Il presidente
vista la richiesta in data 31/03/2011, acquisita agli atti della Provincia al prot.13778 del 04/04/2011, con la quale l’Impresa CO.GE.CI.S s.r.l. di Matera assuntrice dei “Lavori di completamento e messa in sicurezza della bretella di collegamento tra l’abitato di Irsina e la S.S.96 bis”, ha richiesto la chiusura temporanea al transito veicolare della strada interessata dai lavori al fine di garantire la sicurezza sia degli utenti della strada che degli operai.
sentita la Direzione dei lavori ed il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui innanzi.
considerato che la contemporanea presenza dell’utenza veicolare e del cantiere dei lavori da eseguirsi sulla strada in oggetto non è compatibile né con le esigenze di sicurezza della circolazione né con le esigenze operative e di sicurezza dei lavoratori impegnati nel cantiere;
accertato che gli utenti della strada e la comunità di Irsina, senza eccessivi disagi, possono utilizzare come alternativa la S.P. ex SS 96 per i relativi collegamenti con il capoluogo di Provincia e con i centri abitati limitrofi con una deviazione di pochissimi chilometri.
visto l’art. 5 comma 3° e l’art. 6 comma 4°, nonché l’art.6 comma 4 lettera a) del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n.285) e successive modifiche ed integrazioni;
visto il Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
ordina la chiusura temporanea al traffico veicolare e quindi il divieto del transito lungo la Strada Provinciale “Bretella di Irsina” tratto dalla SS 96 bis alla S.P. 209 V tronco A PARTIRE DAL GIORNO 02/05/2011 E FINO al 29/07/2011.
Sarà consentito soltanto il transito dei frontisti mediante le piste provvisorie di cantiere che la stessa impresa esecutrice si impegna a realizzarle e mantenerle in perfetta efficienza assicurando la sicurezza sia degli stessi frontisti che delle maestranze impiegate nel cantiere.
Il Divieto di transito sarà regolamentato dall’apposita segnaletica verticale ed orizzontale, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. del 30.04.1993 n.285) e relativo Regolamento di attuazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare la presente Ordinanza ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.37 comma 3° del Codice della Strada con le modalità di cui all’art.74 del DPR n.495/92.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la regolamentare segnaletica la cui installazione e relativo efficiente mantenimento è a totale cura e spese dell’Impresa CO.GE.CI.S s.r.l. di Matera esecutrice dei lavori richiamati.