Con l’entrata in vigore della L. 172/17 è stata reintrodotta la periodicità di fatturazione su base mensile, dopo che la quasi totalità degli operatori aveva imposto ai propri clienti una periodicità di fatturazione ogni 28 giorni/4 settimane. Imponendo, contestualmente, un aumento delle tariffe pari all’8,6%, un escamotage che ha fortemente penalizzato gli utenti. Nonostante le sanzioni imposte dall’Agcom, estremamente contenute rispetto ai guadagni degli operatori, è servita una sentenza del Tar del Lazio a confermare l’illegittimità delle bollette a 28 giorni. Lo stesso Tar ha però sospeso i rimborsi automatici annunciati sulle prime fatture mensili a partire da aprile 2018 che avrebbero dovuto restituire ai consumatori quanto pagato in più, proprio a causa delle bollette calcolate su 4 settimane. Occorrerà attendere l’udienza di merito prevista il prossimo 31 ottobre 2018 per la decisione definitiva.
L’Adoc ha più volte denunciato e chiesto di porre in essere correttivi adeguati, anche all’Agcom e all’Antitrust, contro la scorrettezza dei comportamenti messi in atto dagli operatori, sottolineando la scarsa trasparenza, gli aumenti camuffati e le carenze di un mercato sostanzialmente senza concorrenza.
Per l’Adoc la L. 172/17 ha sì imposto una maggiore trasparenza sull’operato delle aziende, ma non ha previsto significative novità né sul piano sanzionatorio né sul mercato in sé. Si sarebbe dovuto sancire il principio dell’invarianza di spesa per il consumatore a fronte di ogni modifica della tempistica di fatturazione, per tutti i servizi. Un cambio di fatturazione dovrebbe, infatti, essere necessariamente basato su una riproporzione delle precedenti condizioni economiche, il consumatore non deve subire variazioni dei costi sostenuti. Inoltre servirebbero norme più chiare e stringenti per gli operatori in merito alle variazioni unilaterali dei contratti.
Ad ogni modo, dal prossimo marzo gli operatori dovranno tornare alla fatturazione su base mensile. Ma cosa comporta in termini di aumenti delle tariffe, dei tempi per l’esercizio del diritto di recesso e della rimodulazione delle soglie?
L’Adoc ha condotto un’analisi delle decisioni assunte dai principali operatori, evidenziando le date previste per il ritorno alla fatturazione mensile, gli eventuali aumenti e i cambiamenti alle soglie di traffico e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso, oltre che la disciplina relativa all’acquisto di un dispositivo a rate.
In merito agli aumenti, solo Poste Mobile, Tiscali e Kena Mobile non prevedono un rialzo delle tariffe con il cambio di periodicità delle offerte, mentre Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre prevedono un rincaro dell’8,6%. Oltre l’aumento, Fastweb e Vodafone non rimoduleranno la soglia di traffico voce e dati, per cui a parità di costi il cliente avrà una riduzione dei minuti, degli SMS e dei GB di navigazione utilizzabili. Tim e Wind Tre, al contrario, aggiusteranno l’offerta di traffico proporzionalmente. Va sottolineato il caso di Coop Voce, che non ha mai modificato la periodicità delle offerte.
Invitiamo i consumatori a segnalarci ogni anomalia in merito e a rivolgersi alle sede Adoc di Basilicata nelle sedi di Potenza in via Via Stigliani 2 (c/o Centro sociale) e Via Napoli 3, di Matera in Via Annunziatella 34, di Sant’Arcangelo in Piazza de Gasperi 10, di Marsicovetere in Via P. Festa Campanile 3 per ricevere assistenza e chiarimenti.