decreto n. 256 del 17 dicembre 2010, contenente il “Regolamento recante la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali”.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 18 febbraio 2011. Il Decreto attua con molto ritardo l’art. 13 comma 3bis del decreto legge 112/2008 e sceglie la strada, che questo Governo sta ripetendo più volte, delle Società che gestiscono Fondi pubblici con aggravio di spese, come è avvenuto con la normativa sulla sospensione delle rate dei mutui.
In ogni caso la procedura dovrebbe consentire alle giovani coppie coniugate o ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui i componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di accedere ad un meccanismo che fa scattare una garanzia, coperta dal Fondo, in
caso di difficoltà nel pagamento della rata del mutuo. Le richieste dovrebbero essere raccolte dagli Istituti finanziatori convenzionati con il Fondo che raccolgono la documentazione attestante il possesso dei requisiti. Ovviamente il Fondo una volta che interviene subentra nei diritti di credito vantati dal finanziatore.
I possibili mutuatari dovrebbero essere:
– giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori;
– età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
– reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
L’immobile ammesso alla garanzia dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
– adibito ad abitazione principale;
– non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati;
– non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Le caratteristiche del mutuo:
– mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
– ammontare non superiore a 200.000 euro;
– sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso;
– non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Il Fondo fornisce una garanzia, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La garanzia viene concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00); l’efficacia
decorre in via automatica dalla data di erogazione del mutuo.