Gianni Rosa, consigliere regionale Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale: “Il Tar boccia la qualità degli Uffici e della politica regionale”.
Sulla vicenda Tar-TeKnosolar occorre fare chiarezza. Lo chiedono innanzitutto i cittadini e le Istituzioni dell’Alto Bradano che hanno preso una posizione forte e chiara contro il progetto Teknosolar per l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare.
Abbiamo presentato un’interrogazione al presidente Pittella per conoscere le motivazioni che hanno spinto gli Uffici regionali a intraprendere comportamenti che hanno sostanzialmente portato il Tar, con la sentenza n. 54 del 17 Gennaio 2015 , ad accogliere l’istanza presentata dalla società Teknosolar Italia 2 S.r.l per l’annullamento del parere espresso dalla Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata, relativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per la posa in opera di un cavidotto di collegamento tra il famoso impianto da realizzare nel comune di Banzi e la costituenda stazione SEE di Terna in agro di Genzano di Lucania.
Il Gladiatore in fuga. Non è il titolo di un remake cinematografico ma la riflessione che viene da fare osservando queste ultime evoluzioni della vicenda Teknosolar, di cui più volte ci siamo occupati.
Spulciando con attenzione le motivazioni e le ricostruzioni contenute all’interno della pronuncia dei Giudici amministrativi si comprende come Pittella, la sua Giunta e la macchina amministrativa regionale abbiano compiuto una serie di errori – si spera non voluti – per portare all’annullamento del parere della Sopraintendenza.
Pittella e i suoi, insomma, fuggono dalle loro responsabilità lasciando ai Giudici decisioni che appartengono alla politica, abbandonando di fatto il campo prima dell’inizio della partita. Infatti, in tutta la vicenda giudiziaria la Regione Basilicata è stata assente, non essendosi costituita in giudizio.
Il Tar con la sua sentenza ha certificato le responsabilità dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione che “inspiegabilmente – si legge testualmente nella sentenza – non ha trasmesso alla Soprintendenza l’istanza presentata dalla società ricorrente, e la documentazione ad essa allegata, limitandosi ad inviare una relazione tecnica relativa all’intero impianto”. Da qui la nullità della nota con il quale lo stesso Ufficio trasmetteva al Sopraintendente la richiesta di autorizzazione presentata da Teknosolar 2 Italia S.r.l. che ha costretto i Giudici del TAR ad annullare il parere espresso dalla Sopraintendenza.
Appare singolare, inoltre, l’iter amministrativo che gli uffici Regionali stanno seguendo per l’intera vicenda Tecknosolar: la realizzazione dell’intero impianto e il cavidotto sono oggetto, almeno così pare, di due iter autorizzativi diversi. Ciò appare contradditorio rispetto a quanto previsto dalla legislazione e in particolare dall’articolo 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003, che parla espressamente di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile nonché per le opere ad essi connesse o per le infrastrutture indispensabili.
Ci aspettiamo una presa di posizione forte e non fumosa da parte del Gladiatore.