Con decisione n. 960 del 19.2.2013 il Collegio dell’Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli ha accolto il ricorso presentato dall’Adiconsum Cisl di Basilicata, trasmesso in nome e per conto di una propria associata che si è vista addebitare sulla sua carta prepagata l’importo complessivo di €uro 768,95.
“La malcapitata, studentessa universitaria, – ha affermato Angelo Festa, Segretario Generale della Cisl – , titolare di una carta prepagata, emessa da un intermediario finanziario, si è vista addebitare su di essa tre pagamenti a favore di un sito internet per operazioni di e-commerce effettuate dalle ore 23,20 del 1.6.2012 alle ore 0,38 del 2.6.2012, per un totale di 768,95 euro, e mai dalla stessa compiute. La sfortunata studentessa accortasi della truffa ha immediatamente bloccato la carta mediante l’utilizzo dell’apposito numero-verde, sporto denuncia ai Carabinieri e da qui il ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario attraverso l’Adiconsum”.
“E’ stato un ottimo risultato – continua Festa – perché il Collegio Arbitrale ha effettivamente appurato, così come abbiamo sostenuto, che non vi sono state irregolarità nell’atteggiamento della ricorrente, la quale, non appena resasi conto delle operazioni non autorizzate, ha provveduto tempestivamente agli adempimenti prescritti, mentre l’intermediario finanziario non ha attivato idonee misure di sicurezza di secondo livello, ormai diffuse e comunque necessarie per adeguare a canoni di sicurezza accettabili il servizio reso”.
In definitiva il Collegio arbitrale ha accolto il ricorso, dichiarando che l’intermediario è tenuto al rimborso dell’importo di € 768,95, deve corrispondere alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di €uro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Adiconsum Basilicata
Considerazioni su: Controversie banche-clienti, un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale
L’Arbitro bancario finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie per operazioni e servizi bancari e finanziari. A partire dal 15 ottobre 2009 interviene nelle controversie intermediari-utenti in tema di gestione di conto corrente, bancomat, carte di credito, bonifici. Il diritto al ricorso è irrinunciabile, e gli intermediari sono obbligati ad aderire all’Abf. Gli intermediari, inoltre, devono fornire alla clientela un’adeguata informativa sulle procedure (diritto del cliente di ricorrere all’Abf, indirizzi, numeri di telefono, sito internet).
All’Abf non possono essere sottoposte le controversie per operazioni anteriori al 1° gennaio 2007 e le richieste di risarcimento del ricorrente che superano i 100.000,00 euro. Non possono essere presentati ricorsi relativi a richieste di danni non direttamente conseguenti da inadempimento o da violazione da parte dell’intermediario, né a questioni già sottoposte all’autorità giudiziaria o sulle quali è in corso o è stato espresso un arbitrato, o è in corso un’azione collettiva (quando sarà entrata nell’ordinamento nazionale).
Prima del ricorso all’Abf deve essere esperito un reclamo in forma scritta (lettera, fax, email) nei confronti dell’intermediario; in caso di esito negativo o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, può essere avviata la procedura.
Attenzione: il ricorso all’Abf non può più essere proposto se sono trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca.
Il ricorso – presentato direttamente dal cliente o attraverso un’associazione dei consumatori (o delle imprese) cui egli aderisce – deve essere presentato utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito dell’Abf e distribuita anche dalle filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Può essere consegnato personalmente o inviato alla segreteria tecnica del collegio della zona di competenza, ovvero può essere consegnato personalmente o inviato a qualunque filiale Banca d’Italia, che provvederà all’inoltro.
Il cliente ha inoltre l’obbligo di inviare immediatamente copia del ricorso anche alla banca, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
I clienti non avranno alcuna spesa per il procedimento, tranne un contributo di 20 euro che – in caso di accoglimento anche parziale del ricorso – sarà rimborsato dall’intermediario; questi dovrà inoltre corrispondere 200,00 euro per contributo alle spese della procedura.
Entro 30 giorni dalla ricezione della copia del ricorso, l’intermediario trasmette all’Abf le proprie controdeduzioni, con la documentazione utile per valutare il ricorso. Gli organismi di categoria, entro 15 giorni dalla ricezione, dovranno effettuare l’esame della documentazione e del rispetto delle norme procedurali; successivamente trasmetteranno la documentazione alla Banca d’Italia.
Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della banca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, per chiedere ulteriori elementi alle parti.
La decisione è presa a maggioranza dei componenti.
In caso di un tentativo di conciliazione il ricorso sarà sospeso e, se la conciliazione fallirà, riprenderà il suo corso senza necessità di un nuovo reclamo.
Se invece una delle parti ricorrerà a magistrati o arbitri il conciliatore potrà dichiarare estinto il procedimento.
La decisione, motivata, andrà comunicata alle parti entro 30 giorni e l’intermediario avrà altri 30 giorni per attuarla, salvo diverso termine espresso.
Le parti coinvolte nella procedura mantengono la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Se le decisioni non sono applicate in tempo utile sarà data pubblicità dell’inadempimento attraverso la pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia, di quello dell’Abf e, su due quotidiani ad ampia tiratura, con i costi a carico dell’intermediario.
Per ulteriori informazioni e assistenza i consumatori possono rivolgersi a Adiconsum, Via Ettore Maiorana 31, 75100 Matera, telefono 0835330538, fax 0835336091 o inviando una e-mail a adibasilicata@gmail.com