Servizi sociali: la Corte Costituzionale censura le esclusioni e le preclusioni verso cittadini comunitari, extracomunitari
e italiani sulla base del periodo di residenza pregresso.
Il Sunia valuta molto positivamente il principio ribadito dalla Corte Costituzionale con la sua sentenza n. 40 depositata il 9 febbraio 2011 in materia di servizi sociali e illegittimità delle norme che escludono chi non risiede da anni in un determinato territorio.
Disposizioni di questo tipo, secondo la Corte, “introducono una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali”.
Questa preclusione configura una “esclusione assoluta di intere categorie fondata o sul difetto del possesso della cittadinanza europea ovvero su quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno 36 mesi”.
Tali norme non rispettano il principio di eguaglianza in quanto introducono elementi arbitrari senza alcun legame di ragionevolezza tra la condizione imposta e i requisiti di bisogno che giustificano il diritto a fruire delle provvidenze.
Il Sunia rileva come queste modalità illegittime di esclusione dei diritti delle persone si ripetono da tempo anche nel settore delle assegnazioni di alloggi pubblici.
Tra tutte le nostre iniziative in proposito la nostra Federazione avvierà la Class Action contro i bandi per gli alloggi pubblici in tutta la Provincia di Matera, che illegittimamente non osserveranno la recente disposizione della Suprema Corte per concorrere all’assegnazione di un alloggio pubblico.
Il segretario generale Franco Casertano