“Con l’accesso civico nella sua formulazione originaria, è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente all’ attività dell’ amministrazione”. Chiariscono così gli uffici comunali le osservazioni pubblicate in queste ore da Pio Abiusi, aggiungendo: “L’ attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all’ istante e consentiva di richiedere all’ ente la pubblicazione di dati, documenti, informazioni, rispetto ai quali sussisteva l’ obbligo di pubblicazione , ma che in realtà non risultavano pubblicati.
Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell’art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell’obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l’ accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l’ obbligo della pubblicazione, è consentito “ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).
Se da un lato, il primo elemento da cogliere è che l’ accesso civico così descritto, non ha più solo come presupposto l’ inadempimento dell’ Ente pubblico agli obblighi di pubblicazione, dall’ altro il secondo elemento da considerare è che questa tipologia di accesso c.d. generalizzato è molto diversa dall’ accesso civico ante riforma, oggi definito “semplice”.
Si tratta , quindi – fanno sapere ancora dagli uffici comunali – di due forme di “ accesso civico” oggi contemplate, destinate a muoversi su binari diversi, come si ricava dall’ inciso inserito all’ inizio del c. 5 dell’ art 5 d.lgs. n. 33/’13 “ fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”.
Per tali motivi, l’ ANAC delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha chiarito i limiti e le caratteristiche del c.d. “accesso civico generalizzato”, precisando in tale documento non solo che nell’ istanza va indicato a cura dell’ istante quale tipologia di accesso si intende utilizzare, ma anche che , in caso di richiesta di dati o informazioni e non documenti, l’ istante è tenuto sempre a sottolineare il documento che contiene il dato, perché non sono ammesse indagini esplorative, volte a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone.
Altro aspetto da considerare è che, così come il legislatore non ha modificato le disposizioni dettate in materia di accesso dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/’90, per cui, al momento, convivono tre tipologie di accesso, di cui i cittadini possono avvalersi ( 1. accesso ex lege n. 241/’90 che può riguardare però solo i documenti detenuti da una P.A. e non dati o informazioni; .2. l’ accesso civico c.d. semplice, utilizzato a fronte di omessa pubblicazione di atti sottoposti a pubblicazione obbligatoria da parte della P.A.; 3. l’ accesso civico generalizzato profondamente reinterpretato e soggetto ai limiti di cui al 5 bis del d.lgs. n. 33/13), analogamente, è altrettanto vero, che rispetto alla materia ambientale resta in piedi tutta la disciplina sull’ accesso contenuta dal d.lgs. n. 195/’05 che ha recepito la Direttiva 2003/4/CE ed è a quest’ ultima normativa, al massimo, che occorre far riferimento ( art 7 lett. e) Direttiva 2003/4/CE).
Alla luce di quanto asserito – conclude la nota – l’ istanza nei termini presentata avrebbe dovuto essere rigettata perché non formulata in base alla disciplina che regolamenta ad oggi l’ accesso ambientale.
Sulla polemica che riguarda l’accesso civico si registra la replica di Pio Abiusi (Associazione Ambiente e Legalità)
Facciamo il ballo del mattone? Bene! Il decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, e’ definito «decreto trasparenza».
L’accesso generalizzato è quello indicato nell’art 5 comma 2 del predetto decreto e va oltre l’obbligo di pubblicazione e qualora sia stata omessa questa deve avvenire rispettando certe modalità . Testualmente il comma 2 recita ” Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.” E’ una norma bellissima che apre nuove frontiere nelle relazioni tra il cittadino e la Pubblica amministrazione – suo malgrado – e che bisognerà imporla in tutti i modi, legittimi. Norme più “datate” non possono essere invocate per poi porre dei paletti all’accesso. Abbiamo già spiegato come è nato il d.lgs. n. 195/’05 che ha recepito la Direttiva 2003/4/CE che a sua volta ha fatto propria la convenzione di Arhus del 25-6-1998 in materia ambientale e che prevede in materia di accesso, rispetto a quanto previsto dalla 241/90 che l’autorità pubblica debba rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Con la legge 241/90 occorreva motivare.L’accesso civico che è più avanzato come concezione giuridica va ben oltre l’accesso ambientale anzi volerlo ridimensionare significa contrastare quello che il legislatore europeo a suo tempo intese fare.
Chiarito questo chiunque faccia accesso civico generalizzato ha diritto a trovare riscontro semmai diniego motivato e rifarsi al citato d.lgs n. 195/’05 ha poco senso perchè è superato nei fatti. Circa la mole dei dati richiesti e non specificati ci sembra molto chiara la richiesta e non è affatto complessa anche perchè nei giorni scorsi se ne è parlato abbondantemente” Il Comune di Matera, esercente la discarica, ancora una volta non ha trasmesso all’Arpab gli esiti dei campioni prelevati in contraddittorio nei piezometri presenti in discarica così come previsto ed è la seconda volta. L’ Arpab ha pubblicato i suoi dati senza contraddittorio” e poi seguiva la richiesta di quei documenti ai sensi del D.Lgs 33/13, una richiesta semplice e chiara e non v’è alcun bisogno di complicata ricerca,. Non v’è da organizzare alcuna missione esplorativa, Stanley e Livingston possono restare a Londra. L’obbligo alla pubblicazione del dato non esiste ma esiste quello dell’accesso civico generalizzato e vige l’obbligo di fornire il dato e se il Comune non intende pubblicare, provvederemo noi a diffonderlo.
