Un altro importante successo per Adiconsum Basilicata, Sez. di Potenza. Grazie all’impegno profuso dall’associazione, già da tempo impegnata sul fronte della tutela dei diritti dei consumatori che avevano sottoscritto l’acquisto di BFP a scadenza trentennale e al momento dell’incasso disatteso il pagamento degli interessi come pattuito, un risparmiatore lucano ha ottenuto importante pronuncia dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario, Banca d’Italia) che, nel condannare Poste Italiane Spa, ha statuito il diritto al rimborso (trentennale) della parte rendimenti, descrittiva dell’investimento e al momento dell’incasso non correttamente liquidata dall’Intermediario. La questione attiene invero al caso, frequentissimo sul territorio nazionale, della “illegittima decurtazione interessi” operata, all’insaputa dei consumatori, sui buoni fruttiferi postali “ordinari”; nella specie, quelli emessi con serie di appartenenza “Q” tra il 01.07.1986 ed il 31.10.1995 e sui quali, come da normativa in essere, l’allora Istituto Pubblico di Poste Italiane Spa apponeva a tergo degli stessi relativa stampigliatura indicante la variazione dei tassi, peraltro non legittima se considerate le modalità applicate. Buoni per i quali a scadenza….oggi Poste Italiane non riconosce l’esatta restituzione degli importi come pattuiti al momento della sottoscrizione. Ebbene, esperite le preliminari attività contestative e dopo intensa attività di studio/confronto, l’associazione, per il tramite del suo ufficio legale, ha valutato opportunamente di ricorrere al competente Arbitro Bancario e Finanziario (costituito in seno a Banca d’Italia, a partire dal 2009 per la risoluzione extra-giudiziale di similari controversie) ed ottenuto importante provvedimento con cui, a tutela dei diritti del risparmiatore e ravvisata chiara violazione degli obblighi contrattuali di trasparenza ed informazione finanziaria, ha disposto che Poste Italiane debba rimborsare n. 4 buoni fruttiferi “applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi”. La Decisione dell’Arbitro del 28.04.2020, che ha di fatto confermato il diritto ai maggiori interessi, acquista, così, una significativa portata di matrice giuridico-consumeristica e fa da apripista per la possibile risoluzione di controversie con l’intermediario su temi assolutamente similari per i quali, l’associazione saprà scrupolosamente garantire la propria attività di verifica, tutela degli associati e maggior grado di rappresentatività.