Il Consiglio regionale della Basilicata ha aprovato a maggioranza le modifiche che riguardano la legge regionale del 2012 sulle “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e e la legge regionale del 2015 sul “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili”. L’obiettivo è quello di assicurare la tutela dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, nonché conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.
Norme fonti rinnovabili, il Consiglio approva modifiche
“Assicurare la tutela dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, nonché conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili”: è lo scopo delle modifiche approvate oggi dal Consiglio regionale a maggioranza (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, M5s, Udc, Gm, Psi e 1 astensione del Pdl-Fi) ad alcune norme della legge regionale n. 8/2012 (“Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”) e della legge regionale n. 54/2015 (“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del Dm. 10.09.2010”).
Previste nuove aree e siti noi idonei all’installazione di fonti rinnovabili, che si aggiungono a quelli già previsti dalla legge regionale n. 54/2015. Integrati anche i criteri concernenti il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili da 0 ad 1 Mw. Quanto alle procedure autorizzative, si è deciso di restringere l’utilizzo della procedura abilitativa semplificata (Pas)agli impianti fino a 200 Kw. Inoltre, sono stati definiti i limiti all’utilizzo della Pas, sia per gli impianti fotovoltaici che per quelli eolici. Disciplinate, altresì, le prescrizioni in merito agli impianti con potenza minore ai limiti stabiliti dalla tabella A dell’articolo 12 comma 5 del Decreto legislativo 387/2003 (60 Kw, minieolico). Le nuove norme (emendamento Romaniello, Perrino, Leggieri, modificato su proposta dell’assessore Pietrantuono) “si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Nel dibattito, aperto dal presidente della terza Commissione Robortella (Pd), che ha illustrato il provvedimento, sono intervenuti i consiglieri Perrino e Leggieri (M5s), Romaniello e Pace (Gm), Santarsiero, Giuzio e Lacorazza (Pd), Bradascio (Pp), Napoli (Pdl-Fi) e l’assessore all’Ambiente ed Energia Pietrantuono.
Approvato all’unanimità un ordine del giorno collegato al disegno di legge,proposto da Santarsiero e Giuzio (Pd), che impegna la Giunta a sollecitare i Comuni perché verifichino il rispetto di una norma (art. 6, comma 3, legge regionale n. 8/2012, che non consente la procedura semplificata in presenza di impianti minieoliciche fanno capo ad un unico centro decisionale), e “ad avviare ogni azione possibile per invitare i Comuni a predisporre entro 30 giorni dall’approvazione del disegno di legge, per il proprio territorio di competenza, l’individuazione di ulteriori aree e siti da attenzionare per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.