Il fatto è che ad oggi non si vede ancora nulla e se la richiesta come si ritiene verrà rigettata lo si faccia con le modalità consuete motivandola così come noi abbiamo fatto con PEC. In buona sostanza i dati del monitoraggio eseguito in contraddittorio con l’Arpab che dicono? Il continuare a non dare corso alla richiesta significa non voler dare pubblicità a certi accadimenti è questo è davvero contro lo spirito del decreto denominato “trasparenza” ; fare ostruzionismo sciocco è peggiore del non conoscere la norma perchè essa va letta ed interpretata correttamente altrimenti diviene analfabetismo culturale che va oltre la conoscenza della norma stessa. Siamo in attesa di ricevere quei dati o il diniego altrimenti non ci riteniamo soddisfatti della esecuzione della pratica e secondo l’evoluzione della stessa faremo le opportune valutazioni .
Pio Abiusi, Associazione Ambiente e Legalità
Nella foto il dirigente dell’ufficio Ambiente del Comune di Matera Pino Montemurro (foto www.SassiLive.it)
Di seguito la nota inviata in precedenza da Pio Abiusi (Ambiente e Legalita) e già pubblicata dalla nostra redazione
L’ambientalista materano Pio Abiusi, per conto dell’Associazione Ambiente e Legalità, in una nota denuncia la mancata risposta da parte del Comune di Matera alla richiesta di accesso civico che riguardano gli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee della discarica del borgo La Martella. Di seguito la nota integrale.
Abiusi (Ambiente e Legalità): “Comune di Matera ovvero la Casa degli Asini?”
Era già successo altre volte di dover evidenziare un livello di ignoranza tra i dipendenti comunali ma non ancora tra dirigenti e questa volta è successo anche questo, al fondo non c’è mai fine. Il Comune di Matera, esercente la discarica, ancora una volta non ha trasmesso all’Arpab gli esiti dei campioni prelevati in contraddittorio nei piezometri presenti in discarica così come previsto ed è la seconda volta. L’ Arpab ha pubblicato i suoi dati senza contraddittorio. Ai sensi del D.Lg.33/13 abbiamo fatto un accesso civico al quale non è stato dato alcun riscontro. Il decreto legislativo sulla trasparenza è una norma di avanguardia ed è intervenuta anche l’Anac dettando le linee guida. Sul sito del Comune quelle linee guida sono riportate ma i nostri prodi non sanno neppure leggere quello che qualcuno ha correttamente inserito. Con il D.Lg.33/13 i termini di accesso si sono letteralmente capovolti ed oggi l’ accesso è permesso salvo quanto non espressamente interdetto. Permane il Segreto di Stato limitato nel tempo, il segreto militare, il diritto alla riservatezza dei dati personali, il segreto istruttorio e guarda caso proprio in questo ci siamo imbattuti con la Procura della Corte dei Conti che è alle prese con una valutazione di danno erariale che riguarda il Comune di Matera. Il predetto decreto trasparenza “ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non solo finalizzata a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche», ma soprattutto, è con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”. Queste sono le testuali parole estratte dalla delibera del 28-12-16 pubblicata dall’ANAC ed è a firma del suo Presidente Cantone, la delibera è presente sul sito del Comune.
Accade invece che all’insegna di una trasparenza “ interpretata” si fa riferimento ad un decreto datato nel tempo e che prevedeva una maggior estensione del diritto di accesso agli atti rispetto a quanto contemplato dalla L.241/90. Quella legislazione si fondava sul principio che tutto era vietato salvo quanto espressamente previsto, esattamente l’opposto di quella attuale. Risultato la richiesta non ha trovato accoglimento ed al momento non è dato conoscere i dati che la ditta autorizzata dal Comune ha rilevato nei piezometri.
Il responsabile per la trasparenza del Comune di Matera, professionista valido ed apprezzato voglia ripristinare la legalità ed eventualmente adottare le misure di tutela legali previste. Adire da parte nostra l’autorità Anticorruzione e la Procura della Repubblica per omissione in atti di ufficio ed abuso di potere per l’accaduto è un fatto spiacevole.
Circa la convocazione della conferenza dei servizi di cui è riportata la notizia in “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune appare evidente come essa sia del tutto inutile perchè non è convocabile per commentare la favoletta di Cappuccetto Rosso mentre andrà redatta l’analisi di rischio e dovrà definire il punto di conformità per le acque sotterrane e solo allora l’Ente preposto ai controlli verificherà il rispetto degli obbiettivi di qualità delle acque sotterrane. In concreto i valori di fondo delle acque sotterranee debbono essere determinati ed i parametri di CSC- Coefficienti di Soglia di Contaminazione – debbono essere riportati nei limiti previsti previa bonifica Il tutto è da compiersi con il massimo di rapidità, scarsa, di cui è capace il dirigente perchè la vicenda sta andando avanti da oltre 5 anni in maniera inconcludente.
Pio Abiusi – Associazione Ambiente e Legalità
nascondersi dietro la norma che “non consentirebbe” l’accesso civico, appare agli occhi di noi cittadini un’ammissione di responsabilità, a meno che non si giochi a poker con la salute degli abitanti di la martella e delle zone limitrofe.
Certo chi è pagato con i soldi dei cittadini, e l’ingegnere Montemurro è letteralmente pagato coi soldi dei cittadini perchè il suo stipendio rientra nella TARI interamente e salatamente pagata dai cittadini contribuenti materani, DEVE per obbligo MORALE e di LEGGE informare tempestivamente la cittadinanza sullo stato relale dei fatti, anche perchè il Sindaco ha emesso un prdinanza di divieto di prelevare le acque dai pozzi e dalle falde limitrofe alla discarica per presenza di elementi inquinanti sopra soglia. FORSE AL MONTEMURRO E AL SINDACO SFUGGE QUESTO PICCOLO PARTICOLARE. Dilettanti alla sbaraglio a spese della salute della collettività e delle tasche della collettività.