Il Tribunale di Potenza con due sentenze: una del 16/1/2025 e l’altra del 24/01/2024 riduce di 2/3 il debito di due correntisti nei confronti della Banca riducendo il debito di quasi 50.000,00 euro nel primo caso e di circa 60.000 euro nel secondo caso Primo caso: Nel lontano 2018 un imprenditore del potentino, prossimo a ricevere decreto ingiuntivo a causa del mancato pagamento del saldo passivo del proprio rapporto di conto corrente, si rivolge alla SOS UTENTI APS la quale fornisce assistenza a mezzo del Dr. Gennaro Baccile quale consulente contabile e dei legali Avv. Savino Genovese Bianca Bronzi, entrambi del Foro Potenza. Viene proposto all’imprenditore di agire in prevenzione e di condurre in contenzioso la banca senza aspettare il prossimo decreto ingiuntivo, allo scopo ottenere una riduzione del debito ed evitare la ingiunzione di pagamento con il conseguente pignoramento. Dopo 7 anni di giudizio e due integrazioni di CTU il Tribunale di Potenza riconosce la fondatezza delle contestazioni della parte attrice e riduce il debito del correntista di 2/3: dagli originari € 72.236,23 pretesi dalla banca alla diversa somma di € 23.784,76 con un recupero pari a quasi € 50.000,00 per il correntista.
Il risultato è stato possibile grazie ad una certosina e puntale contestazione dei contratti che hanno governato il rapporto: contestazioni che sono state riconosciute esistenti dal Consulente Contabile del Giudice dopo ben 2 integrazioni della CTU chieste dalla parte attrice e concesse dal Tribunale. In sintesi, la contestazione ha riguardato la nullità dell’anatocismo trimestrale degli interessi del correntista, cioè la prassi storica bancaria di calcolare ogni trimestre interessi sugli interessi, la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto (CMS) e lo scorretto esercizio dello ius variandi (modifica unilaterale del tasso di interesse) da parte della banca nel corso del rapporto di c/c. In aggiunta, il Tribunale ha dichiarato che la presunta cessionaria del credito, nel frattempo intervenuta in giudizio, non ha alcun diritto di procedere verso il debitore vista la mancata prova dell’esistenza della cessione. Secondo caso: Buona Sorte analoga è toccata ad un altro imprenditore lucano il quale nel 2019, al fine di prevenire un’azione esecutiva della banca in danno della sua società ha intentato azione di accertamento negativo del credito.
La banca in questo caso aveva quantificato debito in capo alla società correntista pari ad € 91.063,58 e stava per notificare all’imprenditore un decreto ingiuntivo per il recupero della detta somma. Il Tribunale in accoglimento delle domande formulate dalla società attrice ha rideterminato il detto debito nella misura notevolmente inferiore pari ad € 31.415,64 con un risparmio per il correntista di quasi 60.000 euro.
In questo secondo caso la contestazione ha riguardato la nullità degli interessi debitori non pattuiti per assenza di contratto, dell’anatocismo trimestrale degli interessi del correntista, la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto (CMS). Queste due vicende insegnano che:
a) agire in prevenzione è sempre meglio: il correntista impegnando l’avversario (la banca) in battaglia fuori dalla città (agendo in prevenzione) ha evitato di trovarselo in casa all’improvviso (decreto ingiuntivo a mezzo del quale la banca può procedere a pignoramento);
b) la contestazione puntuale delle invalidità contrattuali va difesa con tenacia in Tribunale: nel primo caso ci sono volute due CTU per ottenere il risultato che il Tribunale ha poi ritenuto corretto (la ipotesi migliore per la correntista tra le 4 elaborate dal Consulente del Giudice);
c) in questo caso la lunghezza dei due giudizi si è tradotta in un vantaggio per i debitori che hanno potuto lavorare tranquilli senza il rischio del pignoramento per ben 7 anni nel primo caso e 6 anni nel secondo caso.
Gennaro Baccile, Presidente Onorario della SOS UTENTI APS, nonché consulente di parte dei correntisti, ha dichiarato: “Nei rapporti creditizi qualificati da aperure di credito in Conto Corrente, specialmente se avviati prima del 2000 o subito dopo, è sempre possibile individuare carenze informative ai sensi di legge che non hanno messo il correntista in condizione di sapere il vero costo del credito. In siffatte situazioni, da accertarsi preventivamente a cura di esperti e onesti centri Professionali come la SOS UTENTI APS, quando ne sussistono le possibilità, può essere consigliabile citare in giudizio la Banca oppure difendersi da richieste coattive. La giurisprudenza Potentina, e Lucana in generale, è molto attenta e scrupolosa a cui ogni avente diritto può rivolgersi con fiducia per vedersi accertare le proprie ragioni.”